Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5000 del 02/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5000 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 24267-2016 proposto da:
D’ASARO ANTONIO MARIO e RANDAZZO PATRIZIA, elettivamente
domiciliati in Roma, Viale Medaglie D’Oro 199, presso lo studio
dell’avvocato Alessandro Italo Masucci, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato Alessandro Maria Masucci;
– ricorrenti contro
DI GAETANO ANNA, CIOLINO CLAUDIA, elettivamente domiciliate in
Roma, Via Giuseppe Mazzini 121, presso lo studio dell’avvocato
Antonello Messina, rappresentate e difese dall’avvocato Francesco
Billetta;
– controricorrenti contro
CIOLINO GIUSEPPE, CIOLINO FRANCESCA MARIA;
– intimati –

Data pubblicazione: 02/03/2018

avverso la sentenza n. 587/2016 della CORTE D’APPELLO di
PALERMO, depositata il 31/05/2016;

..

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/11/2017 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Rilevato che:
– D’Asaro Antonio Mario e Randazzo Patrizia hanno proposto tre
motivi di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe,
con la quale la Corte territoriale confermò la pronuncia di primo
grado, che ebbe a rigettare – per quanto in questa sede ancora rileva
– la domanda con la quale i predetti, convenendo in giudizio Di
Gaetano Anna, Ciolino Giuseppe, Ciolino Claudia e Ciolino Francesca
Maria, avevano chiesto la risoluzione, per inadempimento dei
convenuti, del contratto preliminare col quale i medesimi avevano
promesso loro di vendere un appartamento per civile abitazione,
nonché la condanna degli stessi convenuti al pagamento del doppio
della caparra ricevuta;

Di Gaetano Anna e Ciolino Claudia hanno resistito con

controricorso;
– Ciolino Giuseppe e Ciolino Francesca Maria, ritualmente intimati,
non hanno svolto attività difensiva;
Considerato che:
– il ricorso risulta inammissibile, in quanto i tre motivi, appena
enunciati all’inizio del ricorso, non sono stati successivamente svolti
in modo specifico, ma – al contrario – sono trattati in modo
cumulativo nel medesimo contesto, cosicché finiscono col richiedere
un inesigibile intervento integrativo della Corte che, per giungere alla
completa intellegibilità di ciascun motivo, dovrebbe individuare per

-2-

ciascuna delle doglianze lo specifico vizio di violazione di legge o
omesso esame dedotto (cfr. Cass., Sez. 1, n. 21611 del 20/09/2013;
Sez. 1, n. 19443 del 23/09/2011, Rv. 619790);

il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con

conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente,

– ricorrono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R.
n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna

parte’ ricorrentft’ al

pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 (duemilatrecento)
per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15°/0, agli
esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
dek, ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile, addì 23 novembre 2017.

al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

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