Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5006 del 24/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 24/02/2021), n.5006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27307-2019 proposto da:

TRENITALIA SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. STOPPANI 34,

presso lo studio dell’avvocato CARLO MOLAIOLI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato VINCENZO RICCARDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 642/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata l’11/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Napoli, a conferma della sentenza del Tribunale, ha rigettato il ricorso proposto da Trenitalia s.p.a. condannando la stessa ad inquadrare M.D. nel superiore livello C profilo di Tecnico della Manutenzione rotabili, ai sensi del CCNL trasporti del 2003 a decorrere dall’1.7.2012, nonchè alla ricostruzione della carriera e al pagamento delle differenze retributive;

la Corte territoriale, operato il raffronto fra le declaratorie contrattuali e le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore, ha stabilito che l’espletamento da parte del M. di mansioni di controllo sui materiali rotabili (cd. controlli non distruttivi -CND), attestato da testi a diretta conoscenza dei fatti, ha confermato la sussistenza degli aspetti salienti del livello professionale rivendicato, la cui appartenenza presuppone competenze tecnico specialistiche, quali l’utilizzo di schemi e macchinari tecnologici complessi, e facoltà di rendere tali prestazioni in autonomia;

la cassazione della sentenza è domandata da Trenitalia s.p.a. sulla base di un unico motivo;

M.D. ha depositato controricorso, illustrato da successiva memoria;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamenta “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti anche sotto il profilo del travisamento del fatto in relazione ai seguenti documenti: 1) linee guida per la sorveglianza tecnica sulle attività CND svolte negli impianti manutentivì Trenitalia; 2) qualifica e certificazione del personale addetto ai controlli non distruttivi nel settore “Manutenzione ferroviaria” 3) istruzioni di funzionamento relative alle prove non distruttive con metodi di magnetoscopia e ultrasuoni;

la Corte d’appello avrebbe travisato la nozione di complessità del livello di professionalità e di discrezionalità tecnica individuate dall’attività del M., derivandola da documenti estremamente tecnici relativi all’applicazione di particolari procedure, per l’interpretazione dei quali Trenitalia aveva chiesto con note del 10 giugno 2015 allegate, di affidarsi ad un perito o comunque all’ingegnere responsabile dell’impianto;

il motivo è inammissibile in presenza di doppia conforme;

secondo il costante orientamento di legittimità “Nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5, (applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo riformulato dal D.L. n. 83 cit., art. 54, comma 3, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.” (Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 19001 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014);

nel caso in esame è lo stesso ricorrente (pag. 6 ric.) a riconoscere che il giudizio della Corte d’appello ha seguito pedissequamente il ragionamento svolto dal giudice di primo grado, nel ricondurre l’autonomia decisionale propria della qualifica superiore rivendicata alla dedotta complessità delle verifiche, così come descritte nei documenti depositati nel giudizio di primo grado nonchè alle valutazioni discrezionali connesse all’applicazione delle relative procedure;

il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario;

in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti del controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 3.500,00 per compensi professionali, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA