Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4999 del 02/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4999 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 24141-2016 proposto da:
PANICO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giovanni
Antonio Plana 4, presso lo studio dell’avvocato Gabriele Maria Panini,
rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Retucci;
– ricorrente contro

ACCOGLI MICHELE, elettivamente domiciliato In Roma, Piazza
Cavour, presso la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avvocato Antonio Manco;
– con troricorrente –

avverso la sentenza n. 637/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 20/06/2016;

Data pubblicazione: 02/03/2018

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/11/2017 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Rilevato che:

Panico Giuseppe ha proposto tre motivi di ricorso per la

territoriale, nel confermare nel resto la pronuncia di primo grado che
aveva statuito sulle domande dal medesimo proposte nei confronti di
Accogli Michele e da quest’ultimo nei suoi confronti (domande relative
ai rapporti di vicinato relativi ai limitrofi fondi delle parti), riformò tale
pronuncia limitatamente alla statuizione sulle spese del giudizio di
primo grado, che compensò nella misura di metà, compensando per
metà anche le spese del giudizio di appello;
– Accogli Michele ha resistito con controricorso;
Considerato che:
– il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc.
civ., in relazione alla disposta compensazione parziale delle spese
della lite e alla presupposta valutazione dell’entità della soccombenza
reciproca) è inammissibile, in quanto si risolve in una censura di
merito relativa ad un apprezzamento discrezionale non sindacabile in
sede di legittimità, dovendosi ricordare che, in tema di spese
processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad
accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese
non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa;
pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del
giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in
tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza
reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (Cass., Sez.
5, n. 15317 del 19/06/2013; Sez. 2, n. 2149 del 31/01/2014);

cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte

- il secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc.
civ., relativamente al rigetto dell’appello incidentale proposto dal
Panico con riferimento ai danni da infiltrazione di umidità) è
inammissibile, in quanto si risolve in una censura di merito relativa
alla valutazione della consulenza tecnica ed evidenzia, peraltro, una
pretesa contraddizione della motivazione della sentenza impugnata

dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.;
– il terzo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc.
civ. per violazione della tariffa professionale in relazione alla
liquidazione delle spese del giudizio di appello) è
infondato, in quanto

manifestamente

premesso che ai sensi dell’art. 5, comma 6, del

d.m. n. 55 del 2014

«Le cause di valore indeterminabile si

considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro
26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto
dell’oggetto e della complessità della controversia» e che l’art. 12 del
d.m. n. 55 del 2014 attribuisce al giudice il potere di aumentare fino
all’80 per cento o diminuire fino al 50 per cento i compensi previsti
nelle tabelle – il compenso di euro 1.830,00 liquidato nella specie
dalla Corte territoriale, pari alla metà delle spese del giudizio di
appello, corrisponde allo scaglione fino a 26 mila euro, che prevede
un compenso medio di euro 5.532, la cui metà è pari ad euro 2.766,
sulla cui somma la Corte di merito risulta aver applicato una ulteriore
riduzione inferiore alla misura del 50%, così mantenendosi entro i
limiti consentiti dal d.m. n. 55 del 2014 per la liquidazione dei
compensi;
– il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna
della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle
spese processuali, liquidate come in dispositivo;
– ricorrono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater D.P.R.

n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato;
-3-

non più sindacabile in sede di legittimità alla luce del vigente testo

P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in
favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre
alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in
Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile, addì 23 novembre 2017.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002,

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