Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 500 del 11/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 11/01/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 11/01/2011), n.500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto da:

Tribunale di Brindisi, con provvedimento n. R.G. 2341/07 depositato

il 4.1.2010, nel procedimento pendente fra:

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI in persona del

Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

S.G., REGIONE PUGLIA, COMUNE DI CAROVIGNO;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PASQUALE

PAOLO MARIA CICCOLO.

Fatto

RITENUTO

quanto segue:

p.1. Il Tribunale di Lecce, investito dell’appello proposto dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali avverso la sentenza resa in primo grado dal Giudice di pace di San Vito dei Normanni nella controversia fra esso appellante, S.G., il Comune di Carovigne e la Regione Puglia, avente ad oggetto domanda di pagamento di un contributo ai sensi della L. n. 31 del 1991, art. 2, comma 2, dichiarava – con sentenza n. 937 del 2007 – la propria incompetenza territoriale sull’appello e la competenza del Tribunale di Brindisi, reputando che la norma del R.D. n. 1611 del 1933, art. 7 non fosse idonea a giustificare la propria investitura come tribunale del luogo sede dell’Avvocatura dello Stato in seno al distretto in cui era stata pronunciata la sentenza di primo grado.

Riassunta la causa, il Tribunale di Brindisi, con ordinanza del 4 gennaio 2010, ha sollevato conflitto di competenza d’ufficio, ai sensi dell’art. 45 c.p.c..

Il Ministero ha depositato memoria, mentre le altre parti non hanno svolto attività difensiva.

p.2. Essendo l’istanza di regolamento di competenza soggetta, quanto alla regolamentazione del giudizio di legittimità, alle disposizioni introdotte dalla L. n. 69 del 2009 e prestandosi ad essere decisa con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata ai difensori e comunicata al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. sono state svolte le seguenti considerazioni:

“(….) 3. – Va rilevato che nella specie, essendovi stata da parte del Tribunale di Lecce una declaratoria di incompetenza ed essendo le parti vincolate o ad esercitare il potere di impugnazione con il regolamento di competenza o a riassumere davanti al Tribunale di Brindisi ed avendo scelto questa seconda alternativa, il potere di elevazione di quest’ultimo Tribunale si configurava, in quanto la vicenda risultava ricondotta sotto l’ambito della disciplina della competenza e il potere del giudice ad quem della riassunzione non poteva che correlarsi a tale stato del giudizio. Onde nella specie non vengono in rilievo i principi di cui a Cass. n. 2709 del 2005, che sarebbero stati applicabili ove il Tribunale di Lecce avesse dichiarato l’inammissibilità dell’appello, nel quale caso la sentenza sarebbe stata impugnabile con il ricorso per cassazione.

3.1. – La ragione di inammissibilità dell’istanza discende dalla circostanza che l’esercizio del potere di elevazione del conflitto è avvenuto oltre il limite di preclusione di cui all’udienza ai sensi dell’art. 183 c.p.c., la quale, ai sensi dell’art. 38 c.p.c., comma 1, nel testo scaturito dalla sostituzione di cui alla L. n. 353 del 1995, segnava il momento entro il quale quel potere avrebbe dovuto esercitarsi.

Nella specie, al giudizio era applicabile il testo dell’art. 183 c.p.c. vigente anteriormente alle modifiche di cui al D.L. n. 35 del 2005, convertito con modificazioni, nella L. n. 80 del 2005. Detto testo, in quanto applicabile ai sensi dell’art. 359 c.p.c., era applicabile anche al giudizio di appello.

Ora, nel caso di specie, dall’esame del fascicolo d’ufficio emerge che, una volta riassunta la causa, all’udienza di prima comparizione del 6 febbraio 2008 venne disposto un rinvio per la precisazione delle conclusioni per l’udienza del 6 maggio 2009. La successiva udienza, evidentemente per un rinvio d’ufficio, ebbe luogo il 24 novembre 2009 ed in tale udienza, dopo la precisazione delle conclusioni, il Tribunale si riservò per rilevare la competenza del giudice adito, così non dando corso alla fase di decisione.

In base a tale svolgimento processuale, la questione di competenza ebbe a precludersi già all’udienza del 6 febbraio 2008, perchè in essa la causa venne rimessa per la fase di decisione all’udienza di precisazione delle conclusioni, onde la fase di trattazione ai sensi dell’art. 183 c.p.c. si deve considerare esaurita in quella udienza.

Viene, dunque, in rilievo il principio di diritto secondo cui quando – a seguito della declaratoria di incompetenza da parte del giudice adito – la causa prosegue in riassunzione davanti al giudice ritenuto competente, questi può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione, rimanendo altrimenti preclusa per lui la possibilità di chiedere il regolamento di competenza (Cass. n. 11185 del 2008).

Ne consegue che il potere di elevazione del conflitto è stato esercitato con l’ordinanza riservata quando ormai si era consumato”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione.

L’istanza di regolamento di competenza d’ufficio è, dunque, dichiarata inammissibile.

Il giudizio andrà riassunto nel termine di tre mesi dalla comunicazione del deposito della presente per le parti costituite.

Per le parti non costituite il termine decorrerà dalla pubblicazione della presente ordinanza (da ultimo, Cass. (ord.) n. 6823 del 2010).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile l’istanza di regolamento di competenza d’ufficio. Fissa per la riassunzione il termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza per le parti costituite e dalla pubblicazione della presente per quelle non costituite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2011

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