Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5006 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 25/02/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 25/02/2020), n.5006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24424/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

B.G., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefano

Comand e Giorgio De Arcangelis ed elettivamente domiciliato presso

quest’ultimo in Roma, via Monte Zebio 9/11;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di

Trieste, n. 117/11/14, depositata il 26 febbraio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 novembre

2019 dal relatore Dario Cavallari.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate ha rettificato il classamento di una unità immobiliare proposto da B.G. con procedura Docfa.

Il contribuente ha impugnato l’avviso davanti alla CTP di Trieste che, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 172/1/2012, lo ha accolto.

L’Ufficio provinciale di Udine ha proposto appello che la CTR di Trieste, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 117/11/14, ha respinto.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il contribuente si è difeso con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente vanno respinte le eccezioni di inammissibilità del controricorrente, poichè parte ricorrente non ha sollevato delle questioni di merito ed ha indicato l’orientamento giurisprudenziale che, a suo avviso, la CTR non avrebbe rispettato.

2. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 16 del 1993, art. 2 e del D.M. n. 701 del 1994, in quanto la CTR non avrebbe considerato che, in caso di rettifica del classamento in seguito a procedura Docfa, è sufficiente indicare nell’avviso i dati oggettivi accertati e la classe di conseguenza attribuita.

La doglianza è infondata.

Infatti, in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (Cass., Sez. 6-5, n. 31809 del 7 dicembre 2018).

Nella specie, la CTR di Trieste ha accertato che i summenzionati dati oggettivi non erano stati riportati e, non avendo l’Ufficio nulla dedotto sul punto, il motivo è da respingere.

2. Il secondo motivo, con il quale è contestata la violazione della circolare ministeriale n. 5 del 1992, del D.M. 2 agosto 1969, art. 6 e del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 9, non deve essere esaminato, alla luce del rigetto del primo.

3. Il ricorso è, quindi, respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in Euro 4.000,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5 Sezione Civile, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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