Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4997 del 02/03/2018


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Cassazione civile, sez. un., 02/03/2018, (ud. 30/01/2018, dep.02/03/2018),  n. 4997

Fatto

1. – S.A. e P.F., premettendo di essere possessori di un tratto di terreno sito nel comune di Barletta, convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale ordinario di Trani, la società “Arpex Accessori” di M.C. s.n.c., proponendo nei confronti di essa domanda di manutenzione del possesso, il cui esercizio sarebbe stato – a loro dire – turbato dai lavori di sistemazione dell’area che la detta società, appositamente autorizzata dal Comune, aveva intrapreso al fine di renderla transitabile.

Conclusa la fase sommaria col rigetto della domanda possessoria, gli attori iniziarono il giudizio di merito ai sensi dell’art. 703 c.p.c., comma 4.

Costituitosi il contraddittorio, la società Arpex resistette alla domanda attorea, chiedendone il rigetto.

Autorizzata dal giudice, la società Arpex chiamò in causa il Comune di Barletta, proponendo nei suoi confronti domanda di manleva per il caso di accoglimento delle domande attoree. Il Comune, costituendosi, chiese il rigetto della domanda possessoria e di quanto chiesto dalla convenuta nei suoi confronti.

2. – La società Arpex ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione, ai sensi dell’art. 41 c.p.c., chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo.

Hanno resistito con separati controricorsi P.F. e il Comune di Barletta, chiedendo entrambi dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per regolamento e, in subordine, dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

Il Procuratore Generale ha chiesto, con requisitoria scritta, che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Il Comune di Barletta ha depositato memoria ex art. 380 ter c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente, va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per regolamento, proposta dai controricorrenti, in ragione dell’avvenuta interruzione della causa di merito disposta dal giudice all’udienza del 11/1/2017 a seguito del dichiarato decesso di S.A., prima che (il 27/1/2017) il ricorso per regolamento fosse depositato presso questa Corte.

L’eccezione non è fondata.

Com’è noto, costituisce presupposto per la proponibilità del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 41 c.p.c., la circostanza che la causa di merito sia pendente in primo grado e non sia stata ancora decisa.

E’ parimenti noto che, con la dichiarazione di interruzione, il processo non viene definito nè si estingue; al contrario, esso rimane pendente ed entra in uno stato transitorio di quiescenza, che dura fino alla sua prosecuzione o riassunzione (artt. 302,303 c.p.c.) o, in mancanza, fino alla sua estinzione (art. 305 c.p.c.).

Ai sensi dell’art. 304 cod. proc. civ., che rinvia all’art. 298 c.p.c., l’interruzione del processo produce gli stessi effetti della sospensione, nel senso che le parti non possono compiere atti del processo diversi da quelli necessari alla sua riassunzione.

Premesso quanto sopra, a prescindere dalla questione circa la proponibilità del regolamento di giurisdizione in relazione ad un giudizio interrotto (in senso positivo, nel caso di giudizio sospeso per incidente di costituzionalità, Cass., Sez. Un., n. 11131 del 28/05/2015, e, nel caso di giudizio sospeso per effetto di rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di una questione interpretativa di norme comunitarie, Cass., Sez. U, n. 21109 del 16/09/2013), nella specie il ricorso per regolamento è stato proposto con ricorso notificato alle parti il 10/1/2018, quando il procedimento civile di merito non solo era pendente in primo grado (e non ancora deciso), ma non ne era stata neppure disposta l’interruzione (per la sopravvenuta morte della parte), essendo stata quest’ultima dichiarata con ordinanza adottata all’udienza del 11/1/2017.

Erroneamente i controricorrenti danno rilievo alla data di deposito del ricorso e non a quella della notifica dello stesso. Infatti, è con la notifica del ricorso che si ha l’esercizio del diritto di impugnazione e si instaura il rapporto processuale di cassazione, costituendo il deposito del ricorso solo un atto di svolgimento di tale rapporto.

Poichè – come detto – il ricorso per regolamento è stato proposto quando il processo non era neppure interrotto, sussistevano tutti i presupposti di legge per la proponibilità dello stesso.

Con la memoria ex art. 380 ter c.p.c., il Comune di Barletta ha prodotto una certificazione della cancelleria del Tribunale di Trani datata 3/7/2017, con la quale si attesta che il giudizio di merito, interrotto in data 11/1/2017, non risulta essere stato riassunto nei termini di legge. Sulla base di tale certificazione il controricorrente invoca la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, dovendosi – a suo dire ritenere l’intervenuta estinzione del giudizio di merito.

Rileva la Corte che il documento prodotto dal controricorrente risulta inammissibile, in quanto il deposito di esso è avvenuto senza previa notificazione alle controparti, ai sensi dell’art. 372 c.p.c.; e ciò non senza considerare che manca comunque un provvedimento del giudice dichiarativo dell’avvenuta estinzione del processo, come prescritto dall’art. 307 c.p.c., u.c..

2. – Passando all’esame del ricorso per regolamento, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario.

2.1. – Secondo la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, la giurisdizione deve essere determinata sulla base della domanda, dovendosi guardare, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, non già alla prospettazione compiuta dalle parti, bensì al “petitum sostanziale”. Quest’ultimo deve essere identificato, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della “causa petendi”, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuarsi con riguardo ai fatti allegati (Cass., Sez. Un., n. 15323 del 25/06/2010; Sez. Un., n. 20902 del 11/10/2011; Sez. Un., n. 2360 del 09/02/2015; Sez. Un., n. 11229 del 21/05/2014).

Nella specie, il petitum sostanziale della domanda proposta dagli attori è la manutenzione del loro possesso. Gli attori si dolgono del fatto che una società privata abbia turbato il godimento del loro possesso e hanno chiesto tutela nei confronti di tale società; essi si dolgono del comportamento materiale posto in essere dalla società Arpex, senza contestazione della legittimità di alcun provvedimento amministrativo.

I medesimi attori, peraltro, nessuna domanda hanno proposto nei confronti del Comune di Barletta; essendo stato quest’ultimo chiamato in causa dalla società Arpex solo a fini di manleva.

In tale situazione, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

2.2. – E’ infondata la deduzione con la quale la ricorrente sostiene l’esistenza di un giudicato implicito sulla giurisdizione del giudice amministrativo, vincolante nel presente procedimento ai sensi dell’art. 9 c.p.a.; giudicato che deriverebbe dalla sentenza del T.A.R. di Bari che ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso presentato dalla Strignano avverso i provvedimenti con i quali il Comune di Barletta ha autorizzato la società Alex alla esecuzione delle opere.

Premesso che erroneamente la ricorrente richiama il disposto dell’art. 9 c.p.a. (a tenore del quale “Il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d’ufficio. Nei giudizi di impugnazione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione”), riferendosi tale disposizione al giudicato interno implicito (Cons. Stato, Sez. 5, 7 febbraio 2012, n. 656) e non al giudicato esterno invocato in questa sede, in ordine a quest’ultimo vanno richiamati i principi enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, le sentenze dei giudici di merito (ordinari o amministrativi che siano) che statuiscono sulla giurisdizione sono suscettibili di acquistare autorità di giudicato esterno, sì da spiegare i propri effetti anche al di fuori del processo nel quale siano state rese, solo in quanto in esse la statuizione sulla giurisdizione, sia pure implicita, si coniughi con una statuizione di merito; con la precisazione peraltro, che tale efficacia presuppone il passaggio in giudicato formale delle sentenze stesse ed è limitata a quei processi che abbiano per oggetto cause identiche, non solo soggettivamente ma anche oggettivamente, a quelle in cui si è formato il giudicato esterno (anche sulla giurisdizione), il quale costituisce oggetto di eccezione in senso proprio (Cass., Sez. Un., n. 9124 del 04/11/1994; Cass., Sez. Un., n. 1007 del 27/01/1993; Cass., Sez. Un., n. 21065 del 13/10/2011; Cass., Sez. Un., n. 22745 del 27/10/2014; Cass., Sez. Un., n. 15208 del 21/07/2015).

Nella specie, non ricorrono i presupposti necessari per la sussistenza del preteso giudicato derivante dalla statuizione implicita sulla giurisdizione emanata in altra causa dal giudice amministrativo.

Non soltanto, infatti, non risulta che la invocata sentenza pronunciata dal Tribunale amministrativo regionale sia passata in cosa giudicata (dalla memoria depositata dal comune di Comune di Barletta ex art. 380 ter c.p.c., risulta – al contrario – che pende ancora il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato che ha definito il giudizio di appello), nè vi è identità delle cause (in quanto il giudizio amministrativo ha avuto ad oggetto la legittimità di atto amministrativo e non la condotta materiale di turbativa del possesso posta in essere da un privato), ma manca una statuizione di merito cui sia connessa la statuizione implicita sulla giurisdizione, in quanto il giudice amministrativo non si è pronunciato sul merito del ricorso, ma ha adottato una pronuncia in rito con la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Strignano per difetto di interesse.

Deve, pertanto, ritenersi insussistente il preteso giudicato in ordine alla giurisdizione.

3. – In definitiva, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia per cui è causa, con rimessione delle parti dinanzi al medesimo.

Il giudice di merito provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di regolamento.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione

dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette le parti dinanzi al medesimo, anche per le spese del giudizio di regolamento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, delle Sezioni Unite Civili, il 30 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2018

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