Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5004 del 02/03/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 5004 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: ORICCHIO ANTONIO
ORDINANZA
SUI ricorso 624-2i)17 proposto da:
ROMA CAPITALE H2438750556, in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamun; -e dotpiel:1 ,1.1 in ROMA, VIA D11., TI’,MPIO DI
GIOVE 21, preo i’ AVVVOCA LIZA CAPITOLINA, rappresentata
e difesa dagli avvocati ANTONIO CI AVARI di A, DOMV.NICO
)SSI,
– ricorrente ‘’.vrì tro
CONDOMINI()
persona dell’Am
CULLAI :io SABINO 24/36, in
trat( ire pr( .-empore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VI:\ P VS’,),-dell’av’,..ocaii DA N i i (
RLY( l T11,1,A 35, presso lo studio
i AS, che lo rappresenta e difende;
controricorrente –
Data pubblicazione: 02/03/2018
avverso la suntenzJ n. 18079 2i, 16 del TRIBUNAM di ROMA,
depositata d 30/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del i 1212017 dal ( onsigliere Dott. ANTONIO
OR.10:1110.
Ric. 2017 n. 01624 sez. M2 ud. 07-12-2017
-2-
Rilevato che :
è stata impugnata dal Comune di Roma la sentenza n.
18079/2016 del Tribunale di Roma con ricorso resistito con
controricorso dell’intimato Condominio che ha,
preliminarmente, eccepito l’inammissibilità dell’avverso atto
Giova, anche al fine di una migliore comprensione della
fattispecie in giudizio, riepilogare , in breve e tenuto conto
del tipo di decisione da adottare, quanto segue.
La controversia decisa con la sentenza gravata verte in tema
di canone per l’occupazione (Cosap).
La gravata decisione, rigettando l’appello del predetto
Comune, confermava la precedente sentenza n. 42250/2013
del Giudice di Pace di Roma che dichiarava non dovuta la
predetta tassa da parte dell’odierno Condominio intimato.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che :
1.- In via preliminare deve valutarsi l’ anzidetta eccezione
di inammissibilità sollevata dai Condominio intimato atteso il
carattere dirimente della stessa.
L’eccezione prospetta la sussistenza di plurime ragioni di
inammissibilità quali “l’evidente violazione dell’art. 366 n. 4
c.p.c. (poichè)…difettano i mortivi per i quali si chiede la
cassazione , con l’indicazione delle norme di diritto”, la
prospettazione di “violazioni di legge non dedotte nel
per “evidente violazione dell’art. 366, n. 4 c.p.c.”.
giudizio di appello”, la mancanza di autosufficienza e della
dovuta esposizione dei fatti di causa.
1.1.-L’eccezione è fondata in quanto è totalmente assente,
in dispregio di quanto previsto dalla norma invocata in
ricorso ( art. 360, n. 4 c.p.c) ogni indicazione delle norme di
Il ricorso risulta, nel suo complesso, proposto al di fuori
degli schemi di ammissibilità previsti dalla legge.
Tanto non può che comportare l’inammissibilità del proposto
ricorso.
2.- Va, quindi, dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
3.-
le spese seguono la soccombenza e si determinano così
come in dispositivo.
4.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per . il ricorsobrincipa-réi a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 del D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte
dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la parte
ricorrente al pagamento in favore del contro ricorrente delle
spese del giudizio, determinate in
4
700,00, di cui C 200,00
diritto su cui si dovrebbe fondare il prospettato motivo.
per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed
accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo
ricorsoitprincipal e- llà a norma del comma 1 bis dello stesso
art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione
Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione il
7 dicembre 2017.
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il