Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5007 del 28/02/2017

Cassazione civile, sez. III, 28/02/2017, (ud. 05/10/2016, dep.28/02/2017),  n. 5007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17548/2014 proposto da:

D.B.L., in proprio e in qualità di Amministratore di

Sostegno del figlio D.B.M., D.B.S.,

S.A. in proprio, nonchè D.B.T. e N.A.,

domiciliati ex lege in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONELLA FANTINI,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

D.A., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

CARLO PAONE giusta procura speciale a margine del controricorso;

GROUPAMA ASS.NI SPA, in persona del Dott. R.P., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ORAZIO 3, presso lo Studio dell’avvocato

GIUSEPPE GRAZIOSI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE

NATARELLA, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

V.C., CASALANGUIDA GIUSEPPE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 360/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 13/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l’Avvocato ANTONELLA FANTINI;

udito l’Avvocato CARLO PAOLNE;

udito l’Avvocato GIUSEPPE NATARELLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 30/2011 del 24 gennaio 2011, il Tribunale di Lanciano rigettava la domanda proposta da D.B.L., in proprio e nella qualità di amministratore di sostegno di D.B.M., D.B.S., S.A., D.B.T. e N.A. nei confronti di V.D. e T.A.R., in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore V.C., conducente di un ciclomotore Aprila Scarabeo, di C.G., responsabile per la circolazione del suddetto ciclomotore, di D.A., proprietario e conducente di un’autovettura Toyota Yaris, e della Nuova Tirrena Assicurazioni S.p.A., compagnia assicuratrice per la R.C.A. di ambedue i menzionati veicoli, domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, cagionati nell’incidente stradale in (OMISSIS), nel quale riportava gravi lesioni personali D.B.M., conducente di un ciclomotore Piaggio Zip.

Nel disattendere integralmente l’appello interposto dagli originari attori, la Corte di Appello de L’Aquila, con la sentenza n. 360/2013 resa in data 13 maggio 2013, confermava la sentenza del giudice di prima istanza in ordine alla ascrivibilità del sinistro alla esclusiva responsabilità di D.B.M..

Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, D.B.L., in proprio e nella qualità di amministratore di sostegno di D.B.M., D.B.S., S.A., D.B.T. e N.A.; resistono con controricorso D.A. e la società Groupama S.p.A., derivata dalla fusione per incorporazione della Nuova Tirrena Assicurazioni S.p.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo, parte ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2 e degli artt. 149 e 154 C.d.S..

Lamenta la mancata applicazione della presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro stradale quale criterio di attribuzione delle responsabilità operante nelle ipotesi in cui non sia possibile ricostruire con certezza, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, le modalità del sinistro nè l’incidenza delle singole condotte nella causazione dell’evento, presunzione nemmeno superata dall’accertamento in concreto della colpa del D.B. nell’esecuzione di una manovra di sorpasso: in specie, prospetta un contegno colposo – rilevante quantomeno ai fini dell’art. 2054 c.c., comma 2 – del conducente del ciclomotore di parte convenuta, ravvisabile nell’aver compiuto una manovra di svolta a sinistra senza accertarsi, in spregio alle regole di normale prudenza, del sopraggiungere da tergo di altro veicolo.

Con il secondo motivo deduce, ancora con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 115 C.d.S., comma 4, art. 154 C.d.S. e art. 170 C.d.S., commi 2 e 6, per avere la sentenza impugnata escluso ogni incidenza causale nella produzione del sinistro del trasporto di un terzo passeggero sul ciclomotore condotto dalla convenuta V., ciclomotore non omologato al trasporto di persone.

2.- I sintetizzati motivi, suscettibili di congiunta disamina, sono inammissibili.

Infatti, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, il vizio descritto cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, consiste nell’errore sulla individuazione ed interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto (con la negazione o l’affermazione della esistenza o inesistenza di una norma ovvero con l’attribuzione ad essa di un contenuto che non ha: violazione di legge) oppure nell’assumere la fattispecie concreta giudicanda nell’ambito di una norma che non la disciplina o nel trarre dalla norma in relazione alla fattispecie concreta conseguenze giuridiche non esatte (falsa applicazione), implicando quindi in ambedue i casi necessariamente un problema interpretativo della norma; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (così, ex plurimis, Cass., sez. un., 5 maggio 2006 n. 10313; Cass., 22 febbraio 2007 n. 4178; Cass., 26 marzo 2010 n. 7394; Cass., 4 aprile 2013 n. 8315; Cass., 11 gennaio 2016 n. 195).

Così correttamente delimitato l’ambito di operatività del vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nel caso de quo le censure sollevate dal ricorrente, sebbene ricondotte sotto l’egida di siffatta norma, ben lungi dall’assumere la non corretta sussunzione nel paradigma normativo generale ed astratto della vicenda fattuale come descritta nella sentenza impugnata, prospettano, in forza di una diversa lettura delle risultanze istruttorie acquisite nei gradi di merito, una ricostruzione del sinistro ed una valutazione delle responsabilità differenti dall’apprezzamento operato nel provvedimento gravato.

In particolare, i ricorrenti si dolgono del fatto che la esclusione di profili di colpa a carico dei conducenti degli altri veicoli coinvolti e l’ininfluenza del trasporto di un passeggero sul ciclomotore di parte convenuta nello sviluppo causalmente determinante l’incidente (cioè le due argomentazioni principali fondanti il dictum della sentenza gravata) siano considerazioni contrastanti con le emergenze della espletata attività istruttoria, e segnatamente con quanto evincibile dall’elaborato peritale del C.T.U. del giudizio di prime cure, dalla consulenza tecnica di parte attorea e dai rilievi della Polizia Municipale (documenti ed atti processuali dei quali, peraltro, il ricorrente, in spregio al precetto di cui all’art. 366, n. 6, omette l’indicazione della sede processuale di collocazione o degli estremi di reperimento degli stessi: sul tema, Cass., 22 febbraio 2010 n. 4201).

In tal guisa, però, i motivi di ricorso, sotto l’apparente veste formale dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, finiscono con l’attingere le tipiche valutazioni di merito in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, ovvero la ricostruzione della dinamica dell’incidente, l’accertamento delle condotte dei veicoli interessati, la sussistenza o meno della colpa dei soggetti protagonisti e la loro eventuale graduazione, l’accertamento della esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso: giudizi quindi di mero fatto, riservati al giudice di merito, sui quali il sindacato di legittimità può esercitarsi unicamente nei circoscritti limiti del vizio di motivazione rilevante ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (tra le molte, Cass., 3 giugno 2014 n. 12391; Cass., 14 maggio 2013 n. 11549; Cass., 25 maggio 2010 n. 12690; Cass., 5 giugno 2007 n. 15434; Cass., 10 agosto 2004 n. 15434; Cass., 14 luglio 2003, n. 11007; Cass., 10 luglio 2003, n. 10880; Cass., 5 aprile 2003, n. 5375).

Correttamente inquadrati i motivi dedotti nell’ambito dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (e senza alcuna valenza inficiante della erronea qualificazione sub specie juris), le doglianze formulate, siccome dirette avverso una sentenza pronunciata nel maggio 2013, e quindi dopo la riforma del citato n. 5 (operata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134), si appalesano inammissibili, dacchè palesemente non conformi ai rigorosi requisiti richiesti per il vizio di motivazione dalla giurisprudenza di questa Corte.

Costituisce infatti jus receptum che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, debba essere intesa, sulla scorta dei canoni ermeneutici dettati dalle preleggi, come riduzione al minimo del sindacato di legittimità sulla motivazione, per cui denunciabile in cassazione è l’anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. La novellata disposizione introduce infatti nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia): pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (sul punto, sia sufficiente il richiamo a Cass., sez. un., 22 settembre 2014 n. 19881 e a Cass., sez. un., 7 aprile 2014 n. 8053).

3.- Con il terzo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte di Appello confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva tratto il proprio convincimento circa la totale responsabilità di D.B.M. fondandosi sulla relazione peritale redatta dal perito nominato nel procedimento penale a carico del D.B. e disattendendo “in gran parte” l’elaborato del C.T.U. nominato nel giudizio civile da cui scaturisce il presente ricorso in cassazione.

Anche questa doglianza, impingendo l’apprezzamento comparativo tra le prove liberamente valutabili raccolte nel processo tipicamente rimesso al giudice di merito, si evidenzia prima facie inammissibile, in quanto non integrante (per quanto sopra esplicato) una censura sul vizio motivazionale nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il motivo, peraltro, è altresì infondato, per due ordini di ragioni.

In linea generale, va rammentato come, pur nel rispetto del principio di autonomia e separazione dei giudizi civili e penali, il giudice civile, adito con domanda di risarcimento del danno da fatto illecito costituente reato, può legittimamente utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale e fondare la decisione su elementi e circostanze già acquisiti in quella sede, procedendo a tal fine a diretto esame del contenuto del materiale probatorio, ovvero ricavando tali elementi e circostanze dalla sentenza, o se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da accertare esattamente fatti materiali sottoposti al suo vaglio critico (orientamento consolidato: Cass., 17 giugno 2013 n. 15112; Cass., 12 gennaio 2016 n. 287).

Nel caso specifico, inoltre, la pronuncia della Corte di Appello non incentra affatto nè attribuisce l’asserita valenza asseverativa predominante all’elaborato del perito nominato nel giudizio penale: essa, piuttosto, accerta la dinamica del sinistro attraverso una sinottica lettura delle prove assunte nel processo civile, argomentando, con motivazione congrua e logica, sulla idoneità delle prove testimoniali, dell’accertamento tecnico compiuto dal C.T.U. del giudizio civile e della rilevanza oggettiva di ulteriori documenti prodotti.

4.- Disatteso il ricorso, il regolamento delle spese del giudizio di legittimità segue il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., con condanna di parte ricorrente alla refusione in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite ( D.A. e Groupama S.p.A.), nella misura liquidata, alla stregua dei parametri fissati dal D.M. n. 55 del 2014, come in dispositivo.

Avuto riguardo all’epoca di proposizione del ricorso per cassazione (posteriore al 30 gennaio 2013), la Corte dà atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17): in base al tenore letterale della disposizione, il rilievo della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore delle controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate per ciascuna parte controricorrente nell’importo di Euro 8.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato assistente di studio, Dott. R.R..

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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