Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4993 del 01/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 01/03/2011, (ud. 18/01/2011, dep. 01/03/2011), n.4993

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24922-2009 proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), elettivamente

domicilialo in Roma, via Della Frezza n. 17, presso l’Avvocatura

centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati Coretti

Antonietta, Vincenzo Stampo ed Emanuele De Rose, per mandato in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M.B.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4055/2005 della Corte d’appello di FIRENZE,

depositata in data 11.11.2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18.01.2011 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito l’avv. Coretti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per l’accoglimento de ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- D.M.B., operaia agricola a tempo determinato, si rivolse al giudice del lavoro di Bari per ottenere il ricalcolo dell’indennità di disoccupazione agricola già corrisposta ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1997. n. 146, art. 4 per le giornate di lavoro effettuate nell’anno 2005, in relazione alla retribuzione fissata dalla contrattazione integrativa collettiva della provincia di appartenenza, anzichè in base al salario medio convenzionale dell’anno 1995, non più incrementato negli anni successivi.

2.- Accolta la domanda e proposto appello dall’INPS, la Corte d’appello di Bari (sentenza depositata in data 11.11.08) rigettava l’impugnazione.

La Corte di merito riteneva che la retribuzione giornaliera contrattuale (cd. salario reale) – da porre a base del calcolo e da raffrontare con il salario medio convenzionale rilevato nel 1995 – dovesse essere comprensiva della somma percepita dal lavoratore a titolo di quota del trattamento di fine rapporto (t.f.r.). Il salario contrattuale determinato nella provincia di riferimento, maggiorato di tale quota, superava quello medio convenzionale e, dunque, poteva essere invocato a fondamento della riliquidazione in senso favorevole al lavoratore.

3.- Proponeva ricorso per cassazione l’INPS, mentre l’assicurata non svolgeva attività difensiva.

Fissata la camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., la causa veniva rinviata alla Sezione Lavoro per la trattazione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.- L’INPS propone un solo motivo di ricorso, deducendo la violazione degli artt. 46, 51 e 55 del ccnl operai agricoli e florovivaisti 10.7.02, in relazione al D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 6, comma 4, lett. A), nonchè in relazione agli artt. 1362 segg. e 2120 c.c. e alla L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 4, commi 10 e 11.

L’emolumento denominato quota di t.f.r. corrisposto agli operai agricoli a tempo determinato non costituisce una componente della retribuzione a costoro dovuta e, pertanto, non contribuisce alla determinazione dell’indennità di disoccupazione, ma costituisce salano differito, che il detto D.Lgs. n. 314, art. 6, comma 4, lett. a) esclude sia dalla base imponibile dei contributi previdenziali, sia dalla retribuzione utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in agricoltura.

5.- Il ricorso è fondato.

Il D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, che attua la delega conferita dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 24, in materia di previdenza agricola, prevede all’art. 4 che “a decorrere dal 1.1.98 il salario medio convenzionale, determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e rilevato nel 1995, resta fermo, ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a quando il suo importo per le singole qualifiche degli operai agricoli non sia superato da quello spettante nelle singole province in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”.

Per rispondere al quesito se, nell’effettuare il raffronto tra il salario medio convenzionale congelato al 1995 e il salario reale determinato dalla contrattazione collettiva provinciale per l’anno in considerazione, nel secondo debba o meno essere compressa anche la quota del trattamento di fine rapporto corrisposta dal datore in forza del richiamato contratto collettivo (e pari all’8,63% di paga base, contingenza e salario integrativo provinciale), deve considerarsi quanto segue.

6.- Il giudice di merito non ignora la giurisprudenza di questa Corte per la quale, ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura ed ai sensi del D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4 la nozione di retribuzione definita dalla contrattazione collettiva provinciale da porre a confronto con il salario medio convenzionale non è comprensiva del trattamento di fine rapporto (Cass. 9.5.97 n. 10546). Egli, tuttavia, considera la quota in questione come una ordinaria voce della retribuzione, da inserire nella retribuzione giornaliera da prendere a riferimento per la quantificazione dei contributi previdenziali (retribuzione contributiva, della L. n. 153 del 1969, art. 12 e del D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6, comma 5,) e delle prestazioni previdenziali (art. 12, u.c., e art. 6, comma 10).

Ove si ritenesse comprensiva di questa voce, la retribuzione contrattuale per l’anno di riferimento supererebbe quella convenzionale congelata al 1995 e l’indennità di disoccupazione andrebbe ad essa commisurata.

7.- Deve, tuttavia, tenersi presente che il legislatore da un lato con il D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4 mediante il rinvio sopra indicato, assegna ai contratti collettivi stipulati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative sul piano nazionale una funzione parametrale per l’individuazione della base di calcolo “della contribuzione e delle prestazioni temporanee” e dall’altro ha individuato sul piano generale criteri interpretativi omogenei per rendere certo l’importo dell’obbligo contributivo e delle prestazioni.

Ed infatti, Il D.L. n. 318 del 1996, art. 3, conv. dalla L. 29 luglio 1996, n. 302, recante “determinazione contrattuale di clementi della retribuzione da considerarsi agli effetti previdenziali” prevede che “la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi di qualsiasi livello non può essere individuata in difformità delle obbligazioni, modalità e tempi di adempimento come definiti negli accordi stessi dalle parti stipulanti, in riferimento alle clausole sulla non computabilità nella base di calcolo di istituti contrattuali e di emolumenti erogati a vario titolo, diversi da quelli di legge, ovvero sulla quantificazione di tali emolumenti comprensiva dell’incidenza sugli istituti retributivi diretti o indiretti … . Le predette disposizioni operano anche agli effetti delle prestazioni previdenziali”.

Con questa norma, ai fini della determinazione dei detti “istituti retributivi diretti o indiretti”, il legislatore assegna rilevanza alla volontà delle parti stipulanti di non ricomprendere negli stessi uno o più compensi; in altri termini, consentendo ai contratti collettivi di escludere dalla base di calcolo delle voci retributive tutti o alcuni dei compensi da essi istituiti e disciplinati.

8.- La disposizione di legge da ultimo indicata già consente di affermare che la voce per cui è causa, essendo indicata come “quota t.f.r.” dalla contrattazione collettiva, implicitamente deve essere ritenuta esclusa dalla retribuzione da considerare ai fini dell’indennità di disoccupazione.

Deve, tuttavia, considerarsi che l’esame del contratto collettivo indicato dall’Istituto ricorrente – ccnl operai agricoli e florovivaisti 10.7.02, in questo caso applicabile, che questa Corte può esaminare in quanto richiamato dal D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4 – convince ulteriormente circa la correttezza della qualificazione della voce che interessa quale effettiva quota del trattamento di fine rapporto, e ciò sulla base dei seguenti elementi:

8.1.- la quota in questione non è corrisposta giornalmente unitamente alla normale retribuzione, atteso che è giornaliero solo il compenso su cui la quota stessa (nella misura dell’8,63% sopra richiamata) è calcolata, mentre anche per i lavoratori a tempo determinato rimane fermo il principio che il t.f.r. è corrisposto al termine del rapporto di lavoro (in forza dell’accordo allegato al ccnl, richiamato dall’art. 44 del ccnl stesso, che del t.f.r. prevede il pagamento “nei tempi e secondo le modalità previste dall’accordo allegato”);

8.2.- non assume rilievo che il t.f.r. non sia onnicomprensivo (in quanto il ccnl esclude il computo del terzo elemento), atteso che ai sensi dell’art. 2120 c.c., comma 2 l’autonomia collettiva può escludere dal trattamento una o più voci retributive;

8.3.- anche il rapporto di durata inferiore a quindici giorni (o la frazione di rapporto inferiore a tale durata) è coperta dal trattamento di fine rapporto (Cass. 25.9.02 n. 13934, la quale precisa che l’art. 2120 c.c., nel prevedere che il t.f.r. è dovuto “in ogni caso” di cessazione del rapporto, fissa il principio che le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni sono arrotondate al mese;

8.4.- è irrilevante la circostanza che la voce “quota t.f.r.” sia assoggettata alla stessa aliquota fiscale (ai fini dell’IRPEF) della retribuzione giornaliera e non ad aliquota di tassazione separata, trattandosi di dato estrinseco non incidente sulla volontà pattizia delle parti stipulanti.

9.- Sulla base di tali argomenti, già fatti propri da questa Corte con la sentenza 5.1.01 n. 202 e con altre pronunzie coeve e qui condivisi, il ricorso proposto dall’INPS è fondato e deve essere accolto, così confermandosi il principio già enunziato dalla sentenza n. 10546 del 2007, per cui “ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, ai sensi del D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4 la nozione di retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio convenzionale – non è comprensiva del trattamento di fine rapporto”, cui può aggiungersi che “la voce denominata quota di tfr dai contratti collettivi va esclusa dal computo dell’indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della disposizione di cui al D.L. 14 giugno 1996 n. 318, art. 3 conv. dalla L. 29 luglio 1996, n. 402, a norma della quale – agli effetti previdenziali – la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi non può essere individuata in difformità a quanto definito negli accordi stessi; dovendo altresì escludersi ogni illegittima alterazione degli istituti legali da parte dell’autonomia collettiva, non avendo detta voce natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti”.

Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti, può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta con il ricorso introduttivo.

Le spese dell’intero giudizio vanno compensate in ragione della novità delle questioni trattate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, provvedendo nel merito, rigetta la domanda; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2011

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