Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4999 del 27/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 27/02/2017, (ud. 09/12/2016, dep.27/02/2017), n. 4999
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 1977/2014 proposto da:
O.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RIDOLFINO
VENUTI 20, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ORSOMARSO,
rappresentato e difeso dall’avvocato SPARTICO CAPOCERALO, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
CURATELA FALLIMENTARE IMPRESA INDIVIDUALE O.G., P.I.
(OMISSIS), in persona del Curatore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DI RIPETTA 151, presso lo studio dell’avvocato MARIA
CRISTINA FRATTO, rappresentata e difesa dall’avvocato FELICITA
DELCOGLIANO, giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
F.LLI IOVANNA S.N.C., METAL LEGNO ITALIA S.R.L.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 143/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
emessa il 22/10/2013 e depositata il 28/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
09/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI;
udito l’Avvocato Spartaco Capocefalo, per il ricorrente, che si
riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Felicita Delcogliano, per la controricorrente, che
si riporta agli scritti e chiede l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Collegio, rilevato che O.G. ha proposto ricorso per cassazione della sentenza, depositata in data 28 novembre 2013, con la quale la Corte di appello di Napoli ha rigettato il reclamo interposto ai sensi della L. Fall., art. 18, avverso la sentenza del Tribunale di Benevento depositata in data 4 aprile 2013, con cui era stato dichiarato il suo fallimento su istanza della F.lli Iovanna s.n.c. e della Metal Legno Italia s.r.l.;
che la curatela fallimentare si è costituita con controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto difese;
che l’unico motivo di ricorso lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta insolvenza, la violazione dell’art. 15 per essere “il debito inferiore alla soglia” e per essere stata negato effetto dirimente all’avvenuta rinuncia alla istanza di fallimento fatta dai due creditori istanti in fase di reclamo;
che la controricorrente curatela ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, chiedendone comunque il rigetto per infondatezza;
che, depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’odierna adunanza camerale;
ritenuto tuttavia, all’esito della odierna adunanza, che non sussistano le condizioni per provvedere in Camera di consiglio.
PQM
Rimette la causa alla pubblica udienza della Sezione Prima Civile.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio
2017