Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5002 del 02/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5002 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 27453-2016 proposto da:
TAVERNA ANGELO, SORCE ANNA RITA, elettivamente domiciliati in
Roma, Via Cassiodoro 6, presso lo studio dell’avvocato Pierbiagio
Tavaniello, rappresentati e difesi dall’avvocato Salvatore Virgone;
– ricorrenti contro
ACCURSO TAGANO ALFONSO, LO MASCOLO ANTONELLA, P & P 2000
S.R.L.;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1504/2015 della CORTE D’APPELLO di
PALERMO, depositata il 15/10/2015;

Data pubblicazione: 02/03/2018

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/11/2017 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Rilevato che:
– Taverna Angelo e Sorce Anna Rita hanno proposto due motivi di

quale la Corte territoriale – in riforma della pronuncia di primo grado
e in accoglimento della domanda proposta nei loro confronti da
Accurso Tagano Alfonso e Lo Mascolo Antonella – ebbe a condannarli
a risarcire a questi ultimi il danno che avevano patito per la
irregolarità edilizia dell’appartamento loro venduto ed ebbe, inoltre, a
dichiarare inammissibile la domanda di garanzia che essi ricorrenti
(convenuti) avevano proposto nei confronti della società “P.&P. 2000
s.r.l.”, loro dante causa, da essi chiamata in causa;
– gli intimati non hanno svolto attività difensiva;

Considerato che:
– il primo motivo (col quale si deduce la violazione degli artt. 343
e 346 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto che la
domanda di garanzia proposta dai convenuti Taverna-Sorce nei
confronti della società “P.&P. 2000 s.r.l.” era inammissibile per essere
stata riproposta in appello

ex art. 346 cod. proc. civ., senza

proposizione di apposito appello incidentale) è manifestamente
fondato, in quando secondo la più recente giurisprudenza di questa
Corte, «In caso di rigetto della domanda principale e conseguente

omessa pronuncia sulla domanda di garanzia condizionata
all’accoglimento, la devoluzione di quest’ultima al giudice investito
dell’appello sulla domanda principale non richiede la proposizione di
appello incidentale, essendo sufficiente la riproposizione della
domanda ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ.»

(Cass., Sez. U,

n. 7700 del 19/04/2016; Sez. 6 -2, n. 832 del 16/01/2017);

-2-

ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la

- il secondo motivo rimane assorbito;
– va, pertanto, accolto il primo motivo di ricorso, va dichiarato
assorbito il secondo e va cassata la sentenza impugnata, con rinvio
ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo;
– il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del

P. Q. M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo,
cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia,
anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione
della Corte di Appello di Palermo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile, addì 23 novembre 2017.

presente giudizio di legittimità,

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