Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4995 del 24/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 24/02/2021), n.4995

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18392-2019 proposto da:

Z.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIMA 20,

presso lo studio dell’avvocato IACOVINO VINCENZO, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI

CLEMENTINA, MASSA MANUELA, CIACCI PATRIZIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6656/2018 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata

il 29/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCHESE

GABRIELLA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 6656 del 2018, resa in sede di procedimento ex art. 445-bis c.p.c., accertava il requisito sanitario utile ai fini dell’indennità di accompagnamento, in relazione a Z.E., con decorrenza dal 4.1.2018;

il Tribunale, ai fini del giudizio in merito alla decorrenza, ha ritenuto che il dissenso in ordine alla stessa (id est: in ordine alla decorrenza dell’accertamento in ragione della patologia lamentata morbo di Alzheimer-) non fosse supportato da valutazioni medico legali “stante l’assenza di un consulente di parte in occasione della visita peritale che ben avrebbe potuto obiettare quanto concluso dal CTU”;

avverso tale decisione, Z.E. ha proposto ricorso affidato a due motivi, successivamente illustrati con memoria;

l’Inps ha depositato controricorso;

è stata depositata proposta, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con primo motivo è dedotta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione dell’art. 201 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto obbligatoria la nomina di un CTP che, viceversa, è solo facoltativa; nella fattispecie, la parte ricorrente aveva evidenziato, attraverso il difensore, come la ricorrente fosse affetta da Morbo di Alzheimer di grado severo, patologia documentata sin dall’11.10.2016, e che tale circostanza, evidenziata già in sede di accertamento tecnico preventivo, non fosse stata adeguatamente indagata dal perito del Tribunale;

con H secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – è dedotta “omessa motivazione su un punto decisivo della controversia”. L’omessa valutazione della malattia (Morbo di Alzheimer di grado severo) è censurata anche in termini di vizio di motivazione;

i due motivi, intimamente connessi, possono congiuntamente esaminarsi;

è infondata la denuncia di violazione di legge;

nella sentenza impugnata, non vi sono affermazioni in contrasto con la previsione dell’art. 201 c.p.c. che stabilisce la mera facoltà – e non la necessità- per la parte di nominare un consulente;

il Tribunale ha aderito alle conclusioni del consulente e giudicato i rilievi mossi dalla ricorrente non “supportati da motivazioni medico legali”; tale convincimento ha liberamente tratto (anche) “dall’assenza di un consulente di parte in occasione della visita peritale” senza però che la sentenza impugnata metta in discussione la possibilità, per la parte, di contrastare, comunque ed in altro modo (cioè direttamente a mezzo della difesa tecnica) gli esiti delle indagini medico-legali. Non vi è dunque alcuna “preclusione aprioristica” come denunciato con il primo motivo di ricorso;

piuttosto, le censure che la ricorrente muove alla consulenza, in parte, con il primo motivo e poi con il secondo mezzo di impugnazione, difettano di specificità;

noti gli oneri di deduzione e documentazione che discendono dal combinato disposto degli artt. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 – in base ai quali, ove siano in gioco atti processuali ovvero documenti o prove orali la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., di carenze motivazionali, ex art. 360 c.p.c., n. 5, o di un “error in procedendo” ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 della medesima norma, è necessario non solo che il contenuto dell’atto o della prova orale o documentale sia riprodotto in ricorso, ma anche che ne venga indicata l’esatta allocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (Cass., sez. un., n. 8077 del 2012; ex plurimis, Cass. n. 13713 del 2015),- il ricorso non riporta in modo adeguato e funzionale a sorreggere le critiche il contenuto dell’elaborato peritale, indispensabile, invece, a verificare l’effettiva omissione di valutazione del certificato del 2016, di cui, ai fini di decorrenza dell’accertamento sanitario utile, si assume portata decisiva;

tale carenza risulta tanto più significativa dal momento che è lo stesso ricorrente a dedurre (cfr. ultima parte di pag. 3 e parte iniziale di pag. 4 del ricorso in cassazione) di aver presentato osservazioni al CTU, nel termine concessogli, e che, con esse, aveva evidenziato la preesistenza, rispetto alla domanda amministrativa, dell’affezione del Morbo di Alzheimer di grado severo; che, tuttavia, anche all’esito delle stesse, il consulente confermava le precedenti conclusioni;

sulla base delle argomentazioni svolte, il ricorso va, nel complesso, rigettato;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell’INPS, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

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