Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4995 del 02/03/2018


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Cassazione civile, sez. un., 02/03/2018, (ud. 30/01/2018, dep.02/03/2018),  n. 4995

Fatto

1. – La società Hydro Dolomiti Enel s.r.l. – concessionaria di grande derivazione di acque pubbliche dal fiume (OMISSIS) destinate ad alimentare le centrali idroelettriche di (OMISSIS) impugnò, ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143, dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche, in unico grado, il decreto del Genio Civile di Verona n. 205 del 24/6/2013, col quale fu disposta la rinnovazione fino al 31/12/2023, in favore del Consorzio di Bonifica Veronese, della concessione di derivazione di acque pubbliche dallo stesso fiume (OMISSIS) (mediante il canale (OMISSIS)), per complessivi 210 moduli, da destinarsi ad uso irriguo e alla produzione – esclusivamente nel periodo irriguo – di forza motrice per i due impianti idroelettrici di (OMISSIS) (nel comune di (OMISSIS)) e di (OMISSIS).

Nella resistenza della Regione Veneto e del Consorzio di Bonifica Veronese e nella contumacia del Genio Civile di Verona, il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con sentenza n. 67 del 2016, respinse il ricorso.

2. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre la società Hydro Dolomiti Energia s.r.l. (già Hydro Dolomiti Enel) sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso la Regione Veneto.

Ha presentato memoria di costituzione il Consorzio di Bonifica Veronese.

La società Hydro Dolomiti Energia s.r.l. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (ex art. 360 c.p.c., n. 5), nonchè la violazione dell’art. 112 c.p.c. (ex art. 360 c.p.c., n. 4), per avere il Tribunale superiore rigettato il terzo motivo del ricorso originario, col quale la ricorrente aveva dedotto che il provvedimento concessorio impugnato, adottato dal Genio Civile di Verona, era viziato da incompetenza, spettando alla Provincia autonoma di Trento il rilascio della concessione al Consorzio di Bonifica Veronese.

La società ricorrente lamenta sul punto che il Tribunale superiore avrebbe errato nel ritenere sanato il provvedimento concessorio per effetto dell’intesa raggiunta nell’ottobre 2013 tra la Regione Veneto e la Provincia di Trento D.Lgs. n. 112 del 1998, ex art. 89, comma 2, con la quale si era stabilito (art. 10) che “Obblighi, vincoli e modalità di esercizio delle derivazioni e utilizzazioni assentite con le concessioni in essere, rilevate ai sensi del comma 1, possono proseguire senza soluzione di continuità fino alla naturale scadenza delle medesime”. Tale conclusione, a dire della ricorrente, sarebbe erronea, perchè il Tribunale avrebbe omesso di esaminare la comunicazione del 23/05/2014, con la quale la Provincia di Trento aveva reso noto al Consorzio di Bonifica Veronese che le operazioni di ricognizione delle concessioni in essere non erano state ancora concluse; circostanza questa che, secondo la ricorrente, avrebbe impedito di ritenere che l’intesa raggiunta tra la Regione Veneto e la Provincia di Trento, ai fini della prosecuzione delle concessioni in essere, potesse valere nei confronti della concessione oggetto di impugnazione.

Sotto diverso profilo, la società ricorrente deduce ancora che la sanatoria delle concessioni in essere, di cui alla richiamata intesa, non potrebbe comunque valere – secondo il richiamato art. 10 dell’intesa stessa – per l’istruttoria relativa ai procedimenti di modifica o di rinnovo delle concessioni in essere, la cui competenza sarebbe spettata in ogni caso all’ente nel cui territorio è ubicata l’opera di presa (nella specie, la Provincia Autonoma di Trento).

Il motivo non può trovare accoglimento.

In ordine al primo profilo della censura, va rilevato che come il documento la cui valutazione sarebbe stata omessa dal Tribunale superiore (ossia la comunicazione del 23/05/2014, con cui la Provincia di Trento rese noto al Consorzio di Bonifica Veronese che le operazioni di ricognizione delle concessioni in essere non erano state ancora concluse) manchi del carattere della “decisività” necessario ai fini della configurabilità del dedotto vizio della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 5.

E’ invece decisiva l’interpretazione data dal Tribunale superiore all’art. 10 della intesa tra la Regione Veneto e la Provincia di Trento, laddove il giudice di merito ha ritenuto che la detta intesa avesse disposto che le concessioni in essere proseguissero, fino alla loro scadenza naturale, con l’ente individuato da allora in poi come competente, sanando così il preteso vizio di incompetenza del Genio Civile di Verona, senza che tale sanatoria dipendesse dal completamento delle operazioni di ricognizione delle concessioni in essere.

In questo senso, la doglianza sottintende una censura di merito sulla interpretazione delle clausole dell’intesa tra enti territoriali, che è inammissibile in sede di legittimità; non senza considerare che la ricorrente non ha dedotto la violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. e segg..

Quanto al secondo profilo della censura, va poi osservato che la riserva di competenza prevista dall’art. 10 dell’intesa in favore dell’ente nel cui territorio è ubicata l’opera di presa vale – secondo il testo dell’accordo trascritto dalla ricorrente – solo per l’istruttoria relativa ai procedimenti di modifica o di rinnovo delle concessioni e, quindi, per le concessioni da rilasciarsi, non già per le concessioni già rilasciate o rinnovate, come quella oggetto di impugnazione (adottata, con decreto del Genio Civile di Verona del 24/06/2013, in data antecedente alla detta intesa); essa, pertanto, non può essere logicamente invocata per sostenere la perdurante illegittimità della rinnovazione della concessione.

2. – Col secondo motivo, si deduce poi la mancanza o l’apparenza della motivazione della sentenza impugnata (ex art. 360 c.p.c., n. 4) con riferimento al rigetto del primo motivo del ricorso introduttivo, col quale la ricorrente aveva dedotto che il quantitativo di acque assentito dall’impugnato provvedimento concessorio, pari a 210 moduli, superava i limiti quantitativi fissati nel D.I. n. 2100 del 1938 e violava inoltre la destinazione ad esclusivo scopo irriguo stabilita da tale decreto, assumendo così la natura di autonoma concessione.

Anche questo motivo non può trovare accoglimento.

Premesso che non sussiste la denunciata mancanza materiale o apparenza della motivazione sul punto, avendo la sentenza impugnata spiegato che “non risultano violate le prescrizioni di cui al D.I. n. 2100 del 1938, in quanto, da un lato, tale decreto consente di utilizzare l’acqua derivata anche per la produzione di energia elettrica e, in ogni caso, detto decreto è stato sostituito dal Decreto del Genio civile di Verona n. 451/2008, che non prevede le limitazioni invocate”, risultando così esposte (sia pure sinteticamente) le ragioni della decisione (Cass., Sez. Un., n. 22232 del 03/11/2016), il motivo in esame rimane comunque assorbito nel rigetto del precedente motivo, con particolare riferimento alla convalida delle concessioni in corso disposta dall’intesa tra Regione Veneto e Provincia autonoma di Trento.

3. – Col terzo motivo, si deduce ancora la violazione della L. n. 241 del 1990 (ex art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il Tribunale superiore rigettato il secondo motivo di ricorso col quale la ricorrente aveva lamentato la mancata comunicazione alla Hydro Dolomiti Energia s.r.l. dell’avvio del procedimento di rinnovo della concessione in favore del Consorzio di Bonifica Veronese.

Il motivo è inammissibile.

Premesso che il Tribunale superiore ha motivato sul punto nel senso che “non è comprovata la concreta incidenza pregiudizievole sulla sfera giuridica del ricorrente tale da imporre la comunicazione al suo indirizzo della notizia relativa all’avvio del procedimento”, il motivo non supera la soglia dell’assoluta genericità, non esaminando nè criticando la ratio decidendi della sentenza impugnata.

4. – Col quarto motivo, si deduce infine la violazione e la falsa applicazione del R.D. n. 1775 del 1933, art. 47, comma 1 (ex art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il Tribunale superiore rigettato il quarto motivo di ricorso, col quale si era lamentato il mancato riconoscimento di una indennità alla Hydro Domoliti Energia s.r.l. per l’utilizzo del canale vettore (OMISSIS) da parte del Consorzio di Bonifica Veronese.

Questo motivo è fondato.

Com’è noto, il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 47, comma 1, stabilisce che “Quando per l’attuazione di una nuova utenza sia necessario, per ragioni tecniche ed economiche, di avvalersi delle opere di presa o di derivazione di altre utenze preesistenti, si può, sentito il Consiglio superiore, accordare la nuova concessione, stabilendo le cautele per la loro coesistenza e il compenso che il nuovo utente deve corrispondere a quelle preesistenti”.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, “Nell’ipotesi (di cui del T.U. n. 1775 del 1933, art. 47, comma 1) di coesistenza, nello stesso corso d’acqua, di più derivazioni successive “in cascata”, è possibile che l’utenza a valle si avvalga, per ragioni tecniche ed economiche, delle opere di presa e derivazione dell’utenza a monte. In tal caso, la Pubblica Amministrazione concedente deve stabilire le cautele necessarie per la coesistenza delle due utenze, e fissare l’entità del compenso che l’utente a valle deve corrispondere a quello a monte; un eventuale accordo tra i due utenti su questi punti deve comunque essere approvato e fatto proprio dalla P.A.. In mancanza di ciò, il provvedimento di concessione all’utente a valle è incompleto, e non può spiegare efficacia nei confronti dell’utente a monte. Le disposizioni del T.U. n. 1775 del 1933, art. 47, comma 1, non si applicano solo alle utenze totalmente nuove, ma anche nell’ipotesi di rinnovo di concessioni preesistenti” (Trib. Sup. Acque Pubbliche, n. 44 del 18/03/1999).

Orbene, premesso quanto sopra, il Tribunale superiore ha ritenuto che non sussistesse la dedotta violazione del R.D. n. 1775 del 1933 “in quanto il contestato utilizzo di acqua per la produzione di energia elettrica non risulta idoneo a comportare un incremento dell’acqua sottratta alla ricorrente”.

Tale argomentazione, circa l’assenza di incremento della derivazione di acqua, si pone in contrasto con la ratio dell’art. 47 cit., il quale non subordina affatto l’erogazione del compenso alla entità o all’incremento, rispetto al passato, della derivazione. Dal che la sussistenza del vizio di falsa applicazione di norma di diritto.

La sentenza impugnata va pertanto cassata sul punto, con conseguente rinvio al Tribunale Superiore per un nuovo esame.

5. – In definitiva, va accolto il quarto motivo di ricorso, vanno rigettati gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, pronunciando a Sezioni Unite, accoglie il quarto motivo, rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 30 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2018

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