Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4994 del 27/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/02/2017, (ud. 09/12/2016, dep.27/02/2017),  n. 4994

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16649-2014 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

38, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO BOGGIA, rappresentato e

difeso dagli avvocati LUCIA AGLIETTI, ANNA MARIA CAIVANO giusta

mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

F.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AJACCIO

12/13-14, presso lo studio dell’avvocato CHIARA TUCCIMEI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ADRIANO DE FALCO giusta procura

a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 725/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

12/04/2013, depositata il 07/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E’ stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che, con sentenza n. 725 depositata il 7 maggio 2013, la Corte di appello di Firenze ha rigettato l’appello principale proposto da T.M. e quello incidentale proposto da F.M. avverso la sentenza con cui il Tribunale di Firenze aveva pronunciato la loro separazione legale ponendo a carico del T. un assegno di mantenimento in favore della moglie di Euro 275,00 mensili; che, avverso tale sentenza, T.M. ha proposto ricorso principale affidato a due motivi, resistiti da F.M. con controricorso e ricorso incidentale affidato un motivo;

considerato che il ricorso principale lamenta la violazione della normativa codicistica in tema di attribuzione dell’assegno di mantenimento rimo motivo) e carenza di motivazione in relazione alla valutazione comparativa della condizione economica dei coniugi, nonchè erroneità e illogicità della motivazione;

che anche il ricorso incidentale lamenta la violazione dei criteri di determinazione dell’assegno di mantenimento, nonchè della disciplina delle presunzioni;

ritenuto che questa Corte ha affermato che, in tema di separazione tra coniugi, al fine della quantificazione dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, il giudice del merito deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell’assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell’onerato; che a tal fine il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell’onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti (quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare) dovendo, in caso di specifica contestazione, effettuare i dovuti approfondimenti – anche, se del caso, attraverso indagini di polizia tributaria – rivolti al pieno accertamento delle risorse economiche dell’onerato (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 9915 del 24/04/2007);

che la sentenza impugnata non sembra essersi discostata da tali principi, avendo motivato in maniera congrua il proprio convincimento circa l’effettivo reddito attribuibile a ciascuno dei coniugi e alla conseguente necessità di disporre un assegno di mantenimento a favore della F., condividendone la quantificazione già effettuata dal Tribunale in relazione alla natura solo presuntiva della determinazione del reddito del coniuge, sicchè non appaiono cogliere nel segno le censure hinc et inde proposte con riferimento alla violazione dei canoni di legge nella materia;

che inammissibili appaiano i motivi di censura proposti con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, laddove contestano la motivazione in tema di valutazione dell’importo dell’assegno: inammissibili in ragione della preclusione posta dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5 alla deduzione di un vizio di motivazione della sentenza d’appello (peraltro nella specie inammissibilmente prospettato in termini di erroneità della valutazione) nel caso – qui ricorrente – di conferma della decisione di primo grado da parte del giudice d’appello;

che pertanto i ricorsi possano essere riuniti e trattati in camera di consiglio a norma dell’art. 380-bis c.p.c. per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere rigettati”.

2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio condivide integralmente le considerazioni esposte nella relazione in ordine alla inammissibilità, da intendersi riferite tanto al ricorso principale quanto all’incidentale, sì che la relativa declaratoria si impone per entrambi.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso principale e del ricorso incidentale; compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2017

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