Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5005 del 25/02/2020
Cassazione civile sez. trib., 25/02/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 25/02/2020), n.5005
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16444/2014 R.G. proposto da:
Compagnia Mineraria Campana srl, rappresentata e difesa dall’Avv.
Andrea Amatucci ed elettivamente domiciliata in Roma, viale Camillo
Sabatini 150, presso lo studio dell’Avv. Antonio Cepparulo;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate-Territorio;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli,
n. 442/45/13, depositata il 17 dicembre 2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 novembre
2019 dal relatore Dario Cavallari.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Compagnia Mineraria Campana srl ha proposto ricorso contro l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia del Territorio aveva rettificato la categoria catastale relativa ad una struttura adibita alla lavorazione degli inerti, sita nel Comune di Comiziano e di sua proprietà, a seguito di denuncia di variazione DOCFA.
La CTP di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 578/30/12, ha respinto il gravame.
La società contribuente ha presentato appello che la CTR di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 442/45/13, ha in parte accolto, riducendo la rendita catastale.
La Compagnia Mineraria Campana srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
L’Agenzia delle Entrate-Territorio non ha svolto difese.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo la società contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio perchè la CTR non avrebbe valutato che l’avviso non aveva considerato le caratteristiche del bene ed avrebbe preso in esame per la comparazione due immobili non simili, senza valutare che non era stato effettuato alcun sopralluogo.
Il giudice di appello non aveva poi accertato che il cespite de quo presentava somiglianze con altro bene del quale, invece, non si era tenuto conto.
La doglianza è infondata.
Con riferimento alle caratteristiche del bene, parte contribuente non ha specificamente individuato le qualità rilevanti del cespite che non sarebbero state menzionate nell’avviso di accertamento.
Inoltre, in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga in seguito alla procedura cosiddetta DOCFA, l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica del valore economico dei bei classati. In caso contrario, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (Cass., Sez. 6-5, n. 31809 del 7 dicembre 2018).
Nella specie, parte ricorrente non ha neppure dedotto che gli elementi di fatto da essa indicati siano stati disattesi e, quindi, non può reputarsi che l’avviso sia stato motivato in maniera inadeguata.
Con riguardo al sopralluogo, si sottolinea che, in tema di classamento, l’attribuzione di rendita ai fabbricati a destinazione speciale o particolare, e specificamente quelli classificati nel gruppo catastale D), deve avvenire, come previsto anche dal D.P.R. n. 604 del 1973, art. 7, mediante stima diretta, senza che ciò presupponga, peraltro, l’effettuazione di un previo sopralluogo, potendo l’Amministrazione legittimamente avvalersi della valutazione, purchè mirata e specifica, delle risultanze documentali in suo possesso (Cass., Sez. 5, n. 8529 del 27 marzo 2019).
Infine, in ordine alla avvenuta comparazione con due immobili non similari, si rileva che la CTR ha accolto le osservazioni della società contribuente e che, per questa ragione, ha in parte riformato la decisione di primo grado.
Quanto all’esistenza di un cespite del quale non si sarebbe tenuto conto, si sottolinea che non risulta, dalla decisione gravata o dal ricorso, che questa circostanza sia stata specificamente dedotta nel grado precedente.
2. Il ricorso è, quindi, respinto.
Alcuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese di lite, stante la condotta difensiva dell’Agenzia delle Entrate.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dell’obbligo, per la ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata dopo la data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, sentenza n. 14515 del 10 luglio 2015).
PQM
La Corte,
rigetta il ricorso;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5 Sezione Civile, il 21 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020