Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5007 del 24/02/2021

Cassazione civile sez. II, 24/02/2021, (ud. 22/09/2020, dep. 24/02/2021), n.5007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24088/2019 proposto da:

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12 è

domiciliato;

– ricorrente –

contro

C.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 360/2019 della CORTE di APPELLO di MILANO,

pubblicata il 24.01.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, C.F. proponeva opposizione avverso il provvedimento della competente Commissione Territoriale che rigettava la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato e in subordine della protezione sussidiaria e in ulteriore subordine della protezione umanitaria.

Sentito dalla Commissione, il ricorrente dichiarava di essere cittadino del (OMISSIS), di etnia (OMISSIS), di religione musulmana e di aver lasciato il proprio paese in quanto mentre lavorava la terra aveva acceso il fuoco per bruciare le sterpaglie e, a causa del vento, il fuoco si era propagato nella foresta e nei campi vicini; di aver sentito che qualcuno voleva chiamare la polizia e di essere scappato per paura di essere arrestato, avendo in precedenza sentito in televisione il presidente che aveva detto che per chi provocava incendi vi era l’arresto; di aver deciso di fuggire in Senegal, poi in Mali e Libia.

Con ordinanza del 12.7.2017 il Tribunale rigettava tutte le richieste.

Contro ordinanza proponeva appello il C., eccependo la mancata considerazione delle sue vicende personali e della reale situazione del paese di provenienza anche in relazione alle condizioni di vita inadeguate alla dignità umana e il positivo inserimento nel nostro Paese.

Con sentenza n. 360/2019, depositata in data 24.1.2019, la Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della citata ordinanza, riconosceva all’appellante il diritto a ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il Ministero dell’Interno sulla base di un motivo. L’intimato C.F. non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il motivo, il Ministero ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32,D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 8 CEDU, art. 2 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, nella parte in cui la Corte distrettuale ha concesso la residuale misura di protezione consistente nel permesso di soggiorno per motivi umanitari, tenuto conto del percorso di integrazione compiuto dal ricorrente in Italia e della “difficile situazione economica” del Gambia.

1.1. – Il motivo è fondato.

1.2. – Nell’accogliere la richiesta di protezione umanitaria, la Corte di merito sottolineava che il ricorrente aveva fornito prova di avere imparato la lingua italiana, di avere iniziato un’attività lavorativa nella provincia di Foggia nell'(OMISSIS) e di avere ormai una stabile attività lavorativa, in qualità di bracciate agricolo, per cui la Corte ha ritenuto che il suo percorso di integrazione potesse essere valutato positivamente. La Corte evidenziava altresì che l’appellante, considerata anche la giovane età, avrebbe potuto subire ripercussioni psicofisiche, in caso di rientro nel paese d’origine dopo tre anni dalla partenza, derivanti dalla perdita dei rapporti stabili che aveva potuto costruire in Italia e dal pericolo di trovarsi esposto a una situazione di grave vulnerabilità dal punto di vista economico e lavorativo, non avendo in Gambia alcuna immediata possibilità lavorativa. Ed aggiungeva che, pur esclusa in Gambia la sussistenza di un conflitto armato ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la difficile situazione economica, come rilevabile da fonti affidabili, presentava una preoccupante instabilità che produceva effetti negativi sui cittadini in ordine alle condizioni di vita, al lavoro e al rispetto dei diritti fondamentali, tali da costituire per il ricorrente impedimento per un rientro in condizioni di sicurezza, ponendolo in una condizione di difficoltà economica e in generale di vita inadeguata (sentenza impugnata, pagg. 9 e seg.).

1.3. – Manca, tuttavia, nella motivazione impugnata la valutazione comparativa del giudice di merito tra la odierna situazione della ricorrente e la possibile compressione del nucleo dei suoi diritti fondamentali, in caso di rimpatrio nel Gambia, da condurre in ossequio ai principi che si andranno ad esporre.

Sul punto, non è inutile ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 4455/2018, per come confermata anche da Cass., sez. un., n. 29459 del 2019), in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. n. 1104 del 2020).

Ciò posto, occorre rimettere al giudice del rinvio la valutazione della predetta comparazione (invece assente nella motivazione impugnata) tra la odierna condizione del richiedente asilo e quella in cui egli verserebbe in caso di suo rimpatrio in Gambia, e ciò con particolare riferimento a quei profili di particolare vulnerabilità ravvisata dalla Corte di merito dalla vicenda personale del ricorrente ma esperita sostanzialmente con esclusivo riferimento e difficoltà processuale e lavorativa.

Osserva il collegio che quello comparativo tra la condizione personale del richiedente asilo e le conseguenze di un suo eventuale rimpatrio, costituisce giudizio alla luce del quale, secondo l’insegnamento di questa Corte (Cass. n. 4455 del 2018, cit.), detti elementi andranno valutati funditus dal giudice del rinvio, operandone poi un bilanciamento di tipo ipotetico, tra la attuale condizione dell’istante nel Paese di accoglienza ed il suo futuro ricollocamento in quello di provenienza, che non può prescindere dall’analisi e dal significato del sintagma “condizione di vulnerabilità”.

2. – Alla luce dei principi sinora esposti, accolto il motivo, si impone la cassazione del provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie, per quanto di ragione, il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

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