Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4992 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 25/02/2020, (ud. 23/05/2019, dep. 25/02/2020), n.4992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. BILLI Stefania – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7390-2015 proposto da:

COMMERCIO E FINANZA LEASING E FACTORING IN AS SPA, elettivamente

domiciliata in ROMA VIA SICILIA 66, presso lo studio dell’avvocato

PICCONE FERRAROTTI PIETRO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9683/2014 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 07/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/05/2019 dal Consigliere Dott. TADDEI MARGHERITA.

Fatto

RILEVATO

Che:

Commercio e Finanza SpA-Leasing e Factoring ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR Campania n. 9683/51/14 del 26.09.2014 che, confermando la sentenza della CTP di Napoli, aveva respinto l’appello della società volto ad ottenere l’annullamento dell’avviso di accertamento con il quale era stata rettificata la dichiarazione IVA 2005, riducendo l’importo del credito rimborsabile ed applicando le sanzioni,ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

la Direzione Regionale dell”Agenzia delle Entrate della Campania ha comunicato con la nota n. 60557 del 28.08.2018 che la contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia,a norma del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, ed ha provveduto all’integrale pagamento previsto per il perfezionamento della definizione; l’Agenzia ha, pertanto, chiesto che si dichiari l’estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere,con compensazione delle spese,a norma del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 46, comma 3;

ritenuto che l’adesione del contribuente resistente, ribadita con memoria, alla procedura di definizione agevolata D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, conv., con modif., dalla L. n. 96 del 2017 ed il pagamento del dovuto da parte dello stesso permette di riscontrare l’effettiva definizione della lite, consentendo, pertanto, al giudice di dichiarare d’ufficio la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo, come già affermato da questa Corte con la decisione n. 31021 del 2018,che questo collegio condivide e fa propria;

ritenuto, infatti, che il ricorso alla procedura di definizione agevolata non può che comportare l’estinzione del giudizio pendente per effetto del pagamento di quanto a tale titolo dovuto, avendo questa regola portata generale, tanto da essere espressamente prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 1, secondo cui: “il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”;

P.Q.M

dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere; compensa le spese.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 23 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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