Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4998 del 24/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 24/02/2021), n.4998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31009-2019 proposto da:

A.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE ACACIE,

13 C/O CENTRO CAF, presso lo studio dell’avvocato DI GENIO

GIANCARLO, rappresentata e difesa dagli avvocati AMATO FELICE, AMATO

TOMMASO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati TRIOLO

VINCENZO, STUMPO VINCENZO, SFERRAZZA MAURO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 27024/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 24/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCHESE

GABRIELLA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte di Cassazione con sentenza n. 27024 del 2018 ha respinto il ricorso proposto da A.L. nei confronti dell’INPS e condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità “liquidate in Euro 400,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario del quindici per cento”;

avverso tale sentenza A.L. ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., in relazione all’ipotesi di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, affidato ad un unico motivo;

l’Inps ha resistito con controricorso;

la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata;

la parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

a sostegno della revocazione, parte ricorrente ha dedotto l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa questa Suprema Corte nel condannarla al pagamento, in favore dell’INPS, della somma di Euro 200,00 per esborsi, così supponendo come esistente un fatto, cioè che l’Istituto avesse sopportato e documentato tali esborsi per la costituzione in giudizio, invece inesistente sulla base dei documenti di causa;

deve, tuttavia, darsi atto che la ricorrente, per il tramite dei legali, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato all’Istituto controricorrente;

la rinuncia non risulta accettata, ma tale circostanza, non applicandosi al giudizio di cassazione l’art. 306 c.p.c., non rileva ai fini dell’estinzione del processo. La rinunzia al ricorso per cassazione infatti non richiede l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali, (Cass. n. 28675 del 2005) ed inoltre, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass., sez. un., n. 1923 del 1990; n. 4446 del 1986, Ord. n. 23840 del 2008);

sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 c.p.c. perchè sia dichiarata l’estinzione del processo;

quanto alle spese, difetta l’accettazione della controparte nelle forme di cui all’art. 391 c.p.c., comma 4. Tuttavia, il tenore dell’atto di rinuncia giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità;

la declaratoria di estinzione del giudizio esonera la parte ricorrente dal versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; n. 23175 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

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