Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4999 del 24/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 24/02/2021), n.4999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9470-2019 proposto da:

P.A., VIPO TIEFKUHLKOST SAS, in persona del socio

accomandatario e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ORESTE TOMMASINI N. 12, presso lo studio

dell’avvocato PROTA FRANCESCO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DE ROSA CRISTIANO;

– ricorrenti –

contro

ONIS OPERA NAZIONALE INSIEME PER LA SOLIDARIETA’;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4213/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 19/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha accolto il ricorso dell’Opera Nazionale insieme per la Solidarietà (d’ora in avanti ONIS) dichiarando non dovuto dalla stessa la somma di Euro 25.000 in favore della società VIPO Tiefkuhllost s.a.s. e di Euro 45.000 in favore di P.A., rappresentante della società, a titolo di risarcimento per i danni patrimoniali subiti a seguito della mancata concessione del mutuo da parte del Banco di Napoli, a causa del venir meno della garanzia che l’ONIS si era obbligata a prestare in virtù dei benefici riconosciuti alle vittime dell’usura dalla L. n. 108 del 1996, art. 15;

la cassazione della sentenza è domandata dalla società VIPO Tiefkuhllost s.a.s. e da P.A. sulla base di quattro motivi;

l’Opera Nazionale insieme per la Solidarietà è rimasta intimata;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente contesta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.”;

la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere non provato che il diniego di finanziamento da parte della Banca fosse derivato dal venir meno della garanzia alla cui prestazione si era impegnata la ONIS con scrittura privata del 3/09/2008;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c.” per avere la Corte d’appello attribuito valore predominante ai fini della decisione alla circostanza secondo cui l’esposizione debitoria della VIPO era risultata, dall’istruttoria compiuta dalla banca, molto più grave rispetto a quella dichiarata, senza il supporto di qual si voglia formale attestazione in tal senso;

col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1176 c.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”; sottolinea che la Corte territoriale avrebbe deciso in base una ricostruzione sbagliata dei fatti di causa, avendo male inteso l’inadempimento dell’obbligata rispetto all’impegno assunto; avrebbe allo stesso modo omesso di valutare i fatti emersi nel giudizio di primo grado, i quali avrebbero diversamente spiegato l’improvvisa mancanza dei fondi dello Stato a beneficio della ONIS;

con il quarto e ultimo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, deduce “Manifesta illogicità della sentenza. Patente contraddittorietà processuale della motivazione”, per essersi, la Corte territoriale basata su elementi meramente presuntivi, là dove le evidenze probatorie emerse, se correttamente valutate, avrebbero dovuto condurre a una conclusione opposta rispetto a quanto deciso dal giudice d’appello;

il ricorso è improcedibile;

secondo il pacifico orientamento di questa Corte “La produzione di copia incompleta della sentenza impugnata è causa d’improcedibilità del ricorso per cassazione ex art. 369 c.p.c. ove non consenta di dedurre con certezza l’oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della pronuncia” (così, da ultimo, Cass. n. 14347 del 2020);

nella fattispecie oggetto del presente giudizio, la copia depositata della sentenza manca di alcune pagine centrali della motivazione, sì da impedire che l’esatta rappresentazione delle ragioni di cui la stessa si sostanzia possa desumersi da quanto prospettato dal ricorrente nei motivi di ricorso così come sopra sintetizzati;

in definitiva, il ricorso va dichiarato improcedibile; non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte intimata;

in considerazione dell’esito del giudizio, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

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