Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5 del 02/01/2020

Cassazione civile sez. lav., 02/01/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 02/01/2020), n.5

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 774/2014 proposto da:

P.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

ANGELICO 32, presso lo studio dell’avvocato ALESSIA GIOVANNELLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GABRIELLA LOPARDI;

– ricorrente –

contro

ASL (OMISSIS) AVEZZANO – SULMONA L’AQUILA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO ALESSANDRONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1265/2012 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 27/12/2012 r.g.n. 54/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/10/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato FABIO ALESSANDRONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza in data 15 novembre 2012 – 27 dicembre 2012 numero 1265 la Corte d’Appello di L’Aquila confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da P.M., medico in regime di convenzione con l’ASL di Avezzano – Sulmona – L’Aquila come pediatra di libera scelta, per il pagamento dell’incentivazione regionale per la copertura di zone e comuni disagiati prevista dall’Accordo Integrativo Regionale recepito con Delib. Giunta Regionale 28 marzo 2001, n. 212 (in prosieguo anche: Accordo Integrativo Regionale).

2. A fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che la P. non aveva rispettato:

– nè l’obbligo di tenere aperto lo studio principale per cinque giorni alla settimana, come disposto dal D.P.R. n. 28 luglio 2000, n. 272, art. 20, comma 5 (regolamento di esecuzione dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta; in prosieguo anche Accordo Collettivo Nazionale);

– nè la prescrizione, prevista dall’Accordo Integrativo Regionale, di essere presente negli altri ambulatori almeno con due accessi settimanali.

3. Sotto il primo profilo osservava che la previsione dell’art. 20, comma 5, dell’Accordo Collettivo Nazionale non poteva essere derogata dall’Accordo Integrativo Regionale, in quanto il primo trovava la propria legittimazione in una fonte legislativa (il D.Lgs. n. 502 del 1992) mentre l’Accordo Regionale traeva titolo dallo stesso Accordo nazionale, ad esso sovraordinato. La prescrizione di apertura dello studio principale del pediatra per cinque giorni alla settimana era compatibile con le disposizioni dell’Accordo Integrativo Regionale, che prevedeva la possibilità del pediatra di avere fino a quattro ambulatori nei quali garantire almeno due accessi settimanali, come dimostrato dall’ipotesi esemplificativa indicata nella memoria di costituzione dell’ASL.

4. Non era rilevante la mancata opposizione dell’ASL agli orari di apertura comunicati dalla pediatra, essendo onere del medico dimostrare il rispetto dei presupposti per il godimento dell’incentivazione.

5. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza P.M., articolato in due motivi di censura, cui ha opposto difese l’ASL numero (OMISSIS) Avezzano-Sulmona-L’Aquila con controricorso.

6. La ASL ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la parte ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 272 del 2000, art. 1, nella parte in cui rende esecutivo l’Accordo Collettivo Nazionale, degli artt. 20, 30 e 48 dell’Accordo Collettivo Nazionale, dell’Accordo Integrativo regionale, nella parte in cui disciplina la incentivazione regionale per copertura di zone e comuni disagiati. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1366 e 1367 c.c., nella interpretazione dell’Accordo Integrativo Regionale.

2. La ricorrente ha premesso di proporre impugnazione unicamente per il periodo del rapporto convenzionale decorrente dal 27 aprile 2001 al 15 dicembre 2005, anteriore alla entrata in vigore dell’Accordo Collettivo Nazionale 2005.

3. Ha censurato la sentenza per avere negato il diritto all’incentivo in ragione della previsione dell’art. 20, comma 5, dell’Accordo Collettivo Nazionale, che costituiva, invece, lex generalis derogata dalla lex specialis dell’Accordo Integrativo Regionale.

4. Tale rapporto di specialità era confermato dalla diversità tra le condizioni poste dall’art. 20, comma 9, dell’Accordo Nazionale per l’apertura di un secondo studio – (la autorizzazione dell’ASL; la presenza di obiettive ed effettive esigenze assistenziali; il rispetto del comma 5 dello stesso articolo quanto all’apertura del primo studio) – e la disciplina dell’Accordo Integrativo Regionale: a tenore dell’Accordo Regionale, che non faceva salvo l’art. 20, comma 5 dell’Accordo Nazionale, il pediatra poteva avere più ambulatori nei quali doveva essere presente con almeno due accessi settimanali.

5. La conferma della natura di lex specialis dell’Accordo Regionale si traeva dall’art. 48 e dell’art. 30 dell’Accordo Nazionale, a tenore dei quali erano gli accordi regionali a definire le attività svolte dai medici pediatri convenzionati per l’attuazione degli obiettivi regionali ed aziendali e la remunerazione aggiuntiva dell’assistenza in zone disagiate.

6. Il ritenere che le previsioni regionali avessero valore integrativo e non derogativo di quelle nazionali avrebbe reso impossibile lo svolgimento dell’attività del pediatra in zone disagiate; ai sensi della normativa regionale il pediatra poteva avere fino a quattro ambulatori, in cui assicurare almeno due accessi settimanali sicchè non avrebbe potuto garantire anche cinque accessi in uno studio principale.

7. La stessa ASL nulla aveva obiettato circa l’articolazione giornaliera ed oraria della propria attività, regolarmente comunicate.

8. Il vincolo del numero minimo di accessi nell’ambulatorio principale veniva invece espressamente inserito nell’Accordo Integrativo Regionale successivo.

9. La ricorrente ha altresì dedotto la violazione degli artt. 1362,1366 e 1367 c.c., assumendo:

– che la interpretazione dell’Accordo Regionale recepita dalla Corte territoriale non teneva conto della comune intenzione delle parti di incentivare i pediatri a svolgere la attività professionale nei comuni e negli ambiti disagiati.

– che la diversa interpretazione da ella sostenuta era invece conforme al principio di buona fede e conservazione del negozio.

10. Con il secondo motivo la parte ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonchè – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

11. Si censura la sentenza per avere affermato che ella non aveva rispettato il vincolo di almeno due accessi settimanali negli ambulatori ulteriori al primo.

12. La ricorrente ha esposto essere pacifico in causa che ella non aveva garantito due accessi settimanali unicamente in alcuni ambulatori ((OMISSIS) e (OMISSIS)) mentre tale condizione era stata rispettata negli altri ((OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)). Il fatto risultava dalla stessa memoria di costituzione dell’ASL nel giudizio di primo grado (pagine numero 5 e numero 6).

13. Ha pertanto dedotto di avere diritto a vedersi riconoscere l’incentivo regionale almeno per la popolazione assistita nei Comuni in relazione ai quali erano stati effettuati i due accessi.

14. Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, è infondato.

15. Giova premettere che a tenore della L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 48, la disciplina del rapporto di lavoro dei medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale è stata configurata in termini di necessaria uniformità sul territorio nazionale, assicurata attraverso la piena conformità delle convenzioni alle previsioni dettate dagli accordi collettivi nazionali resi esecutivi con D.P.R.. Il medesimo art. 48, comma 3, aggiunge che gli accordi collettivi nazionali devono prevedere, tra l’altro, le forme di incentivazione in favore dei medici convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale dei medici.

16. Successivamente il D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8, ha ribadito che il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta è disciplinato da apposite convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati – (ai sensi della L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma 9) – con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale.

17. Il richiamato art. 8, al comma 1, lett. d), come vigente ratione temporis, ha stabilito che tali accordi devono ridefinire la struttura del compenso spettante al medico, prevedendo: una quota fissa per ciascun soggetto iscritto alla sua lista; una quota variabile in considerazione del raggiungimento degli obiettivi e del rispetto dei livelli di spesa programmati (secondo i programmi di cui alla lett. f); una quota variabile in considerazione dei compensi per le prestazioni e le attività previste negli accordi nazionali e regionali, in quanto funzionali allo sviluppo dei programmi di cui alla lett. f).

18. Da ultimo la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 52, comma 27 (modificativo della L. n. 412 del 1991, art. 4, comma 9) ha previsto che il procedimento di negoziazione collettiva per i medici in regime di convenzione sia modellato su quello della contrattazione collettiva per il pubblico impiego privatizzato, richiamando, tra l’altro, il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 40, che disciplina il rapporto tra i diversi livelli di negoziazione collettiva.

19. Dal quadro normativo – quale già risultante dalla L. n. 833 del 1978, art. 48 e dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 – si ricava il primato dell’Accordo nazionale rispetto a quello di livello regionale, seppure da intendere non nel senso di una inderogabilità assoluta del primo da parte del secondo ma piuttosto nel senso che la contrattazione regionale si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali.

20. Nella fattispecie di causa l’art. 30 dell’Accordo Collettivo Nazionale prevedeva che il pediatra svolgesse oltre ai compiti (indicati nel precedente art. 29) remunerati con la quota fissa per assistito, ulteriori compiti remunerati con una quota aggiuntiva del compenso “in funzione delle prestazioni ed attività rese e regolamentate a livello regionale”; tra tali ulteriori compiti indicava (alla lett. f) quello di “assistenza in zone disagiate, comprese le piccole isole sulla base delle intese regionali di cui all’art. 48”. La individuazione della zone disagiate era poi effettuata nell’allegato “G” all’Accordo Collettivo Nazionale.

21. L’Accordo Nazionale rimetteva, dunque, al livello regionale la regolamentazione delle prestazioni ed attività di assistenza in zone disagiate, come confermato dal successivo art. 48, a tenore del quale gli Accordi Regionali “definiscono le attività svolte dai medici pediatri convenzionati per l’attuazione degli obiettivi regionali ed aziendali, come previsto all’art. 30 del presente Accordo”.

22. Stante l’ampia delega al livello regionale per la regolamentazione delle attività che davano luogo al compenso variabile, diviene centrale la interpretazione dell’Accordo Integrativo Regionale Abruzzo recepito con Delib. Giunta Regionale n. 212 del 2001.

23. A tale riguardo si impone un preliminare rilievo.

24. La violazione della previsione di un Accordo Integrativo Regionale non è denunciabile in questa sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, afferendo ad un testo che non ha natura normativa nè di contratto od accordo collettivo nazionale di lavoro.

25. I limiti del sindacato di questa Corte in ordine alla interpretazione dell’Accordo Integrativo Regionale accolta nella sentenza impugnata sono dunque segnati: dalla censura, proposta con il primo motivo, di violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362,1366 e 1367 c.c. e dalla denuncia dell’omesso esame di un fatto decisivo ed oggetto di discussione tra le parti, come articolata nel secondo motivo.

26. Tanto premesso, si rileva che nella interpretazione offerta dal giudice del merito il riconoscimento della incentivazione regionale richiede congiuntamente:

– la apertura dello studio principale per cinque giorni alla settimana, ai sensi dell’Accordo Collettivo Nazionale;

– il doppio accesso settimanale in ciascuno degli ambulatori non – principali, come previsto dal medesimo Accordo Regionale.

27. Ed invero, contrariamente a quanto dedotto dalla parte ricorrente con il secondo motivo di ricorso, il fatto che la odierna parte ricorrente assicurasse i due accessi in alcuni ambulatori è stato esaminato nella sentenza impugnata – che lo riporta alla pagina 4, ultimo periodo – e ritenuto non decisivo, avendo la Corte territoriale reputato necessaria per la fruizione della incentivazione regionale la presenza della pediatra con due accessi settimanali in tutti gli ambulatori dell’ambito e non soltanto in alcuni di essi (pagina 5 della sentenza, in fine).

28. Il secondo motivo è dunque inammissibile, in quanto non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

29. La denuncia di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale articolata con il primo motivo di ricorso è infondata quanto alla condizione del doppio accesso settimanale in tutti gli ambulatori.

30. Sotto il profilo letterale, a tenore dell’Accordo regionale, punto 3:

3. Il pediatra garantisce:

a) disponibilità ad assicurare la sua presenza sul territorio in più ambulatori con un rapporto di 1 ambulatorio ogni 120 bambini acquisiti, oltre o primi, di età compresa da 0 a 6 anni, con un massimo di quattro ambulatori (Esempio: da 0 a 239 bambini 1 ambulatorio; da 240 a 359 bambini due ambulatori, da 360 a 479 bambini tre ambulatori, da 450 in poi quattro ambulatori);

b) la propria presenza negli ambulatori di cui sopra con almeno due accessi settimanali.

31. La interpretazione del giudice del merito secondo cui il pediatra per potere godere della incentivazione regionale deve garantire il doppio accesso settimanale in tutti gli ambulatori aperti nell’ambito disagiato non è dunque in contrasto con la lettera dell’accordo, che considera globalmente e complessivamente gli ambulatori in cui il pediatra opera (“gli ambulatori di cui sopra”).

32. Quanto al criterio della comune intenzione delle parti, la suddetta interpretazione non è in contraddizione la ratio di promuovere la presenza del pediatra nell’ambito disagiato.

33. Essa è, invece, coerente non solo con l’intento di garantire una effettiva vicinanza territoriale agli assistiti ma anche con l’obiettivo di assicurare un impiego minimo del locale ambulatoriale, che, sempre a titolo di incentivazione, era messo gratuitamente a disposizione del pediatra (punto 2 lettera a dell’AIR).

34. Nè la parte ricorrente ha indicato sotto quale aspetto e per quali motivi la interpretazione accolta nella sentenza impugnata sarebbe in contrasto con i canoni della interpretazione di buona fede e di conservazione del contratto.

35. La sentenza è dunque immune da censure nella parte in cui ha ritenuto che per il godimento della incentivazione regionale fosse necessario l’accesso del pediatra in tutti gli ambulatori dell’ambito almeno due volte alla settimana.

36. Trattandosi del difetto di un presupposto di per sè decisivo ad escludere il godimento dell’incentivazione, la parte ricorrente non ha interesse all’esame delle censure mosse alla sentenza per avere ritenuto altresì necessario l’accesso per cinque giorni settimanali nello studio principale.

37. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

38. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

39. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 3.500 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 gennaio 2020

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