Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5000 del 01/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 01/03/2011, (ud. 19/01/2011, dep. 01/03/2011), n.5000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIVORNO

42, presso lo studio dell’avvocato LONETTI PEPPINO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

RONCEVAUX S.P.A. (già EGIDIO GALBANI S.P.A.), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata la ROMA, VIA

MONTE ZEBIO 30, presso lo studio de l’avvocato CAMICI GIAMMARIA, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAMOZZI FEDERICO

giusta, delega in atti:

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7820/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/04/2007 r.g.n. 913/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza de

19/01/2011 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato ROSSELLA BONETTI per delega PEPPINO LONETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per l’estinzione del procedimento.

Fatto

La Corte di Appello di Roma, con sentenza resa in data 4.4.2007, rigettava il gravame proposto da C.G. avverso la sentenza del Tribunale di Roma, con la quale era stato respinto il ricorso proposto dal predetto nei confronti della società Egidio Galbani spa, ora Roncevaux s.p.a., per la parte intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto ai compensi non percepiti per lavoro straordinario svolto oltre il limite di legge, nonchè il computo dello stesso nella determinazione di quanto dovuto per tfr, essendo stata accolta unicamente la domanda di accertamento del diritto all’indennità di maneggio denaro e di condanna della società a pagamento delle somme analiticamente determinate.

Sosteneva la corte territoriale che al lavoro dei piazzisti, e quindi al C., non erano applicabili le limitazioni dell’orario di lavoro previste dall’art. 1 R.D.L., essendo il lavoro svolto riconducibile, quanto alla disciplina dell’orario di lavoro, alla previsione di cui al comma 2 del medesimo articolo, anche tenuto conto della natura delle attività complementari, riguardanti la tentata vendita, il carico e scarico degli automezzi ed altro.

Confermava, dunque, sul punto la sentenza di primo grado.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione il C., con quattro motivi di impugnazione.

Resiste la società con controricorso.

Diritto

Posto quanto sopra, rileva il Collegio che il ricorrente, con atto in data 12.5.2010. sottoscritto dal predetto e dal proprio legale, ha rinunciato al ricorso proposto e che la società ha proceduto all’accettazione di tale rinunzia – con sottoscrizione dell’atto anche da parte del proprio difensore – pure ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 391 c.p.c., comma 4 relativamente alle spese di lite.

In definitiva, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio, per effetto delle intervenuta rinunzia e della conseguente accettazione, ricorrendo le condizioni di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c.; non va adottata alcuna statuizione sulle spese, atteso ti richiamo espresso, contenuto nell’atto, all’art. 391 c.p.c., comma 4, che prevede l’esonero dalla condanna alle spese della parte che abbia dato causa all’estinzione del processo, in caso di adesione della controparte alla rinunzia.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2011

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