Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4996 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 25/02/2020, (ud. 23/05/2019, dep. 25/02/2020), n.4996

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. BILLI Stefania – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4915-2017 proposto da:

CONSORZIO ASI AREA SVILUPPO INDUSTRIALE, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell’avvocato PAOLA

RESTAINO, rappresentato e difeso dagli avvocati LUDOVICO MAZZON,

GIUSEPPE MELIS;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CONTURSI TERME, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

STEFANIA IANNACCONE, con studio in MERCOGLIANO VIA NAZIONALE 98;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

CONSORZIO ASI AREA SVILUPPO INDUSTRIALE, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell’avvocato PAOLA

RESTAINO, rappresentato e difeso dagli avvocati LUDOVICO MAZZON,

GIUSEPPE MELIS;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 6771/2016 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 13/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/05/2019 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con sentenza n. 6771/16 la CTR della Campania, sezione staccata di Salerno, accoglieva solo parzialmente, con riguardo all’inesistenza della particella 449 nell’area di tassazione, l’appello del Consorzio Area per lo Sviluppo Industriale di (OMISSIS) (ASI) avverso la sentenza della CTP di (OMISSIS) n. 233/2013, che aveva confermato integralmente gli avvisi di accertamento ICI del Comune di Contursi Terme, per omessa dichiarazione dell’imposta per l’anno 2008, affermando che l’ASI non aveva diritto all’esenzione di cui al D.Lgs n. 504 del 1992, art. 7, in ragione della presenza del Banco di Napoli nella compagine consortile.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

L’ASI, ricorre, anche con memoria, per la cassazione della predetta sentenza con un solo motivo con il quale lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4, 5, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), e della L. n. 289 del 2002, art. 31, comma 18, e la violazione e/o falsa applicazione dei precetti contenuti nello statuto consortile, artt. 1, 4, 6 e 32. In particolare il ricorrente lamenta che erroneamente la CTR ha ritenuto che il Banco di Napoli fosse inserito tra i soggetti che rappresentano la compagine consortile mentre il nome del Banco era inserito nel novero dei soggetti partecipanti al consorzio solo al fine di assicurare la presenza della competenza specifica a gestire i fondi dei contributi residui, a seguito dell’adozione del nuovo statuto. Peraltro il Banco non ha mai versato le quote di partecipazione nè i contributi annuali come tutti gli altri adepti, che per tale ragione conservano, a norma di statuto, lo status di consorziati.

Il Comune di Contursi Terme resiste con contro ricorso e ricorso incidentale, con il quale lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 4, 5, 6, in relazione all’art. 24697 c.c., art. 115 c.p.c., della L. n. 212 del 2000, art. 7. In particolare lamenta che la CTR ha travisato la documentazione prodotta, fin dal primo grado, dalla quale emerge che è cambiato solo (‘identificativo catastale delle particelle su cui insiste lo stabilimento denominato ex Nocera Umbra S.p.A. come emerge dalla visura storica ove si legge che il foglio (OMISSIS) p.lla (OMISSIS) è la risultante delle particelle n. (OMISSIS)-(OMISSIS). Nel decreto di trasferimento della proprietà, al Consorzio ASI, dei lotti di terreno industriali e di opere infrastrutturali è previsto il trasferimento del lotto n. (OMISSIS) della superficie di mq. 34.643 ubicato nel Comune di Contursi, distinto in catasto al foglio n. (OMISSIS), con le particelle n. (OMISSIS) e (OMISSIS), quale frazionamento dal foglio n. (OMISSIS), all’epoca in corso di approvazione presso l’U.T.E. La CTR è incorsa nel duplice errore di non considerare la variazione catastale verificatasi in corso di giudizio e di annullare l’accertamento n. 3 /2013 del quale faceva parte, per la parte preponderante, la particella (OMISSIS), della cui esistenza nessuno ha mai dubitato.

Il Consorzio ASI resiste con controricorso.

Il ricorso principale non è fondato.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (tra le molte cass. Sez. 5 n. 5551/2019) correttamente, recepita dalla sentenza impugnata, va escluso che il Consorzio possa essere riconosciuto esente dall’ICI ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), per un duplice motivo.

Innanzitutto la L. 5 ottobre 1992, n. 317, art. 36, comma 4, stabilisce che “I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici”, spettando alle Regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi. Questa Corte (cfr. Cass. sez. unite 15 giugno 2010, n. 14293; Cass. sez. 5, 21 gennaio 2016, n. 12797) ha chiarito i limiti entro i quali detti Consorzi assolvano finalità di natura pubblicistica, restando per il resto soggetti alla normativa generale riguardante gli enti aventi finalità lucrativa. Nella fattispecie in esame, la CTR, avuto riguardo agli obiettivi ed alle finalità del Consorzio, ha ritenuto che gli immobili oggetto dell’accertamento del Comune di Contursi Terme, nel cui territorio sono compresi, fossero strumentali all’attività del Consorzio riguardo al conseguimento dell’ordinaria attività industriale di quest’ultimo. Per altro verso la sentenza impugnata ha anche correttamente escluso che il Consorzio potesse usufruire dell’esenzione stante la presenza del Banco di Napoli, soggetto non individualmente esente, tra gli enti consorziati, avuto riguardo alla L. n. 289 del 2002, art. 31, comma 18, avente chiara natura interpretativa, che stabilisce che “L’esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. a), ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, si deve intendere applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione” (riguardo all’interpretazione di detta norma come portante ad escludere, per mancanza del requisito soggettivo in capo ad un consorziato, l’applicabilità dell’esenzione ICI in oggetto cfr. Cass. sez. 6-5, ord. nn. 16281 e 16282 depositate il 30 giugno 2017 e Cass. sez. 6-5, ord. 22 ottobre 2018, n. 26575 in altre controversie similari del Consorzio ASI di (OMISSIS)).

Alla luce di quanto precede il ricorso principale va respinto.

E’, invece, fondato il ricorso incidentale. E’ sicuramente viziata da violazione di legge la sentenza impugnata nel punto in cui, andando ultra petita, annulla integralmente l’accertamento n. (OMISSIS) pur avendo accolto il motivo di impugnazione solo con riguardo alla pretesa inesistenza della particella n. (OMISSIS). Si impone, pertanto, l’annullamento dello specifico punto, con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania che, tenuto conto della documentazione richiamata nell’appello incidentale, relativa alla diversa classificazione catastale dell’area oggetto di accertamento, si accerterà della effettiva consistenza di tale area, pronunciandosi anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale. Accoglie l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, Camera di consiglio, il 23 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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