Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4994 del 01/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 01/03/2011, (ud. 18/01/2011, dep. 01/03/2011), n.4994

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), elettivamente

domiciliato in Roma, via Della Frezza n. 17, presso l’Avvocatura

centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati Coretti

Antonietta ed Emanuele De Rose, per mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.G.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 227/2009 della Corte d’appello di L’Aquila,

depositata in data 3.3.2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18.01.2011 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito l’avv. Coretti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per l’accoglimento de ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1- Con ricorso al giudice del lavoro di Teramo D.G.E., già dipendente dal 27.5.82 al 23.9.91 di T.A., premesso di vantare un credito di Euro 4.618,67 nei confronti della medesima in forza di sentenza del 6.12.91 pronunziata dal Pretore di Notaresco e di avere infruttuosamente sottoposto a pignoramento i beni della predetta, esponeva di aver ottenuto dal fondo di garanzia ex D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80 solo il trattamento di fine, rapporto e non anche la retribuzione delle tre ultime mensilità del rapporto di lavoro. Conveniva, pertanto, in giudizio l’INPS, quale gestore del Fondo, per ottenere detto pagamento.

L’INPS chiedeva il rigetto della domanda ritenendo non dovuto l’intervento del fondo per crediti relativi a procedure esecutive iniziate prima del 28.2.92, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1992.

2.- Rigettata la domanda e proposto appello dalla D.G., la Corte d’appello di L’Aquila con sentenza pubblicata il 3.3.09 accoglieva l’impugnazione e condannava l’INPS a pagamento di Euro 6.205,63 a titolo delle ultime tre mensilità, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda.

Secondo il giudice, il Pretore di Notaresco prima della pronunzia aveva concesso il sequestro conservativo e, pertanto, il sequestro stesso si era convertito in pignoramento al momento della sentenza, ex art. 686 c.p.c.. Pur essendo stata pubblicata il 15.1.92, la sentenza era passata in giudicato solo in data 1.3.92 e, quindi, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1992. In ogni caso la lavoratore aveva avuto conoscenza dell’insolvenza del datore di lavoro solo in data 31.3.92, quando era stato notificato un atto di pignoramento immobiliare.

Circa il quantum della pretesa, la Corte di merito riteneva dovuta la cifra richiesta dall’attrice, non avendo l’INPS tempestivamente contestato detta quantificazione.

3.- Di questa sentenza chiede la cassazione l’INPS con ricorso articolato in due motivi.

La D.G. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.- I motivi dedotti dall’Istituto ricorrente possono essere sintetizzati, come segue.

4.1. Con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, art. 2, comma 6 e art. 686 c.p.c.. La conversione del sequestro conservativo in pignoramento, intatti, è avvenuta al momento non del passaggio in giudicato della sentenza (1.3.92), ma della pubblicazione della sentenza stessa (15.1.92), atteso che l’art. 686 c.p.c. prevede che il sequestro conservativo si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva”. La data di inizio dell’esecuzione forzata, pertanto, è antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 e, pertanto, è irrilevante anche la circostanza che l’atto di pignoramento fosse stato notificato alla debitrice il 31.3.92, non costituendo detto pignoramento “primo atto di esecuzione”, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), dello steso D.Lgs..

4.2.- Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., contestando la condanna al pagamento, oltre l’importo delle tre mensilità, degli interessi legali dalla domanda amministrativa del 31.5.05 al soddisfo, atteso che nel ricorso introduttivo e nell’atto di appello la ricorrente aveva specificato che la somma richiesta era già comprensiva di rivalutazione ed interessi. Il giudice avrebbe, dunque, pronunziato extra petita, attribuendo all’istante il diritto agli accessori in misura superiore alla richiesta.

5.- Giova premettere all’esame del ricorso che la direttiva del Consiglio della CEE del 20.10.80 n. 80/987, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, prevede che gli Stati membri adottino misure legislative affinchè appositi organismi pubblici assicurino il pagamento dei crediti dei lavoratori subordinati maturati prima dell’accertamento dell’insolvenza del datore, relativamente ad un periodo di tempo prefissato.

Nell’ordinamento italiano l’attuazione della direttiva è avvenuta con il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, il quale ha previsto che il Fondo di garanzia di cui alla L. 29 maggio 1982, n. 297, sia tenuto a pagare i crediti di lavoro inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto rientranti nei dodici mesi anteriori allo stato di insolvenza, in misura non eccedente il triplo del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile, al netto delle trattenute previdenziali (artt. 1 e 2).

Lo stato di insolvenza deve essere conseguenza di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria ai sensi del D.L. 30 gennaio 1979, n. 26 (art. 1, comma 1).

Nel caso il datore di lavoro non sia assoggettabile ad alcuna di queste procedure, l’insolvenza deve risultare dall’esecuzione forzata intrapresa per la realizzazione del credito, ove le garanzie, patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti (art. 1, comma 2).

L’art. 2, in particolare, prevede che “il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell’art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a trattamento di fine rapporto, inerenti, gli ultimi ire mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina Paperi uni di una delle procedure indicate nell’art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell’esecuzione forzata; c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell’esercizio provvisorio, ovvero dell’autorizzazione alla continuazione dell’esercizio di impresa per 1 lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell’attività dell’impresa” (comma 1), e che “l’intervento del Fondo di garanzia previsto dalle disposizioni che precedono opera soltanto nei casi in cui le procedure indicare nell’art. 1 siano intervenute successivamente all’entrata in vigore del presente decreto legislativo” (comma 6).

Il D.Lgs. n. 80, dopo la prescritta vdcatio legis, è entrato in vigore il 28.2.92, essendo pubblicato sulla G.u. 13.2.92 n. 36, suppl. ord. n. 36.

E’ circostanza noti controversa in causa che il datore di lavoro non fosse soggetto alle procedure concorsuali di cui all’art. 1, comma 1.

6.- l’atre queste premesse, deve rilevarsi infondatezza del ricorso nei termini di seguito indicati.

Il giudice di ritiene obbligatorio l’intervento del Fondo rilevando che il lavoratore aveva intrapreso esecuzione immobiliare nei confronti del datore in forza di sentenza del Pretore del lavoro passata in giudicato in data 1.3.92 (giorno successivo all’entrata in vigore del decreto successivo), considerando ininfluente la circostanza che la sentenza stessa fosse stata pronunziata il 6.12.91 (data della lettura del dispositivo) e pubblicata il 1 5.1.92 mediante deposito in cancelleria.

Sarebbe, pertanto, irrilevante che il giudice avesse precedentemente accolto un’istanza cautelare del lavoratore di sequestro conservativo dei beni del datore e che la sentenza in questione, accogliendo la domanda di pagamento, avesse convalidato il sequestro, in quanto la conversione del sequestro conservativo in pignoramento prevista dall’art. 686 c.p.c. si sarebbe prodotta al momento del passaggio in giudicato della sentenza. In ogni caso, per il giudice di merito, il lavoratore avrebbe avuto piena conoscenza dello stato di insolvenza del datore di lavoro solo nel corso della procedura di esecuzione esperita successivamente alla sentenza, a tale scopo, richiamandosi un verbale di pignoramento immobiliare (evidentemente negativo) notificato il 31.3.92.

7.- Il richiamato art. 686 c.p.c. prevede che “il sequestro conservativo si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva” (comma 1). Tale norma, sul presupposto che il sequestro sia stato validamente eseguito sui beni del debitore secondo le condizioni previste dall’art. 678 c.p.c., sostituisce al titolo derivante dalla cognizione sommaria (il provvedimento di sequestro), i titolo giudiziale vero e proprio e trasforma la situazione di mero assoggettamento cautelare del bene sequestrato in formale esecuzione giudiziale. A completa realizzazione di tale effetto l’art. 156 disp. att. c.p.c. impone al creditore una attività di impulso processuale consistente nel deposito di copia della sentenza di condanna esecutiva nella cancelleria del giudice competente per l’esecuzione entro sessanta giorni dalla conoscenza della sentenza (circa l’automaticità di questo meccanismo processuale v., tra le altre, Cass. 3.9.07 n. 18536 e Cass. 29.4.06 n. 10029).

Con riferimento al caso di specie, deve rilevarsi che la sentenza di condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all’art. 409 c.p.c. è per legge esecutiva, seppure m via provvisoria (art. 431 c.p.c). Non ponendo in dubbio il giudice di merito che il sequestro tosse stato db origine validamente eseguito, deve ritenersi che la conversione del sequestro conservativo in pignoramento fosse intervenuta ipso iure al momento stesso della pronunzia delle semenza, ovvero il 6.12.91, giorno di pronunzia del dispositivo e che dalla stessa data fosse iniziata la procedura esecutiva, atteso che il pignoramento costituisce il primo atto dell’espropriazione forzata (art. 491 c.p.c.).

Irrilevante è la circostanza che il lavoratore abbia avuto cognizione dello stato di insolvenza solo all’esito di uno specifico atto di esecuzione intervenuto successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, atteso che il già richiamato del D.Lgs. n. 80, art. 1, comma 6, fissa l’inizio dell’operatività della garanzia del fondo a che la procedura di esecuzione sia “intervenuta” (comma 1 “sia iniziata”) prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo, a prescindere dall’avvenuta consapevolezza dell’incapienza del patrimonio assoggettato ad esecuzione.

Deve, dunque, concludersi che il decreto legislativo in questione è entrato in vigore dopo l’inizio dell’esecuzione e che l’intervento del fondo non è nel caso in esame dovuto.

8.- In conclusione il primo motivo deve essere accolto; il che, assorbito il secondo motivo, comporta l’accoglimento del ricorso con conseguente cassazione della sentenza impugnata.

La causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti, può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta con il ricorso introduttivo.

Le spese dell’intero giudizio vanno compensare.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, provvedendo nel merito, rigetta la domanda, compensando tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2011

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