Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4992 del 24/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 24/02/2021), n.4992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16981-2019 proposto da:

FIDEA APPALTI PUBBLICI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. ALLEGRI DA

CORREGGIO, 13, presso lo studio dell’avvocato MARIA STELLA FREZZA DI

SAN FELICE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARIANNA MANGONE;

– ricorrente –

contro

A.A.E.E.S., A.E.A.E., A.G.N.,

S.I.H.A., A.M.A.S.E.,

F.M.O.M., G.M.O.A., H.T.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli

avvocati FARIDA ELISA COVELLI, FRANCESCO CARDILLO;

– controricorrenti –

contro

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA – OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CANNONE

ALESSANDRO;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE, COMUNE DI MILANO, FIDEA APPALTI

PUBBLICI SRL, M. EDILIZIA di H.H.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 361/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 17/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte di appello di Milano, con sentenza n. 361 del 2019, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato M. Edilizia di H.M. (di seguito M. Edilizia) e Fidea Appalti Pubblici srl, in solido tra loro, del D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29, al pagamento di somme varie, a titolo di differenze retributive, in favore di F.M.O.M. e di altri lavoratori, attuali controricorrenti;

per quanto solo rileva in questa sede, la Corte territoriale ha ritenuto che la scrittura privata del 29.5.2012 rappresentasse un riconoscimento del debito da parte del datore di lavoro e che la stessa fosse stata contestata solo nel quantum, assumendo i lavoratori il diritto a somme maggiori;

in particolare, la Corte di merito ha osservato come gli attuali controricorrenti avessero formulato, in primo grado, domanda di condanna al pagamento di somme sulla base dei titoli e delle causali espresse nel ricorso introduttivo del giudizio; tra queste (id est: tra le causali) anche la scrittura privata del 29.5.2012;

ha proposto ricorso per cassazione, Fidea Appalti Pubblici srl, articolato in un motivo;

hanno resistito, con controricorso, F.M.O.M. e gli altri litisconsorti di cui in epigrafe nonchè Fondazione IRCCS CA’ GRANDE – Ospedale Maggiore Policlinico; sono rimasti intimati gli altri enti indicati in epigrafe;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

la parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con un unico motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – è dedotta la nullità della sentenza per violazione del divieto di nuove domande in appello ex artt. 345 e 437 c.p.c. e per conseguente violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex artt. 112 e 115 c.p.c.;

secondo la parte ricorrente, la Corte di appello avrebbe pronunciato condanna sulla base di una domanda nuova (id est: l’accertamento della scrittura privata del 29 maggio 2012 quale atto di riconoscimento del debito), proposta per la prima volta solo in grado di appello. L’unico accenno alla scrittura privata, in sede di primo grado, era stato fatto per incidens ed esclusivamente per impugnarne il contenuto;

il motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità, per difetto di specificità, in quanto argomentato senza il rispetto degli oneri di deduzione e documentazione imposti dagli artt. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4;

deve invero rilevarsi che, sulla base di quanto emerge espressamente dalla sentenza impugnata, la domanda di pagamento delle somme indicate nella scrittura privata “era già stata proposta (..) in primo grado” per avere i lavoratori chiesto la condanna della M. Edilizia al pagamento di somme sulla base “dei titoli e (delle) causali indicate in ricorso e tra le causali (…) proprio la scrittura del 29 maggio 2012” (v. sentenza impugnata, pag. 6, 4 capoverso);

a fronte di tale impianto argomentativo, il ricorso risulta carente, giacchè non trascrive, nelle parti salienti, l’atto introduttivo del giudizio di primo grado. Lo stesso è riportato in via di mera sintesi e, dunque, in modo inadeguato a dare contezza delle ragioni giustificative della domanda dei lavoratori e, quindi, a consentire la verifica di fondatezza dei rilievi;

è solo il caso di ricordare che, anche in presenza di error in procedendo, l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla Corte, presuppone sempre l’ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di specificità, gli elementi ed i riferimenti che consentano di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio denunciato (per tutte, Cass. n. 23834 del 2019);

sulla base delle esposte argomentazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore di ciascuna parte controricorrente, come da dispositivo, con distrazione agli avv.ti Farida Elisa Covelli e Francesco Cardillo, che hanno dichiarato di averle anticipate. Nessuna pronuncia, in ordine alle spese, deve rendersi in relazione alle parti intimate, in assenza di attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ognuna, in Euro 3000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, con attribuzione agli avv.ti Farida Elisa Covelli e Francesco Cardillo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

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