Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5006 del 02/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5006 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

ORDINANZA
SUI ricorso 1697 2+11 / yroposii da:
IANN1′,C1 LUCIA, (Attivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
GAVOLR presso
difesa dall’a \ -v( c

CORTE ; (\i\’/IONL
I( )1,A Pd

,

rappresentata e

l’I O;

– ricorrente contro
I ANN ECE,

MII

I ANNV CI ANTONIO, Attivamente

domidiati in ROMA, ‘,/1 A B..A1 DO D V,GI i UBAI DI 66, presso lo
studio J1lUIVVClt H MW..i
rappre.-:e: Ira

RI N ALIA GAI i iCANI, che li

(jit-e;ie uniti ‘n’

all’avvocato GIANFRANCO

MOBILI( );

– con troricorrenti i.01.1 1 1•0

Data pubblicazione: 02/03/2018

1)I DOMI INI(O ,\ NNI:N/1 \T/1, 1)11 MAIZUNO MARIO,
IANNI.,(T. GRA/11;

mntjmati –

avverso la seni-equa n. 748/2015 della CORTI 1 D’APPI- ji3O di

udita la re.azione julla catt

svolta nella camera di consigli() non

partecipata del 07/12/2017 dal ( )nsighere 1)ott. ANTONIO
ORICC! HO.

Ric. 2017 n. 01697 sez. M2 – ud. 07-12-2017
-2-

SA1,1 R O, depositata il 18/11/2015;

Rilevato che :
è stata impugnata la sentenza n. 748/2015 della Corte
di Appello di Salerno con ricorso fondato su due ordini di
motivi e resistito con controricorso delle parti intimate.
Giova, anche al fine di una migliore comprensione della

del tipo di decisione da adottare, quanto segue.
L’impugnata decisione della Corte territoriale ha confermato
la sentenza non definitiva n. 254/2008 del Tribunale di
Salerno che aveva rigettato la domanda proposta
dall’odierna ricorrente avente ad oggetto l’accertamento
dell’esistenza in suo favore del diritto di prelazione delle
quote di proprietà vantate su un immobile sito in Salerno ed
in atti specificamente individuato, già facente parte dei beni
della gestione INA-Casa ed oggetto di una promessa di
vendita in favore di Iennece Antonio non perfezionata prima
dell’intervenuto decesso di quest’ultimo.
Ha depositato memoria da parte di Iennece Lucia.
Considerato che :
1.- Con il primo motivo del ricorso si censura l’impugnata
sentenza in relazione al vizio di “omesso esame di fatti
decisivi per il giudizio (art. 360, I co., n. 5 c.p.c.) e mancata

o erronea applicazione degli artt. 14 e 17 legge 18 febbraio
1949 n. 43 (art. 360, a). I, n. 3 c.p.c.)”.

fattispecie in giudizio, riepilogare , in breve e tenuto conto

1.1- Parte ricorrente si duole, nella sostanza, più che dell’
omesso esame di un fatto, della valutazione che i Giudici del
merito hanno svolto in ordine alla concreta vicenda per cui è
causa.
In effetti la promessa di vendita di alloggio relativa

cuius Iennace Antonio (dante causa di tutte le parti in
causa) era subordinato alla condizione del pagamento del
dovuto, che -invero- non fu mai versato.
Pertanto, come correttamente affermato nella gravata
decisione “lo stesso de cuius non acquisto mai la proprietà
dell’immobile”, (Me -perciò- “mai entrò a far parte del suo
compendio ereditari”, con conseguente inesistenza di una
comunione ereditaria e della pretesa suddetta prelazione.
Per di più e quanto specificamente alle invocate norme di cui
alla L. n. 43/1949, l’impugnata sentenza ha deciso la
controversia conformemente a principio già enunciato da
questa Corte ( Cass. n. 25546/2006), né col ricorso vengono
prospettate adeguate allegazioni tali da indurre a mutare
orientamento giurisprudenziale.
Il motivo è, quindi, infondato.
2.-Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di
“mancata eio erronea applicazione dell’art. 732 c.c. (art.
360, co. I, n. 3 c.p.c.).

all’anzidetto immobile fra la Gestione INA-Casa ed il de

2.1- Al rigetto del primo motivo del ricorso consegue
l’assorbimento del motivo qui in esame.
Nella fattispecie -va ribadito- non si verteva in una ipotesi di
comunione ereditaria, ma di una comunione ordinaria fra gli
aventi causa del defunto Iennece, in relazione alla quale vi

prelazione ex art. 732 c.c..
3.-

Il ricorso deve, dunque, essere rigettato.

4.- le spese seguono la soccombenza e si determinano così
come da dispositivo.
5.-

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte

della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso rpii _
-n cipare3
-‘a
norma del cornma 1 bis dello stesso art. 13 del D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte
dichiara rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al
pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del
giudizio, determinate in C 2.500,00, di cui C 200,00 per
esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed
accessori come oer legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il

era l’impossibilità di applicazione • dell’invocato diritto di

versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo .unificato pari a quello
dovuto per il ricorsorp_rincipAlejja norma del comma 1 bis
dello stesso art. 13.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione

7 dicembre 2017.

DEPOS:TATO IN CANCELLERIA

t WiRI-20t’unzirsario
Luisa PASSNEM

,4
i

/

27,Th

Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione il

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