Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4997 del 27/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/02/2017, (ud. 09/12/2016, dep.27/02/2017),  n. 4997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 11763/2014 proposto da:

C.D., D.L.C., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA MONTELLO, 20, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MARIA

TOGNON, rappresentati e difesi dall’avvocato ERNESTO FIORILLO,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCA POPOLARE SOC. COOP.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 498/2013 del TRIBUNALE di MESSINA, depositata

il 07/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, rilevato che C.D. e D.L.C. hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione, a norma dell’art. 348-ter, per quattro motivi, del provvedimento con cui il Tribunale di Messina ha rigettato l’opposizione proposta dal C. (e dichiarato inammissibile perchè tardiva quella proposta dalla D.L.) avverso il Decreto Ingiuntivo notificato emesso nei loro confronti, nelle rispettive qualità di debitore principale e di fideiussore, per il pagamento, in favore della s.p.a. Bipielle Società di Gestione del Credito, del saldo debitore di conto corrente e di quattro cambiali scadute e non pagate;

che l’intimata Banco Popolare Soc. Coop. (in qualità di successore di Bipielle s.p.a.) non ha svolto difese;

che, depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’odierna adunanza camerale;

ritenuto tuttavia, all’esito della odierna adunanza, che non sussistano le condizioni per provvedere in Camera di consiglio, con particolare riferimento alla qualificazione giuridica del provvedimento impugnato ed alle relative conseguenze ai fini del regime normativo cui sottoporre l’impugnazione.

PQM

Rimette la causa alla pubblica udienza della prima sezione civile.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2017

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