Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4997 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 25/02/2020, (ud. 23/05/2019, dep. 25/02/2020), n.4997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. BILLI Stefania – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10782-2017 proposto da:

CONSORZIO ASI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO GRAMSCI

9, presso lo studio dell’avvocato PAOLA RESTAINO, rappresentato e

difeso dagli avvocati GIUSEPPE MELIS, LUDOVICO MAZZON;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PALOMONTE, in persona del Sindaco pro tempore, con

domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato VITO

NICOLA CICCHETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9112/2016 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SALERNO, depositata il 18/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/05/2019 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La questione che contrappone il Consorzio ASI (Area per lo Sviluppo Industriale) al Comune di Palomonte attiene all’impugnazione di otto avvisi di accertamento ICI per l’omesso pagamento dell’imposta,sulle aree 6, 7, 8, 9(ex Sotogea), nelle annualità 2006-2007.In particolare, con il ricorso alla CTP di Salerno, il Consorzio rivendicava il riconoscimento dell’esenzione prevista dal D.Lgs n. 504 del 1992, art. 7 col lett. a), in ragione della propria natura giuridica e del fine istituzionale che garantiva. Tale impostazione veniva disattesa dalla sentenza n. 233/13 della CTP di Salerno, che veniva impugnata dall’ASI avanti alla CTR della Campania, sezione staccata di Salerno. Con la sentenza n. 9112/12/16 qui impugnata, la CTR accoglieva l’appello solo con riguardo all’applicazione del D.Lgs n. 472 del 1977, art. 12, e riaffermava il principio secondo cui essendo il consorzio, come da statuto è ” ente pubblico economico (arti.) che esercita attività industriale e commerciale” ed è, pertanto, soggetto ad ICI al pari di un qualsiasi operatore commerciale ed industriale con riguardo ai lotti di terreno che rimangono nella sua disponibilità fino all’assegnazione al soggetto richiedente, non spettando al consorzio l’esenzione di cui al D.Lgs n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), anche in ragione della presenza, nella compagine consortile, di un ente pubblico economico quale è il Banco di Napoli, che lo pone fuori dell’ambito soggettivo di cui all’art. 7 cit.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con i motivi di ricorso, e con memoria, il ricorrente deduce:

In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), e della L. n. 289 del 2002, art. 31, comma 18, nonchè violazione e/o falsa applicazione dei precetti contenuti negli artt. 1, 4, 6 e 32 dello statuto consortile. In particolare il ricorrente censura la ricostruzione del quadro normativo di riferimento e la stessa interpretazione legislativa che porta ad escludere dal novero dell’agevolazione gli immobili del consorzio per la presenza del Banco di Napoli nella compagine consortile.

Il Comune di Palomonte resiste con controricorso.

Il ricorso non è fondato e va rigettato.

La Corte si è ripetutamente pronunciata sulle problematiche qui agite, elaborando una giurisprudenza, ormai consolidata, alla quale si ritiene di dover dare continuità. Premesso che il quadro di riferimento normativo è costituito dalla L. 5 ottobre 1991, n. 317, (art. 36, comma 4), dallo statuto consortile (arti co 1),e dalla L. n. 289 del 2002, avente chiara natura interpretativa circa l’operatività dell’esenzione, quadro di riferimento giurisprudenziale sono le sentenze n. 14293/2010 e n. 12797/2016 che hanno chiarito i limiti entro i quali i consorzi assolvono finalità di natura pubblicistica, restando per il resto, detti enti, soggetti, sul versante tributario, alla normativa generale riguardante gli enti aventi finalità lucrativa.Tale profilo è ulteriormente avvalorato dalla presenza, come da statuto, di un istituto di credito nella compagine consortile, soggetto imprenditoriale, non individualmente esente ai fini della L. n. 289 del 2002, art. 31, comma 18, posto che l’esenzione dall’imposta che il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. a), prevede per gli immobili (destinati esclusivamente ai compiti istituzionali) posseduti – fra l’altro – dai consorzi tra gli enti pubblici territoriali ivi indicati deve ritenersi applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti non territoriali – che siano individualmente esenti ai sensi della citata disposizione, in virtù della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 31, comma 18, norma avente una chiara natura di interpretazione autentica e, quindi, efficacia retroattiva, con conseguente applicabilità nei procedimenti pendenti.(Cass.n. 19380 /2003).

Ne consegue un oggettivo ed inequivoco riscontro all’inapplicabilità della clausola di esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), che, per sua natura è norma di stretta interpretazione, avendo natura derogatoria di previsioni impositive generali, ed è quindi insuscettibile di estensione al di là delle ipotesi tipiche

disciplinate e, che, pertanto, è applicabile agli immobili posseduti dallo Stato e da

altri enti pubblici ivi elencati “destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”. Non potendosi identificare il concetto di “finalità istituzionali”, che sono proprie dell’ente locale e che costituiscono la ragione d’essere dello stesso, con quello di “servizi pubblici”, che, invece, non rientrano tra i compiti istituzionali e possono essere svolti anche tramite altri soggetti, come le aziende municipalizzate od altri enti o società, ne consegue che detti soggetti, svolgendo attività commerciali, non hanno ragione di godere dell’esenzione (Cass.24593/2010).

Per le ragioni su esposte,il ricorso va rigettato. Al rigetto consegue la condanna alle spese liquidate in dispositivo

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori se dovuti e rimborso delle spese in misura forfettaria di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, Camera di consiglio, il 23 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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