Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 500 del 14/01/2020
Cassazione civile sez. VI, 14/01/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 14/01/2020), n.500
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 29324-2018 proposto da:
D.B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BUCCARI 3,
presso lo studio dell’Avvocato MARIA TERESA ACONE, rappresentato e
difeso dall’Avvocato ERNESTO FENIZIA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope i egis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1676/5/2018 della COMMISSIONE TRIBTUARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 22/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa
ANTONELLA DELL’ORFANO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
D.B.E. propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, indicata in epigrafe, che aveva accolto parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino n. 273/2015, in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di accertamento IRPEF 2008 per reddito non dichiarato in relazione ad incrementi patrimoniali;
l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
all’esito della adunanza non partecipata non sussistono le condizioni per provvedere sul ricorso, in questa sede, a norma dell’art. 380 bis c.p.c., non essendo la causa d’immediata evidenza decisoria.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla Sezione ordinaria.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 26 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2020