Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4996 del 27/02/2017

Cassazione civile, sez. VI, 27/02/2017, (ud. 17/11/2016, dep.27/02/2017),  n. 4996

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11220-2015 proposto da:

M.B., M.G.G., M.F.,

C.V., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

106, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO FALVO D’URSO,

rappresentati e difesi dall’avvocato LIBORIO GAMBINO, in forza di

mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1791/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

emessa il 22/10/2014 e depositata il 03/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. M.R. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palermo, il Ministero della Salute chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti a emotrasfusioni cui era stata sottoposta nell’anno (OMISSIS), alle quali ascriveva l’insorgenza di un’epatite cronica HCV correlata, rivelatasi nel (OMISSIS) ed evolutasi poi in cirrosi epatica.

Il Ministero si costituì eccependo la prescrizione e chiedendo, comunque, il rigetto della domanda perchè infondata.

Nel corso del giudizio, a seguito dell’intervenuto decesso della M. per epatocarcinoma metastatizzato, si costituirono spontaneamente i fratelli ( M.F., M.B. e M.G. ( G.) nonchè la madre della stessa ( C.V.), che fecero proprie le domande dell’attrice.

Il Tribunale adito accolse la domanda e condannò il Ministero convenuto al risarcimento dei danni subiti dalla de cuius, liquidati in Euro 1.088.552,146, oltre interessi, nonchè alle spese.

Il soccombente propose gravame cui resistettero gli appellati.

La Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza impugnata, rigettò la domanda sul rilievo dell’intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria.

M.F., B. e G. ( G.) hanno proposto ricorso per cassazione basato su due motivi.

Il Ministero della Salute ha resistito con controricorso.

2. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere accolto.

3. La Corte di appello ha individuato il dies a quo della prescrizione nell’anno (OMISSIS), allorquando alla M. venne riscontrata la positività al virus HCV, ritenendo che sin da allora la ricorrente fosse “perfettamente in grado di rendersi conto della gravità del contagio e delle sue conseguenze” ed evidenziando che nel 1992 era stata promulgata una legge che riconosceva un indennizzo ai soggetti che avessero contratto epatopatie a causa di emotrasfusioni e che era stata al centro di ampio dibattito su tutti i mezzi di divulgazione e, pertanto, la M., pur se non dotata di cognizioni scientifiche adeguate, “era astrattamente perfettamente in grado di rendersi conto della sua situazione di salute”. La Corte di merito ha pure ritenuto di non poter riconoscere allo stato oggettivo della M., affetta da incapacità lavorativa al 100%, “il valore di scriminante, per cui nei suoi confronti non sarebbe decorso il termine di prescrizione”, rilevando che: 1) il parametro oggettivo cui far riferimento è quello dell’uomo medio, 2) il C.T.U. non aveva convalidato le affermazioni degli appellanti secondo cui la loro congiunta non era in grado di rendersi conto, per le sue patologie psichiche, della gravità del contagio, non avendo potuto svolgere accertamenti al riguardo per mancanza di dati oggettivi e 3) la M. aveva inoltrato in data 11 luglio 2001 alla Commissione Medica per gli Invalidi Civili domanda per il riconoscimento dell’incapacità lavorativa, poi riconosciutale, “segno questo che in ogni caso non era priva di conoscenze adeguate o, comunque, aveva modo di procurarsene”.

4. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2935 c.c. e art. 2947 c.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”. Censurano in particolare la sentenza per aver fatto decorrere la prescrizione dalla mera conoscenza della positività al virus, senza considerare che la malattia epatica si era manifestata (col relativo danno epatico) soltanto nell’anno (OMISSIS), essendosi solo allora rivelata l’epatite cronica, poi degenerata in cirrosi epatica e in epatocarcinoma, sicchè da tale periodo decorrerebbe – ad avviso dei ricorrenti – il dies a quo del telmine di prescrizione, con la conseguenza che, risalendo la domanda al 2008, non sussisterebbe alcuna prescrizione del diritto azionato. Precisano i ricorrenti che nel 1996, in difetto di danno epatico e in difetto di ogni certificazione, la malattia non poteva essere percepita, neppure usando l’ordinaria diligenza, tanto è vero che la M. non aveva mai richiesto l’indennizzo previsto dalla legge per gli emotrasfusi infetti, proprio perchè, in assenza di danno epatico, non era in grado di apprezzare la gravità dell’infezione, la rapportabilità causale alle trasfusioni e la responsabilità in capo ad un soggetto terzo. Lamentano che la Corte di merito abbia omesso di considerare tale mancata richiesta e che, pur richiamando l’ordinanza di questa Corte n. 16650/13 cui ha dichiarato di voler aderire e che aveva individuato il dies a quo della prescrizione nella data di certificazione medica attestante che la paziente era affetta da epatite cronica da virus C postrasfusionale, abbia in contrasto irriducibile – a loro avviso – con questa dichiarazione, ritenuto di individuare tale dies a quo nel (OMISSIS), epoca in cui la M. venne sottoposta ad analisi dalle quali emerse la sua sieropositività al virus dell’HCV. Sostengono che la predetta Corte non avrebbe considerato che neppure la certificazione della Commissione medica, che nel (OMISSIS) aveva dichiarato l’incapacità lavorativa totale della M., aveva fatto riferimento a patologie HCV correlate postrasfusionali e che solo nel verbale della Commissione medica di verifica del (OMISSIS) si affermava che “da alcuni anni si è aggiunta alla preesistente patologia (severo quadrodepressivo) una cirrosi epatica HCV correlata…”. La Corte territoriale non avrebbe, quindi, secondo i ricorrenti, fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati in subiecta materia dalla giurisprudenza di legittimità, nè avrebbe considerato che la cirrosi epatica e l’epatocarcinoma, rispettivamente diagnosticati e certificati nel (OMISSIS) e nel (OMISSIS), costituissero lesioni nuove rispetto all’epatite e al mero contagio, con conseguente esclusione della prescrizione.

4.1. Il motivo è fondato per l’assorbente rilievo che la mera conoscenza della malattia (tanto più della positività al virus non accompagnata da danno epatico) non coincide con l’exordium del termine prescrizionale, in difetto della conoscenza della rapportabilità causale dell’infezione alle trasfusioni, che può – invece – essere plausibilmente attestata dalla presentazione dell’istanza di indennizzo ex lege n. 210 del 1992 (Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, nn. 576 e 583), nella specie neppure presentata (Cass. 20/01/2015, n. 822; v. pure Cass. 3/05/2016, n. 8645). In particolare, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite (sentenze 11 gennaio 2008, n. 576 e segg.), il problema dell’individuazione del dies a quo della prescrizione va risolto sulla base del principio della “conoscibilità” e della “percepibilità del danno” unitamente a quello della “rapportabilità causale”. Di conseguenza il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, a norma dell’art. 2935 c.c. e art. 2947 c.c., comma 1, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, ma dal momento in cui la stessa viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche (cfr. anche Cass. 21 febbraio 2003, n. 2645). Non si richiede, dunque, la certezza della conoscenza, bensì la conoscibilità della riconducibilità della malattia al fatto del terzo, valutata alla stregua di un duplice parametro, l’uno interno e l’altro esterno al soggetto – rappresentati rispettivamente dall’ordinaria diligenza e dal livello di conoscenze scientifiche dell’epoca – entrambi verificabili dal Giudice senza scivolare verso un’indagine di tipo psicologico, non potendosi dare rilevanza della mera conoscibilità soggettiva del danneggiato. E poichè l’indennizzo ex lege n. 210 del 1992, è dovuto solo in presenza di danni irreversibili da vaccinazioni, emotrasfusioni o somministrazioni di emoderivati, appare ragionevole ipotizzare che dal momento della proposizione della domanda amministrativa la vittima del contagio deve, comunque, aver avuto una sufficiente percezione sia della malattia, sia del tipo di malattia che delle possibili conseguenze dannose, percezione la cui esattezza viene solo confermata con la certificazione emessa dalle commissioni mediche (Cass. sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581; v. pure, ex multis, Cass. 22 gennaio 2015, n. 1137).

4.1.1. Nel caso di specie la Corte di appello pur formalmente richiamando i suesposti principi (citando, infatti, espressamente Cass., ord., 2/07/2013, n. 16550, conforme alla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte appena citata), se ne è discostata nell’applicazione, dal momento che ha fatto riferimento alla data degli esami di laboratorio ((OMISSIS)) dalla quale emerse la positività al virus HCV della M., senza considerare che la stessa non risulta abbia presentato domanda di indennizzo, e ha focalizzato l’attenzione in particolare su un elemento (quello della “conoscibilità” del danno) indubbiamente rilevante, ma non esclusivo, occorrendo, anche la sua “percepibilità”, ergo la conoscenza, ragionevolmente completa, circa gli elementi necessari per l’instaurazione del giudizio (non solo il danno, ma anche il nesso di causa e le azioni/omissioni rilevanti) che non può ritenersi sussistente sulla base dell’affermazione del C.T.U. secondo cui, “se adeguatamente curata”, la M. avrebbe potuto “compensare le proprie infermità psichiche” e sulla circostanza della presentazione, nel (OMISSIS), dell’istanza alla Commissione Medica per gli Invalidi Civili per ottenere il riconoscimento dell’incapacità lavorativa.

5. L’esame del secondo motivo resta assorbito.”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio dispone la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata e, preso atto che non sono state depositate memorie, ritiene di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella sopra riportata relazione.

2. Va, pertanto, accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, che si atterrà ai principi sopra richiamati.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2017

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