Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4998 del 02/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4998 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 24059-2016 proposto da:
TARTAGLIONE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Sistina 121, presso
lo studio dell’avvocato Fabrizio Perla, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro

TESCIONE GIOVANNI, elettivamente domiciliato in Roma, Via
Vincenzo Picardi 4, presso lo studio dell’avvocato Sergio Gaito,
rappresentato e difeso dall’avvocato Pasquale Garofano;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 908/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 04/03/2016;

Data pubblicazione: 02/03/2018

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/11/2017 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Rilevato che:
– la società Tartaglione s.r.l. ha proposto un unico motivo di

quale la Corte territoriale confermò la pronuncia di primo grado, che
ebbe a rigettare la domanda con la quale la detta società aveva
chiesto la risoluzione del contratto preliminare di permuta (di cosa
presente con cosa futura) stipulato con Tescione Giovanni, per
inadempimento di quest’ultimo, e la condanna del medesimo al
risarcimento dei danni;
– Tescione Giovanni ha resistito con controricorso;
Considerato che:
– il motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., col
quale si deduce l’errore commesso dai giudici di merito nel ritenere
l’oggetto del contratto preliminare non determinato né determinabile)
è inammissibile, in quanto sull’accertamento della nullità del contratto
per indeterminatezza e indeterminabilità del suo oggetto è disceso il
giudicato in forza della sentenza della Corte di Appello n. 357 del
2013 (prodotta dal controricorrente) emessa in precedente giudizio
tra le parti avente ad oggetto le medesime domande;

il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con

conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente,
al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
– ricorrono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater D.P.R.

n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato;
P. Q. M.

-2-

ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al
pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 (cinquemila) per
compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli
esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile, addì 23 novembre 2017.
Il Prsdepte

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002,

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