Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5000 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 25/02/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 25/02/2020), n.5000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liliana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. REGGIANO Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17895-2017 proposto da:

EDISON SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE G. MAZZINI 9-11,

presso lo studio dell’avvocato LIVIA SALVINI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DAVIDE DE GIROLAMO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1395/2017 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 29/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. RITA RUSSO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- La EDISON s.p.a. ha proposto ricorso avverso l’avviso di accertamento con cui l’ufficio ha provveduto alla rettifica della rendita di un immobile di sua proprietà per l’anno 2014. Ha dedotto di essere proprietaria di due centrali di produzione idroelettrica, per le quali, nell’anno 2009, ha presentato una DOCFA, con una proposta di attribuzione di rendita catastale rettificata dall’ufficio, atto impugnato dalla società e per il quale pende giudizio. Ha dedotto altresì che nell’anno 2013, a seguito dello scorporo da uno di questi immobili della palazzina adibita a foresteria, ha presentato una denuncia di variazione su modello DOCFA, con contestuale proposta di attribuzione di rendita, anche questa rettificata dall’ufficio. Ha lamentato la eccessività del valore accertato ed ha chiesto comunque la sospensione del giudizio in attesa dell’esito di quello precedente, relativo sempre allo stesso immobile e alla attribuzione originaria della rendita.

2. – Il ricorso della contribuente è stato rigettato in primo grado; proposto appello, la CTR della Lombardia, con sentenza depositata in data 29 marzo 2017, ha confermato la sentenza impugnata. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione la contribuente affidandosi a tre motivi.

Diritto

RITENUTO

CHE

3.- Con il primo motivo del ricorso si deduce la nullità della sentenza e la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia in ordine alla domanda di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c.. Espone che pende innanzi alla Corte di Cassazione il ricorso avverso l’avviso di accertamento notificato nel 2009 avente ad oggetto i medesimi beni immobili.

Con il secondo motivo del ricorso si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, lamentando la carenza assoluta di motivazione della sentenza di secondo grado.

Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 295 c.p.c., in quanto il processo avrebbe dovuto essere sospeso stante l’innegabile rapporto di pregiudizialità

Il primo motivo è fondato.

La parte ha dedotto specificamente che la rendita era stata determinata nella (quasi) stessa misura in cui la si era determinata nel 2009 e di conseguenza il rapporto di pregiudizialità con il precedente giudizio. Rigettata in primo grado l’istanza ex art. 295 c.p.c., la questione è stata nuovamente proposta in appello e la CTR non ha esaminato il punto, mentre avrebbe dovuto, quanto meno, verificare se vi fosse la possibilità di contrasto di giudicati. Il mancato esame di uno dei motivi di appello integra infatti vizio di omessa pronuncia (Cass. 18182/2019). Nè vale a sanare il vizio l’acritico riferimento alla correttezza della sentenza di primo grado, atteso che non si può ritenere motivata per relationem una sentenza che si limiti ad una acritica adesione e approvazione della sentenza di primo grado, senza alcun esame delle argomentazioni della prima sentenza in base ai motivi di gravame (Cass. 27112/2018; Cass. 15483/2008; 7347/2012).

In accoglimento del primo motivo, assorbiti gli alti, la sentenza va cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame ed anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombarda in diversa composizione, per un nuovo esame ed anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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