Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5008 del 02/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5008 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

SUI ricorso 32()6-2,017 proposto da:
MI N 1 I ‘l l« ) 1)1

(.

3(118569(1585, in persona del

Ministro pro tempore, elettivanmate domiciliato in ROMA, VIA Dr1
PORT( )(.; I H ‘,SI 12, presso l’.?”\ VVO(ATURA (1 N1RA]i 1)V.1,1.,0
STAT( ), che l()

e dit’ende ope legis;

-R ,,-p.pi.esei -ita

– ricorrente C 0171TO

M ARII\ ELLA

t, A RC.:( )

PA( )1,( )

GIORGIO,

elettivamente

domiciliat u R( ),IA, VIA 1′. (, ; i ANJrlf RCO, 1, presso lo studio
dell’avvocato AN i
elall’ayTal() MARC . )

I O PA //A( I .I A, -rappresentato

e difeso

\II

controricorrente avverso la senten., , ,a o.
depOSi, ,!ta

91,

1 1:”.,. d,21 TRIBUNA] i

di RI MINI,

Data pubblicazione: 02/03/2018

udita la

1c1azi(>1.1u

della causa .\’olta nella camera di consiglio non

partecipata del (17/ 12/2017 dal ( orisiglicre Dott. ANTONIO

()RICCHI( )

Ric. 2017 n. 03206 sez. M2 – ud. 07-12-201 7
-2-

Rilevato che :
è stata impugnata la sentenza n. 891/2016 del Tribunale
di Rimini con ricorso fondato su un unico articolato
motivo e resistito con controricorso della parte intimata.
Giova, anche al fine di una migliore comprensione della

del tipo di decisione da adottare, quanto segue.
L’impugnata sentenza, in accoglimento dell’appello proposto
dal controricorrente Marinelli ed in riforma della decisione
(Sentenza G.d.P. Rimini n. 1901/2012) del Giudice di prime
cure, annullava i verbali della Polizia Stradale di Rimini del
24.12.2011, di cui in atti.
Considerato che :
1.- Con l’unico complesso motivo del ricorso si deduce,
relativamente all’obbligo della immediata contestazione e
della tassatività delle previste deroghe ad esso, il vizio di
violazione e falsa applicazione degli artt. 186 C.d.S., 201
D.L.vo n. 285/1992 e 384 Reg. att. C.d.S..
L’Amministrazione ricorrente prospetta l’erroneità della
gravata decisione che annullava i verbali di accertamento di
infrazioni di cui in atti (fra cui guida “in evidente stato di
ebbrezza”) sul presupposto del!a illegittimità degli stessi in
quanto i medesimi venivano “‘contestati diversi giorni dopo
la presunta infrazione (e) non recavano alcuna menzione

fattispecie in giudizio, riepilogare , in breve e tenuto conto

delle ragioni che avrebbero giustificato il differimento della
contestazione”.
Il motivo è fondato.
Il Giudice di appello non ha, con la gravata decisione, fatto
buon governo delle norme innanzi richiamate e dei prinicpi

Nell’ipotesi si verteva in tema di accertamento di violazioni
al C.d.S. successive ad incidente stradale, con feriti, in
relazione al quale si era reso necessario una attività di
accertamento e di ricostruzione tecnico-descrittiva, di poi
condensata nel verbale di contestazioni redatto all’esito
della conclusione dell’indagini di polizia giudiziaria.
Tale dirimente circostanza facilitava di per sé e legittimava
la non immediata contestazione pii successivamente
differita.
I precedenti giurisprudenziali

Cass. n.ri 8869/2001 e

26311/2006) citati neila gravata decisione non appaiono
pertinenti alla fattispecie in esame.
Infatti, a differenza di quanto ipotizzato nell’impugnata
sentenza, non vi era – nell’ipotesi- possibilità di
contestazione immediata.
Al riguardo vanno, in modo più pertinente, tenuti presenti i
condivisi principi -qui ribaditi- secondo cui :

ermeneutici applicabili nella fattispecie.

- “in terna di violazione al C.d.S. la mancata contestazione
immediata della infrazione …. non ha carattere tassativo, ma
esemplificativo” ( Cass. 28 maggio 2008, n. 14010 ) e

la contestazione immediata non è richiesta se

l’accertamento è possibile solo a seguito della ricostruzione

Deve, inoltre, ribadirsi al riguardo altro condiviso principio,
applicabile nella fattispecie e già enunciato da questa Corte,
secondo cui “in tema di sanzioni amministrative per
violazione delle norme del codice della strada, l’obbligo di
contestazione immediata della violazione, imposto dagli artt.
200 di detto codice e dall’art. 385 del relativo regolamento disposizioni contenute nella sezione prima del capo primo
del titolo sesto dei predetti codice e regolamento,
espressamente riferite alle sanzioni pecuniarie conseguenti
ad illeciti amministrativi – non è applicabile alle violazioni
che integrino gli estremi di un reato, alle quali accede una
sanzione amministrativa non oecuniaria (nella specie, guida
in stata di ebbrezza, con conseguente provvedimento
prefettizio di sospensione della patente di guida “ex” artt.
186 e 223, terzo comma, – .ds.), la cui maggiore gravità,
alla quale corrisponde generalmente anche una maggiore
complessità ed una minore immediatezza nell’attività di
accertamento, ha suggerito di non porre a carico degli
organi deputati alla contestazione un onere analogo a quello

della dinamica ( Cass. 22 febbraio 2010, n. 4142).

previsto in

caso di infrazioni

rilevanti solo sul piano

amministrativo e s2nzionate solo pecuniariamente. Né tale
scelta iegislativa presta il h nco , a dubbi di illegittimità
costituz onaie, avute riguardo alla obiettiva diversità delle
infrazioni di cui si tratta e tenuto conto che il diritto di difesa

necessità dea contestazione della infrazione, ancorché non
necessariamente immediata, e della possibilità dello stesso
di espenre contro

provvedimento sanzionatorio i rimedi

giurisdizionali previsti dalla legge. ” ( Cass. Sez. 1, Sent. 30
maggio 2005, n. 11367 ).
In conclusione ii motivo e, conseguentemente, il ricorso
vanno accolti.
Per effetto

2.-

dl suddetto

accoglimento l’impugnata

sentenza va cassata con rinv..) ad altro Giudice affinchè la
controNmrsi:_, venga decisa con,i3 rnernente ai principi innanzi
enunciati.

La Corte
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata

sentenza e rinvia,

anche per le spese, al TriL, naie di Rimini in diversa
connpos.zione.
Così deciso nella lamera
Civile

2 ciela Corte

7 dicembre 2017.

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