Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5 del 02/01/2017

Cassazione civile, sez. lav., 02/01/2017, (ud. 19/10/2016, dep.02/01/2017),  n. 5

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2752-2011 proposto da:

REGIONE PUGLIA c.f. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 36,

presso la DELEGAZIONE ROMANA DELLA REGIONE PUGLIA, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARINA ALTAMURA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.L.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIUSEPPE GIOACCHINO BELLI 27, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRA ABBATE, rappresentato e difeso

dall’avvocato NICOLA GRIPPA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 184/2010 della CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZ.

DIST. DI TARANTO, depositata il 08/11/2010 R.G.N. 3/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2016 dal Consigliere Dott. DI PAOLANTONIO ANNALISA;

udito l’Avvocato CIPRIANI CARLO per delega verbale Avvocato ALTAMURA

MARINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – La Corte di Appello di Lecce ha riformato parzialmente la sentenza del Tribunale di Taranto, che aveva respinto tutte le domande proposte da D.L.F. nei confronti della Regione Puglia, ed ha dichiarato il diritto dell’appellante ad essere inquadrato, a fini retributivi e con decorrenza dal 1 gennaio 2000, nella categoria B del CCNL per il comparto Regioni ed enti locali.

2 – La Corte territoriale ha richiamato a fondamento del decisum la L.R. 12 aprile 2000, n. 9, art. 18 ed ha evidenziato che il D.L. era in possesso di tutti i requisiti previsti dal legislatore regionale, essendo addetto agli impianti irrigui dal 3 maggio 1990 ed avendo maturato, a seguito della sentenza definitiva del Pretore di Taranto n. 642/1992, il diritto alla trasformazione del contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato di natura privatistica.

Ha aggiunto che nessun rilievo poteva avere la mancata adozione della delibera della Giunta Regionale, richiamata nell’articolo, alla quale doveva riconoscersi natura di mera presa d’atto della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.

Infine la Corte ha rilevato che sulla base delle mansioni esercitate l’appellante doveva essere inquadrato nell’area. B, posizione economica di base, poichè la posizione B3 era riservata solo ai dipendenti provenienti dalla 5^ qualifica funzionale e la categoria C ai profili professionali implicanti lo svolgimento di attività di concetto.

3 – Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Regione Puglia sulla base di cinque motivi. D.L.F. ha resistito con tempestivo controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo la Regione Puglia denuncia “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per la controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. … e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 1”. Premette che in attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 7 del 1997, art. 23, norma, questa, richiamata anche dalla L.R. n. 9 del 2000, art. 18, erano state espletate le procedure selettive previste ai fini della immissione nel ruolo unico regionale ed il D.L. era stato inquadrato, con decorrenza giuridica dal 1 marzo 2005 ed economica dal 1 gennaio 2006, nella categoria A/4 del CCNL per il comparto autonomie locali. Ciò perchè la Regione con la delibera n. 2053 del 2004, non impugnata dal controricorrente nè disapplicata dalla Corte territoriale, aveva appunto ritenuto che le mansioni degli operai addetti agli impianti irrigui fossero riconducibili a detto livello di inquadramento, per il quale le prove concorsuali erano state bandite. Il giudice di appello nel riconoscere il diritto all’inquadramento nell’area B avrebbe immotivatamente ed illegittimamente disapplicato l’atto, in assenza di domanda ed interferendo con il potere di organizzazione degli uffici riconosciuto alla pubblica amministrazione dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2.

1.2 – La seconda censura è formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 per “violazione e falsa applicazione della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7, art. 23 e della L.R. 12 aprile 2000, n. 9, art. 18, comma 2”. Evidenzia la ricorrente che la Corte territoriale nell’interpretare il comma 1del richiamato art. 18 non ha considerato che il seconda comma della stessa disposizione richiama le procedure selettive disciplinate dalla L. n. 7 del 1997, art. 23 e ciò esclude che alla deliberazione della Giunta regionale possa attribuirsi il valore di mera presa d’atto, poichè al contrario detta deliberazione doveva riguardare, oltre alla sussistenza delle condizioni soggettive, anche la collocazione utile in graduatoria in relazione ai posti ed ai profili professionali per i quali la procedura medesima era stata esperita.

1.3 – Con il terzo motivo la Regione Puglia si duole della errata applicazione del CCNL 31.3.1999 di revisione del sistema di classificazione del personale (art. 3, comma 6 e declaratorie di cui all’allegato A) nonchè della contraddittoria ed insufficiente motivazione su un punto decisivo ai fini della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Premette che sulla base di quanto previsto nella delibera n. 2053/2004 gli operai specializzati sono stati inquadrati nell’area A, posizione economica A4, mentre solo agli operai specializzati super è stata attribuita la posizione economica B3.

Il giudice di appello, pertanto, aveva riconosciuto al D.L. una posizione non prevista nella pianta organica dell’ente. Aggiunge che in ogni caso la rivendicazione dell’appellante doveva essere ritenuta infondata per le stesse ragioni che avevano indotto la Corte territoriale ad escludere che le mansioni svolte dal lavoratore fossero sussumibili nella qualifica di operaio specializzato super prevista dal CCNL per il lavoratori agricoli.

Ciò perchè anche la categoria B richiede la capacità di eseguire interventi manutentivi su impianti complessi.

1.4 – La quarta censura lamenta, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 324 c.p.c., art. 329 c.p.c., comma 2, art. 346 c.p.c.” nonchè la contraddittoria motivazione su un punto controverso. Rileva la ricorrente che nell’atto di appello il D.L. non aveva richiesto il riconoscimento di una qualifica inferiore a quella rivendicata, sicchè la Corte territoriale aveva violato il principio della necessaria corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato. Ciò perchè in grado di appello devono essere riproposte tutte le domande e le eccezioni respinte, anche implicitamente, dal giudice di prime cure.

1.5 – Infine con il quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 97 Cost. e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, perchè il D.L., inquadrato nel categoria A/4, avrebbe potuto pretendere, al più, le differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori ma non l’inquadramento nell’area superiore rispetto a quella per la quale la procedura selettiva era stata bandita.

2 – E’ fondato il secondo motivo di ricorso, logicamente preliminare rispetto alle ulteriori censure.

Occorre premettere che questa Corte è stata più volte chiamata a pronunciarsi sulla natura dei rapporti di lavoro intercorrenti fra la Regione Puglia ed il personale addetto alla gestione degli impianti irrigui e, ricostruito il quadro normativo, ha ritenuto di doverli qualificare di natura privatistica. Da detta qualificazione ha fatto discendere il riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario, anche in relazione alle controversie instaurate antecedentemente al luglio 1998, ma non il diritto alla trasformazione dei rapporti a termine in contratti a tempo indeterminato, ritenendo comunque applicabile il principio generale in forza del quale l’inserimento stabile nella organizzazione pubblicistica dell’ente non può che avvenire nel rispetto del precetto dettato dall’art. 97 Cost. (si rimanda fra le tante a Cass. 8.7.2004 n. 12654; Cass. 24.2.2005 n. 3833; Cass. 22.8.2006 n. 18276).

Peraltro, in epoca antecedente al consolidarsi di detto orientamento, erano intervenute, come nel caso di specie, pronunce di merito, passate in giudicato, che avevano riconosciuto la natura a tempo indeterminato del rapporto, pronunce alle quali la Regione Puglia aveva dovuto dare esecuzione, adottando i provvedimenti conseguenti.

2.1 – Gli interventi del legislatore regionale che qui vengono in rilievo erano evidentemente tesi a sanare l’anomala situazione venutasi a creare per effetto di detti giudicati, in quanto il personale dagli stessi interessato non era inserito nei ruoli organici e la natura privatistica del rapporto, sin dalla sua costituzione, rendeva inapplicabili le norme di legge, succedutesi nel tempo, che hanno determinato la contrattualizzazione dell’impiego pubblico.

E’ quindi intervenuta la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 che all’art. 23 ha previsto, previo superamento di prova concorsuale, l’inquadramento del personale non di ruolo, già retribuito con oneri a carico del bilancio regionale, stabilendo che detto inquadramento dovesse avvenire in relazione alle qualifiche funzionali ed ai profili professionali individuati con delibera della Giunta regionale nei limiti, per quel che qui rileva, di “n. 55 operai a tempo indeterminato addetti ai servizi irrigui di cui all’art. 12, comma 1, della L.R. 5 settembre 1994, n. 32, nonchè a sentenze passate in giudicato ed eseguite con provvedimenti della Giunta regionale”.

Successivamente la L.R. 12 aprile 2000, n. 9, art. 18, al comma 1, ha esteso l’applicazione, previa delibera di giunta regionale, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle Regioni e delle autonomie locali “al personale addetto agli impianti irrigui che, a seguito di decisioni giurisdizionali definitive ha maturato in costanza di rapporto con la Regione Puglia il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro di natura privatistica a tempo indeterminato”. Il comma 2 della disposizione precisa che “al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nella L.R. 4 febbraio 1997, n. 7, art. 23” ed infine il comma 3 autorizza la giunta regionale alla conseguente imputazione di spesa “in sede di adozione dei provvedimenti di cui al comma 1”.

2.2 – Sebbene la norma che qui viene in rilievo non brilli per chiarezza, ritiene il Collegio che non sia condivisibile la interpretazione alla stessa data dalla Corte territoriale, che ha ritenuto di potere prescindere dall’intervento della Giunta Regionale e di dovere riconoscere alla delibera richiamata nel comma 1 il valore di una “mera presa d’atto”.

Nel pervenire a dette conclusioni il giudice di appello ha del tutto omesso l’esame dei commi successivi al primo ed ha in tal modo violato il canone di ermeneutica fissato dall’art. 12 delle preleggi, che, pur valorizzando la interpretazione letterale, dà rilievo ” al significato proprio delle parole secondo la connessione di esse”, e, quindi, esclude che l’interprete, a fronte di un testo normativo composto di più commi, possa prescindere dall’esame di quelle parti della disposizione che risultano inscindibilmente legate a quella oggetto di esegesi.

Nel caso di specie, pertanto, deve essere valorizzato proprio l’art. 18, comma 2, che rimanda alla L.R. 4 febbraio 1997, n. 7, art. 23, con il quale, come si è già detto, era stato precisato che l’inquadramento definitivo nei ruoli regionali potesse avvenire, previo espletamento di procedure selettive, solo nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali stabiliti con atto della Giunta.

La generalizzata applicazione del CCNL per il comparto regioni ed autonomie locali a tutto il personale indicato nel primo comma, a prescindere dalla ricorrenza di ulteriori requisiti, renderebbe privo di significato il comma 2, posto che la applicabilità della L. n. 7 del 1997, art. 23, alla categoria indicata nella L. n. 9 del 2000, era già contenuta nelle previsioni dello stesso art. 23 che, alla lett. c, si riferiva, appunto, agli addetti ai servizi irrigui in forza di “sentenze passate in giudicato ed eseguite con provvedimento della Giunta regionale”.

La L. n. 9 del 2000, art. 18, va, quindi, letto in stretta correlazione con la L. n. 7 del 1997, art. 23 e ciò esclude che la applicazione del CCNL invocato dal controricorrente possa prescindere dal superamento delle procedure selettive e dalla individuazione, ad opera della stessa Giunta Regionale, del profilo professionale e della qualifica funzionale.

2.3 – D’altro canto induce a ritenere non corretta la esegesi data alla disposizione dalla Corte territoriale anche la circostanza che la applicazione di un contratto collettivo diverso da quello che originariamente disciplinava il rapporto, convertito in forza di pronuncia giudiziale, debba essere accompagnata dalla imputazione di spesa nel capitolo del bilancio regionale, prescritta dall’art. 18, comma 3, imputazione che in tanto può avvenire in quanto l’onere economico sia predeterminato e ciò implica la necessaria attribuzione delle qualifiche e dei profili professionali, che tenga conto della diversità dei sistemi di classificazione utilizzati nei due contratti.

E’ da escludere, pertanto, che il legislatore regionale abbia voluto attribuire alla delibera di Giunta valore meramente ricognitivo, valore che l’atto avrebbe potuto assumere solo qualora la legge stessa avesse anche compiutamente disciplinato tutti gli aspetti del passaggio dall’una all’altra disciplina del rapporto. In assenza di ciò la delibera non può che assumere una valenza costitutiva, in linea con il principio, consacrato nel D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2 e 5, in forza del quale sono riservati alle amministrazioni pubbliche gli atti organizzativi che stabiliscono le dotazioni organiche degli uffici e che sono finalizzati ad assicurare gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.

3 – L’accoglimento del secondo motivo assorbe le ulteriori censure ed impone la cassazione della sentenza impugnata perchè non conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: “Legge della Regione Puglia 12 aprile 2000, n. 9, art. 18, nel prevedere la applicazione del CCNL per il comparto delle regioni ed autonomie locali, al personale addetto agli impianti irrigui legato all’ente da rapporto di lavoro a tempo indeterminato di natura privatistica in forza di sentenze passate in giudicato, subordina la applicazione stessa al superamento delle procedure selettive previste dalla L.R. 4 febbraio 1997, n. 7, art. 23 e, comunque, alla adozione della delibera di Giunta di attribuzione delle qualifiche e dei profili professionali ed alla conseguente imputazione di spesa”.

4 – Poichè è incontroverso che nella specie è mancata la previa deliberazione della Giunta Regionale, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, con l’integrale rigetto della domanda.

La complessità e la novità della questione giuridica giustificano la integrale compensazione delle spese dell’intero processo.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta integralmente la domanda.

Compensa fra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 gennaio 2017

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