Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4993 del 27/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/02/2017, (ud. 09/12/2016, dep.27/02/2017),  n. 4993

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16246/2014 proposto da:

INTERCONSULT S.R.L., (già Interenergy S.r.l.), P.I. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo studio

dell’avvocato LUCA VIANELLO, che lo rappresenta e difende unitamente

e disgiuntamente all’avvocato ARIEL DELLO STROLOGO, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

VALTUR S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona dei

commissari straordinari, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo studio dell’avvocato RENATO

CLARIZIA, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 6833/2014 del TRIBUNALE di MILANO, emesso il

06/02/2014 e depositato il 24/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito l’Avvocato Renato Clarizia, per la controricorrente, che si

riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E’ stata depositata in cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che, con Decreto n. 6833, depositato in data 24 maggio 2014, il Tribunale di Milano ha parzialmente accolto l’opposizione promossa da INTERCONSULT s.r.l. avverso il decreto di esecutività dello stato passivo della procedura di amministrazione straordinaria della società Valtur s.p.a., provvedendo ad ammettere in via chirografaria un ulteriore importo a titolo di interessi su fatture scadute prima della dichiarazione di insolvenza, rigettando per il resto la domanda con cui l’opponente pretendeva di veder ammesso l’intero credito derivante da un contratto di somministrazione di energia elettrica, in cui pretendeva che la procedura concorsuale fosse succeduta ai sensi della L. Fall., art. 74;

che INTERCONSULT s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo, cui resiste la amministrazione straordinaria Valtur s.p.a. con controricorso;

considerato che l’unico motivo di ricorso lamenta violazione della L. Fall., art. 74, per avere il Tribunale erroneamente interpretato le condizioni di subentro della procedura concorsuale nel contratto di somministrazione precedentemente in essere la società in bonis, atteso che gli elementi citati dal decreto per affermare la novità del contratto sottoscritto dal commissario straordinario rispetto al precedente non sarebbero idonei a dimostrare la novazione del rapporto, ma anzi ne dimostrerebbero la continuità;

che la amministrazione straordinaria Valtur s.p.a. ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato;

ritenuto che il motivo non sembra ammissibile, atteso che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, come sembra fare il motivo in esame laddove propone un’interpretazione degli elementi fattuali ai fini della valutazione della sussistenza o meno della novazione del rapporto alternativa rispetto a quella fatta propria dal Tribunale, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo attraverso il vizio di motivazione, nella specie non dedotto (Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015);

che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio a norma dell’art. 380-bis c.p.c., per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere dichiarato inammissibile”.

2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio condivide le considerazioni esposte nella relazione, avverso le quali peraltro la parte ricorrente non ha replicato.

Si impone pertanto il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso in favore della controparte costituita delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 8.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2017

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