Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4995 del 27/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/02/2017, (ud. 09/12/2016, dep.27/02/2017),  n. 4995

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4883/2014 proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., C.F. e P.I. (OMISSIS), in

persona del Direttore Sostituto dell’Area Territoriale Nord Ovest e

legale rappresentante dell’Area Territoriale Nord Oves stessa,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 98/E, presso lo

studio dell’avvocato SABRINA CHERCHI, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARIA MADDALENA ARLENGHI, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.A.S. DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI,

C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del Curatore fallimentare,

elettivamente domiciliato in ROMA, V. GUGLIELMO MARCONI 57, presso

lo studio dell’avvocato GIULIO CIMAGLIA, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALBERTO RODA, giusta delega in calce al controricorso

e giusta autorizzazione e nomina del Giudice delegato del

20/03/2014, prodotta in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2931/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

emessa l’11/07/2013 e depositata il 18/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDRIA SCALDAFERRI;

udito l’Avvocato Giulio Cimaglia (delega Avvocato Alberto Roda), per

il controricorrente, che si riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E’ stata depositata in cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che BANCA MONTE DEI PASCITI DI SIENA S.P.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi avverso la sentenza n. 2931 depositata in data 18 luglio 2013, con cui la Corte di appello di Milano ha respinto l’appello da essa proposto avverso la sentenza del Tribunale di Monza di declaratoria di inefficacia delle rimesse effettuate nell’anno anteriore al fallimento della società (OMISSIS), sul conto corrente bancario acceso presso l’odierna ricorrente nel periodo dal 26 giugno 2002 al 25 giugno 2003 per un importo di Euro 161.959,73;

che al ricorso resiste con controricorso la curatela del FALLIMENTO (OMISSIS) nonchè dei soci illimitatamente responsabili S.R. e R.G.;

considerato che il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato i principi in tema di presunzioni e di onere della prova in tema di individuazione della scientia decoctionis, omettendo peraltro di pronunciarsi sul “punto decisivo” costituito dalla insussistenza in capo alla ricorrente di alcuna consapevolezza dello stato di insolvenza della correntista;

che il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e nullità della sentenza, assumendo che la Corte distrettuale avrebbe erroneamente motivato sulla natura bilanciata di alcune rimesse e totalmente omesso di motivare su un punto decisivo della controversia, identificato proprio nella allegazione della medesima natura bilanciata di alcune rimesse invece revocate;

ritenuto che il primo motivo appare inammissibile in quanto: a) la denuncia di violazione di legge non appare sorretta da alcuna indicazione specifica di principi astratti normativi che il giudice di merito non abbia rettamente applicato; b) per il resto, va rilevato come, nel vigore del nuovo testo introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, con il vizio di motivazione sia deducibile esclusivamente l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che siano stati oggetto di discussione tra le parti, laddove nella specie la doglianza sembra limitarsi a proporre non utilmente una diversa valutazione delle risultanze dei medesimi documenti utilizzati dalla Corte d’appello per pervenire alla decisione impugnata;

che analoghe considerazioni paiono prospettabili in relazione al secondo motivo di ricorso, che, per la parte in cui denuncia una violazione di legge, pare piuttosto dedurre la erronea valutazione in concreto dei fatti che dimostrerebbero la natura bilanciata di alcune rimesse; ed inoltre pare erroneamente denunciare una omessa pronuncia, e quindi la nullità della sentenza impugnata, limitandosi sul punto a contestare la motivazione;

che pertanto il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio a norma dell’art. 380-bis c.p.c., per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere dichiarato inammissibile”.

2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio condivide integralmente le considerazioni contenute nella relazione e le conclusioni ivi esposte, non superate dalle repliche contenute nella memoria da ultimo depositata da parte ricorrente, meramente riproduttive del contenuto del ricorso.

La declaratoria di inammissibilità si impone dunque, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore della controparte costituita delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 7.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2017

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