Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5003 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 25/02/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 25/02/2020), n.5003

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10514/2014 R.G. proposto da:

SVA srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Anna Polito ed

elettivamente domiciliata in Roma, via degli Avignonesi 5, presso lo

studio dell’Avv. Enrico Soprano;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli,

n. 28/03/13, depositata il 7 marzo 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 novembre

2019 dal relatore Dario Cavallari.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La SVA srl ha proposto ricorso il 28 maggio 2009 contro l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso dall’Ufficio provinciale di Napoli dell’Agenzia del territorio, con il quale l’immobile di sua proprietà sito in Napoli, via Vicinale di San Domenico, era stato classato con categoria D/8 e rendita di Euro 9.102,00, a fronte di quella proposta di Euro 3.848,00.

La CTP di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 288/31/11, ha respinto il ricorso.

La SVA srl ha presentato appello che la CTR di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 28/3/13, ha rigettato.

La SVA srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La SVA srl ha depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il suo unico motivo la SVA srl lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1149 del 1949, art. 61, del D.M. n. 701 del 1994, art. 1 e ss., del provvedimento del 22 marzo 2005 del Direttore dell’Agenzia del territorio, dell’art. 111 Cost., del D.Lgs. n. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione in ordine ad un punto decisivo della controversia.

Essa si duole, innanzitutto, del fatto che la rettifica della rendita rispetto a quella proposta con il documento DOCFA fosse avvenuta senza l’effettuazione di un sopralluogo ad opera della P.A.

Inoltre, contesta l’inadeguatezza della motivazione della detta rettifica.

La doglianza è infondata.

Infatti, in tema di estimo catastale, la revisione delle rendite catastali urbane in assenza di variazioni edilizie non richiede la previa visita dell’ufficio, nè questa è necessaria quando il nuovo classamento consegua ad una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente, atteso che le esigenze sottese al sopralluogo ed al contraddittorio si pongono solo in caso di accertamento d’ufficio giustificato da specifiche variazioni dell’immobile (Cass., Sez. 6-5, n. 374 del 10 gennaio 2017).

In ordine alla motivazione dell’avviso di accertamento, si rileva che la CTR ne ha evidenziato la completezza, poichè sono stati riportati i necessari riferimenti normativi ed è stato considerato lo stato del bene, essendosi tenuto conto dell’esistenza della scarpata incolta e del fatto che “Trattasi di un’area scoperta in terra battuta, adibita a parcheggio”, sita presso “strade ad intenso traffico veicolare del quartiere Vomero ed a pochi metri dall’uscita della tangenziale”.

3. Il ricorso è, quindi, respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002, dell’obbligo, per la parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata dopo la data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, sentenza n. 14515 del 10 luglio 2015).

PQM

La Corte,

– rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in Euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5 Sezione Civile, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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