Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5007 del 02/03/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 5007 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: ORICCHIO ANTONIO
ORDINANZA
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viscoNE AN TON !NO, in proprio e quale legale rappresentante
pro tettr.3 ■ )ro• &Ala O l !VANTAI
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elet,tivamente domiciliati in ROMA,
(,) 1 -)i-es5o IO indio dell’avvocato Al ,V,SSANDRO
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rappresentati e difesi dall’avvocato
FABIO
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– ricorrenti et-mtro
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FORLSTA I i 9 7 ( )(f.)17( ;581, in pe r St
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del Ministro pro tempore,
elettivameme domio ■ jaP i in ROMA, VI A 1)11 PORTOGHESI 12,
presso Y± .”\
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R:\ i’. 1)IThl .0 STATO, che lo
rappre erta di en
– controricorrente –
Data pubblicazione: 02/03/2018
avverso la senten/a il. 935/2016 della CORT1′, IYAPPli-Th1,0 di
PAI
NI(), depositata il 16/05/02016;
udita la re1a/ione della causa svolta nella camera di consigli() non
partecipata dcl! ) 7 .1 2/2017 dal ( onsigliere Dott. ANTONIO /
°RICCI 110.
Ric. 2017 n. 01708 sez. M2 – ud. 07-12-2017
-2-
Rilevato che :
è stata impugnata la sentenza n. 935/2016 della Corte di
Appello di Palermo con ricorso fondato su tre ordini di
intimata.
motivi e resistito con controricorso della P.A.
Giova, anche al fine di una migliore comprensione della
del tipo di decisione da adottare, quanto segue.
La gravata decisione
ha rigettato l’appello interposto
dall’odierno ricorrente e confermato la sentenza impugnata
innanzi aila Corte distrettuale ovvero
la decisione n.
3361/2011 del Tribunale di Palermo che aveva
precedentemente rigettato l’opposizione proposta dal
Visconti Antonino, in proprio e nella qualità di cui in atti,
avverso l’ordinanza-ingiunzione n. OI 810/2009 a titolo di
sanzione amministrativa per aver concorso all’illecito
amministrativo posto in essere dalla Ditta Lipari per poter
fruire di finanziamenti comunitari. •
Considerato che :
1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di
violazione e falsa applicazione degli artt. 4 L. n. 898/86 e 24
L. n. 689/1981 in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.
1.1- Il motivo è infondato.
Col motivo si insiste nella eccezione di tardività della
contestazione ex art. 4 L. cit. (180 .gg.) e nella doglianza di
violazione delle norme in epigrafe citate per errata
fattispecie in giudizio, riepilogare , in breve e tenuto conto
individuazione del termine da cui far decorrere i detti 180
giorni ( eccezione e doglianza già svolte innanzi al Giudice di
prime cure).
La Corte territoriale, provvedendo anche ad integrare la
motivazione de! rigetto dell’opposizione già statuito nel
applicando correttamente ii principio di cui al noto
orientamento in materia di questa Corte ( Cass. n.ri
17534/2003 ; 2363/2005 e 12830/2006).
In sintesi si è ribadito che, nella fattispecie, il dies a quo
doveva intendersi perfezionato solo con l’acquisizione di tutti
i dati della fattispecie.
Parte ricorrente nulla allega o prospetta validamente al fine
di poter far ritenere che il provvedimento gravato ha deciso
la posta questione di diritto in modo difforme rispetto alla
giurisprudenza di questa Corte o che vada mutato
l’orientamento deila medesima giurisprudenza
Per di più il richiamo -pur impropriamente svolto dalla Corte
territoriale- all’art. 24 della L. n. 689/1981 non è -di per sé
solo- a rendere fondato il motivo di ricorso in esame.
Parte ricorrente, dal detto improprio richiamo, pretende (v.:
pag. 8 ricorso) di far discendere l’erroneità della decisone
gravata in tema di eccepita tardività della contestazione.
Orbene – va chiarito in questa sede- la non tardività della
svolta contestazione non discendeva , nella concreta
primo grado dei giudizio, ha deciso in punto la controversia
fattispecie, dalla cornpresenza o meno di un reato da
accertarsi in altra sede ( e dal coordinamento di indagini),
ma dal compimento definitivo dell’accertamento della
violazione in tuti i suoi elementi, solo alla stregua del quale
poteva essere svolta -così come lo è stato in ipotesi- la
2.- Con il. secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di
violazione degli artt. 3 e 23 L. n. 689/1981, nonché 1199
c.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.
2.1- La censura non è fondata.
Il profilo della pretesa ‘totale assenza dell’elemento
soggettivo” risulta non solo puntualmente trattato dalla
decisione gravata, ma anche del tutto congruamente
smentito dall’in -ipugnata sentenza • (pp. 5 e 6) stante la
risultante mancata percezione di uno dei due assegni ( per
lire 628rnilioni) pure oggetto di dichiarazione di quietanza
liberatoria chiaramente attestate l’impossibilità della pretesa
“totale assenza dell’elemento soggettivo”.
Per di più
motivo ‘L., in ammissibilmente teso ad una
revisione, nel merito, del ragionamento decisorio e delle
valutazioni propHe del Giudice del merito.
3.-
Con il terz,) motivo del ricorso si deduce “l’omesso
esame circa un fatto decisivo per i! giudizio” , che sarebbe
costituito dal
[. •agan-w_.:11to per intero
della somma di £.
corretta e tempestiva contestazione ex art. 4 cit. .
948milioni dal! a ditta Lipari Gaspare, come da fattura n.
568/01″.
3.1.- Il motivo non può essere accolto.
L’adita Corte ci Appello, ha confermato la decisone del
Tribunale di pnrna istanza, considerando l’artificiosità del
Quindi non è vero che la Corte ha omesso l’esame.
Semmai è, in effetti, diversa la valutazione -da parte dei
Giudici dio metto- del dato acquisito al processo e di cui
oggi il ricorre pretenderebbe una rivalutazione, di merito, in
senso per esso pìi appagante.
Il motivo è, quid i, inammissibiie.
4.- Il ricorso va, dunque, rigettato.
5.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così
come da dispositivo.
6.-
presupposti per il versamento, da parte
Sussistono
della ricorrente, dell’ulteriore imporio a titolo di contributo
unificato pari
iluE.Ao dovuto per il ricorso lprincipale a
norma del corrn-ìa 1. bis dello stesso art. 13 del D.P.R. n.
115/2002.
P,Q.M.
La Corte
dichiara rigetL i
ricorso
e condanna il ricorrente al
pagamento inrfavo.e defla parte’ controricorrente delle
pagamento delVirnporto della fattura n. 568 cit..
spese dei giudizio, determinate. in C 5.800,00, di cui C
200,00 per esbors oitre spese generali nella misura del
15% ed accessori come per legge.
Ai sensi delnirt. 13 comma 1 quater del D,P.R. n. 115 del
2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
a norma del comma 1 bis dello stesso
ricorsoli2Lalej
ir
art. 1.3.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione
Civile deLa Corte Suprema di Cassazione il
7 dicembre .–2J17
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo