Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4999 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 25/02/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 25/02/2020), n.4999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liliana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15612-2015 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA V. GIULIA DI

COLLOREDO 46-48, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE DE PAOLA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NICOLA LA

ROCCA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO UFFICIO DI

LIVORNO TERRITORIO, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2401/2014 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LIVORNO, depositata il 10/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. RITA RUSSO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- B.R. espone di avere impugnato l’avviso di accertamento del 21.10.2011 con il quale è stata attribuita la rendita ad immobili di sua proprietà, deducendone la nullità per difetto di motivazione ed allegando una perizia estimativa. La CTP di Livorno ha respinto il ricorso. La CTR della Toscana, adita in appello dal contribuente, dopo avere dato atto che nel giudizio di primo grado le parti avevano raggiunto una conciliazione per uno dei due immobili oggetto di classamento, ha confermato la decisione di primo grado, con sentenza depositata in data 10 dicembre 2014.

2.- Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente affidandosi a tre motivi. Si è costituita con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la nullità dell’avviso di accertamento per illegittimità della sottoscrizione. La parte deduce che detto avviso si deve ritenere nullo o inesistente per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, della L. n. 212 del 2000, art. 7, per carenza del potere dirigenziale in colei che ha firmato l’atto.

Il motivo è inammissibile.

La questione sollevata con il primo motivo non risulta esaminata nella sentenza impugnata e la parte non deduce che queste censure sono state da lei proposte anche nel giudizio di merito. L’Agenzia nel controricorso ne eccepisce la inammissibilità in quanto motivo nuovo, relativo a questione non rilevabile d’ufficio.

Nel giudizio di cassazione -e invero neppure in appello- non possono dedursi questione nuove e qualora una questione giuridica non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass. 24480/2005; Cass. 32804/2019). Nulla di tutto ciò ha fatto il ricorrente che si è limitato a esporre la questione.

4.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la omessa o carente motivazione su un punto essenziale della controversia relativamente alla indicazione dei dati catastali e del classamento nell’avviso di accertamento. Il ricorrente deduce che la questione principale dedotta sia in primo che in secondo grado riguarda il difetto di motivazione dell’avviso perchè esso si limita ad indicare gli estremi catastali, il nuovo classamento e la rendita attribuita all’immobile nonostante egli, tramite il professionista incaricato, avesse indicato nella DOCFA che l’unica sostanziale novità apportata all’immobile fosse la installazione di un ascensore. Di contro la più recente giurisprudenza imporrebbe di fare riferimento “alle trasformazioni specifiche subite dalla unità immobiliare in questione oppure ad una risistemazione dei paramenti nella microzona”. Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la contraddittorietà e carenza della motivazione della sentenza per il mancato esame delle osservazioni della parte, limitandosi il giudice d’appello ad una stringata motivazione senza approfondire tutti gli elementi messi a disposizione del Collegio giudicante, in particolare senza nulla dire per giustificare la marcata diversità di trattamento tra l’immobile di proprietà del contribuente e gli immobili limitrofi.

I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono inammissibili.

La sentenza impugnata è stata depositata in data 10 dicembre 2014 e ad essa si applica pertanto l’art. 360 c.p.c., nella sua attuale formulazione, che non consente più di censurare la illogicità o carenza della motivazione della sentenza -salvo che ricorra il caso della c.d. motivazione apparente- ma solo l’omesso esame di fatto decisivo. Inoltre, nel caso di specie, il ricorso del contribuente è stato rigettato sia in primo che in secondo grado e pertanto si ha un c.d. doppia conforme ex art. 348 ter c.p.c., u.c.. Di conseguenza, come da giurisprudenza costante di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 10897/2018Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 5528/2014). Il ricorrente non ha riportato specificamente e per intero le ragioni poste a base della decisione di primo grado, limitandosi a richiamare un passaggio della sentenza di secondo grado che a sua volta richiama un (singolo) argomento di quella di primo grado, peraltro relativo ad un accertamento in fatto, e ad esporre inconferenti riferimenti alla giurisprudenza relativa alla diversa ipotesi del classamento L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335 (scostamento dei valori nella microzona, mentre nella fattispecie si ha un mutamento di rendita a seguito di DOCFA).

Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 6.000,00, oltre al rimborso delle spese forfetarie ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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