Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5005 del 02/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 5005 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

ORDINANZA_
sul ricorso I(71 -19) i 7 Piopost, , da:
RISTAGNO S.,\1,VATORI, eldtivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA ( :IV( )1).R, pres’i la (:ORT1 1)1 CASSAZIONK,
rappru-;entato e(…•() dall’avvc,cA H l AMPI I ‘, -R0 RUSSO ,.
– ricorrente contro
GIANNON V ANGELO, AestM_I.1.0 GIOVANNA, elettivamente
domiciliati in R(
CASS:\ZR N 11 ,

PI /\/1\ Ci\ VOI:1Z, presso la CORI! ,
1reefltat

e difes i dall’avvocato SALVATORE

RI I) ( )L FO N l ( 7.,
– controricorrenti nonché centro
AGNiljj,0

Data pubblicazione: 02/03/2018

- intimatiavverso la sentenza n. 1757/2015 della COWIE 1) I AP1IMI,0 di
C ATA N I A, elep; ,;itata il 19/1 i /2015; «
udita la relazionc della causa svolta nulla camera di consiglio non
d el 07/1’)/ 9 017 dal ( onsigliere Dott. ANTONIO

°RICO H(

Ric. 2017 n. 01671 sez. M2 – ud. 07-12-2017
-2-

partecipa :a

Rilevato che :
è stata impugnata la sentenza n. 1757/2015 della Corte di
Appello di Catania con ricorso fondato su due ordini di
motivi e resistito con controricorso delle parti intimate
Giova, anche al fine di una migliore comprensione della

del tipo di decisione da adottare, quanto segue.
L’impugnata sentenza ha deciso in .sede di rinvio a seguito
della cassazione della precedente decisione inter partes
della Corte di Appello di Caltanissetta n. 58/2007 disposta
con sentenza n. 18353/2013 di questa Corte.
La decisione gravata ha giudicato, quindi, in merito alla
domanda proposta dal Ristagno Salvatore avverso la
sentenza del Tribunale di Gela n. 27/2004, con la qualeaccolta la domanda degli attori Gannone ed Agnellocondannava il medesimo Ristagno al rilascio di uno stacco di
terreno in Mazzarino , previa demolizione della recinzione ivi
realizzata.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che :
1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di
violazione e falsa applicazione degli artt. 102 c.p.c. e 2909
c.c. in relazione all’art. 360, nn. 3 e . 5 c.p.c..
1.1- Il motivo è dei tutto infondato.

fattispecie in giudizio, riepilogare , in breve e tenuto conto

La svolta censura è inammissibile quanto alla lamentata
violazione dell’art. 360, n. 5 c.p,c., atteso che al giudizio si
applicata ratine temporis la suddetta norma nel suo testo
novellato che implica necessariamente la sola omessa
valutazione di un fatto e non una eventuale carenza

dal ricorrente (in ogni caso, poi, l’eventuale errore nell’aver
ritenuto intervenuto un giudicato non è censurabile con la
predetta norma).
Quanto alla censura svolta ai sensi ‘dell’art. 360, n. 3 c.p.c.
relativa alla formazione di un preteso giudicato interno
sempre in ordine alla questione dell’intervenuta usucapione
dello stacco cfl terreno de quo da parte dell’odierno
ricorrente deve rilevarsi quanto segue.
La censura è infondata in quanto„ a seguito della cassazione
della predetta sentenza della Corte di Appello di
Caltanissetta (che – riformando la prima decisione del
Tribunale di Gela- aveva ritenuto intervenuta l’usucapione
vantata dal Ristagno) oggetto del decidere era solo la
valutazione se si era o meno compiuto il periodo utile di
usucapione, rimanendo preclusa ogni altra questione
coperta da intervenuto giudicato

relativa ad altri aspetti

dell’eventuale acquisto a titolo originario.

motivazionale peraltro neppure opportunamente specificata

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di
violazione e falsa applicazione degli artt. 938 e 2697 c.c. in
relazione all’art. 360, n.ri 3 e 13“
2.1.- Per la inammissibile censura (“motivazione apparente,
contraddittoria e non rispettosa delle norme”) formulata ai

che rinviare a quanto già in precedenza detto per l’altra
analoga censura.
Quanto alla doglíanza di violazione di legge deve rilevarsi
che nel ricorso vi è totale assenza di argomentazioni , sul
punto, in diritto.
Infatti, parte ricorrente -pur denunciando la violazione o
falsa applicazione di legge- non ha svolto, come doveva,
specifiche argomentazioni intese a dimostrare come e
perché determinate affermazioni in diritto della sentenza
impugnata siano in contrasto con norme regolatrici o con
specifico orientamento e principio giurisprudenziale ( cfr., ex
plurimis : Cass. n. 635/2015).
Pertanto in difetto di ogni opportuna allegazione, ad opera
della parte interessata, in reiazione ad orientamento
giurisprudenziale che possa far ritenere la gravata decisione
non conforme a principi enunciati da questa Corte, deve
reputarsi che l’impugnata sentenza ha deciso facendo buon
governo delle norme e dei principi ermeneutici applicabili
nella fattispecie.

sensi del novellato n. 5 dell’art. 360 n. 5 non può farsi altro

Parte ricorrente,

infatti,

nulla

allega o prospetta

validamente al fine di poter far ritenere che il
provvedimento gravato ha deciso la posta questione di
diritto in modo difforme rispetto alla giurisprudenza di
questa Corte.

insistere sulla questione dell’identificazione delle particelle
del terreno per cui è controversia, questione eminentemente
di fatto, già correttamente valutata nella competente sede
del giudizio di merito.
3.- Il ricorso va, pertanto, rigettato.
4.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così
come in dispositivo.
5.- Sussistono i presupposti per l versamento, da parte del
ricorrente, dell ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso rprincipalef a
norma del comma 1 bis delo stesso art. 13 del D.P.R. n.
115/2002.

P.Q.M.
La Corte
dichiara rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al
pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del
giudizio, determinate in C 2..500,00, di cui C 200,00 per

Per il resto il motivo qui in esame finisce comunque per

esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed
accessori come ger legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, si dà :itto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo

ricorso

rincipalei a norma

del comma 1 bis dello stesso

art. 13.
Così deciso nella Carriera di Consiglio della Sesta Sezione
Civile – 2

della Corte

Suprema di Cassazione il

7 dicembre 2017.

nte

a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA