Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5003 del 02/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5003 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 29687-2016 proposto da:
ALLOTTA GIUSEPPE, DAVI’ LUDOVICO, elettivamente domiciliati in
Roma, Via Monte Zebio 30, presso lo studio dell’avvocato Giorgia
Ferrara, rappresentati e difesi dagli avvocati Roberto D’Agostino,
Francesco Bono;
– ricorrenti contro
GUGLIELMINO MARIA, GUDDO ROSA, GUDDO DOMENICO, nella
qualità di eredi di GUDDO GIROLAMO, AGENZIA NAZIONALE PER
L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E
CONFISCATI, AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA DEI BENI DI GUDDO
GIROLAMO;
– intimati –

Data pubblicazione: 02/03/2018

avverso la sentenza n. 829/2016 della CORTE D’APPELLO di
PALERMO, depositata il 04/05/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/11/2017 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

– Allotta Giuseppe e Davì Ludovico hanno proposto tre motivi di
ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la
quale la Corte territoriale – per quanto in questa sede ancora rileva rigettò la domanda con la quale essi avevano chiesto il trasferimento
coattivo, ex art. 2932 cod. civ., degli appartamenti loro promessi in
vendita dal convenuto Guddo Girolamo e la condanna di quest’ultimo
al risarcimento del danno e dichiarò altresì – essendo stati i detti
immobili

nel frattempo

sottoposti a confisca a seguito di

procedimento per misure di prevenzione antimafia instaurato nel
confronti del Guddo – la sopravvenuta carenza di interesse ad agire
nei confronti della Agenzia Nazionale per l’amministrazione dei beni
confiscati alla criminalità organizzata;
– gli intimati non hanno svolto attività difensiva;
Considerato che:
– il primo motivo (proposto per violazione degli artt. 297 cod.
proc. civ. e 125-126 disp. att. cod. proc. civ., per avere la Corte
territoriale ritenuto l’infondatezza della domanda attorea per difetto di
prova e per aver omesso di tener conto del fatto che la cancelleria
non aveva provveduto, come sarebbe stata tenuta, a richiedere dopo la riassunzione – il fascicolo della causa precedentemente
sospesa) è manifestamente infondato in quanto, premesso l’art. 126
disp. att. (a tenore del quale «Il cancelliere del giudice davanti al
quale la causa è riassunta deve richiedere il fascicolo d’ufficio al

-2-

Rilevato che:

cancelliere del giudice che ha precedentemente conosciuto della
causa») si applica nel caso di traslazione del processo tra giudici
diversi (mentre, nel caso di specie, il processo pendente dinanzi al
Tribunale di Palermo, è stato sospeso dinanzi al medesimo Tribunale),
era comunque onere degli appellanti depositare dinanzi al giudice di
appello tutti i documenti necessari all’accoglimento dell’impugnazione

del 09/06/2016);
– il secondo motivo (proposto per violazione degli artt. 2729 e
116 cod. proc. civ., per la mancata valutazione delle c.d. prove
atipiche) è assorbito nel rigetto del precedente motivo;
– il terzo motivo (proposto per violazione degli artt. 2909 cod. civ.
e 324 cod. proc. civ., in relazione alla declaratoria di sopravvenuta
carenza di interesse ad agire nei confronti della Agenzia nazionale per
l’amministrazione dei beni confiscati) è manifestamente infondato, in
quanto l’art. 1, comma 194, della legge n. 228/2012 stabilisce che «A
decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, sui beni
confiscati all’esito dei procedimenti di prevenzione per i quali non si
applica la disciplina dettata dal libro 1 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, non possono essere iniziate o proseguite, a
pena di nullità, azioni esecutive»

e la norma di interpretazione

autentica di cui all’art. 37 I. n. 161 del 2017 ha stabilito che «Le
disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 194 a 206, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, si interpretano nel senso che si applicano
anche con riferimento ai beni confiscati, ai sensi dell’articolo 12sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive
modificazioni, all’esito di procedimenti iscritti nel registro di cui
all’articolo 335 del codice di procedura penale prima del 13 ottobre
2011»;

(cfr. Cass., Sez. U, n. 3033 del 08/02/2013; conf., Sez. 3, n. 11797

- sul punto, peraltro, questa Corte ha già statuito che l’acquisto,
da parte dello Stato, di un bene sottoposto alla misura di prevenzione
della confisca di cui alla legge n. 575 del 1965 ha, dopo l’entrata in
vigore della legge n. 228 del 2012, natura originaria (e non
derivativa) e – poiché tale nuova disciplina è applicabile a tutte le
misure di prevenzione disposte prima del 13 ottobre 2011, ex art. 1,

principio “tempus regit actum”, trova immediata applicazione, quale
“ius superveniens”,

anche nei giudizi in corso, con conseguente

inapplicabilità dell’art. 111 c.p.c. (essendosi al di fuori del fenomeno
della successione a titolo particolare nel diritto controverso) ed
esclusione, per il prevenuto il cui immobile sia stato confiscato, della
possibilità di continuare ad esercitare, come sostituto processuale
dello Stato, le azioni a tutela del diritto di proprietà (Cass., Sez. 6 2, n. 12586 del 18/05/2017; cfr. anche Cass., Sez. U, n. 10532 del
07/05/2013);
– il ricorso va, pertanto, rigettato;

nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata

svolto attività difensiva;
– ricorrono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R.
n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato;
P. Q. M.
rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R.
n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile, addì 23 novembre 2017.
Il P

comma 194, della cit. I. n. 228 del 2012 – la stessa, in base al

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