Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4990 del 01/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 01/03/2011, (ud. 09/12/2010, dep. 01/03/2011), n.4990

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3953-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.S.;

– intimata –

e sul ricorso 7688-2007 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENO 21,

presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7800/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 31/01/2006 R.G.N. 7532/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/12/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega FIORILLO LUIGI; udito

l’Avvocato RIZZO ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e rigetto dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 31/1/06 la Corte d’Appello di Roma – sezione lavoro accolse l’appello proposto da M.S. avverso la sentenza emessa il 6/6/04 dal giudice del lavoro del Tribunale di Roma, con la quale le era stata respinta la domanda formulata nei confronti della s.p.a. Poste Italiane per l’accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato in relazione al periodo 1/7/00 – 30/9/00 ai sensi dell’art. 8 del CCNL 26.11.94 per necessità di espletamento del servizio di sportelleria in concomitanza di assenze per ferie, e, per l’effetto, riformata l’impugnata sentenza, accertò che tra le parti si era instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1/7/00, condannando la società convenuta alla riammissione in servizio dell’appellante, nonchè al risarcimento del danno, commisurato alla retribuzione mensile lorda, sin da 29/4/02 ed al ristoro delle spese del doppio grado di giudizio. La Corte capitolina pervenne a tale decisione dopo aver rilevato che l’appellata non aveva fornito la prova dell’esistenza delle esigenze di sostituzione di lavoratori nominativamente indicati per i periodi di loro assenza per ferie atte a giustificare l’adozione del contratto a termine oggetto di causa.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la s.p.a. Poste Italiane affidando l’impugnazione a tre motivi di censura.

Resiste con controricorso la M., la quale propone, a sua volta, ricorso incidentale condizionato all’accoglimento di quello principale, deducendo l’omessa motivazione in ordine alla questione decisiva della eccepita inefficacia della clausola contrattuale di cui trattasi, in quanto apposta in epoca successiva a quella in cui gli accordi collettivi avevano previsto il ricorso ad una tale tipologia contrattuale. Entrambe le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Col primo motivo di censura la società Poste Italiane s.p.a. deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione alla L. n. 230 del 1962, alla L. n. 56 del 1987, art. 23 e all’art. 1362 e segg. c.c. sostenendo che la Corte d’appello ha erroneamente posto a base della propria decisione, sostanziatasi nella conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, la tesi della mancata indicazione nel contratto del nominativo del lavoratore sostituito, tesi in contrasto con l’orientamento ormai consolidato di questa Corte in siffatta materia.

Col secondo motivo la società ricorrente sostiene che la decisione impugnata, nel pretendere come ulteriore requisito, rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva, la necessità della prova della concreta sussistenza della esigenza di sostituzione di lavoratori nominativamente indicati per i periodi di loro assenza per ferie, incorre nel vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione alla L. n. 230 del 1962, alla L. n. 56 del 1987, art. 23 e all’art. 1362 e segg. c.c..

Col terzo motivo la ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione agli artt. 1217 e 1233 c.c. sostenendo l’erroneità della condanna al pagamento delle retribuzioni decorrenti dalla data di messa in mora, sia perchè la “mora accipiendi” non poteva ritenersi integrata dalla richiesta del tentativo di conciliazione, sia perchè nella determinazione del risarcimento del danno si sarebbe dovuto tener conto “dell’aliunde perceptum”, Col ricorso incidentale la lavoratrice deduce, invece, la violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) per omessa motivazione in ordine a questione decisiva della controversia prospettata dalle parti (art. 360 c.p.c., n. 3), sostenendo che il giudice d’appello non si è pronunziato su tutta la domanda. In particolare, la lavoratrice fa rilevare che col primo motivo di diritto del gravame aveva riaffermato le ragioni per le quali la clausola collettiva concernente l’apposizione del termine contestato non avrebbe, comunque, potuto essere applicata alla fattispecie, dato che l’art. 87 del medesimo contratto collettivo 1994/97 prevedeva espressamente la sua vigenza fino al 31/12/1997, con la inevitabile conseguenza che all’epoca dei fatti ((OMISSIS)) la suddetta clausola aveva già perso ogni efficacia, per cui l’apposizione del termine non poteva che essere illegittima. In ogni caso, aggiunge la M., vi è stata una omessa motivazione su una questione decisiva, in quanto la cessazione di efficacia del contratto collettivo, contenente l’ipotesi derogatoria alla normale figura del contratto a tempo indeterminato, avrebbe di per sè comportato la nullità del termine apposto al singolo contratto e la conversione di questo in rapporto a tempo indeterminato.

Osserva la Corte che in conformità al principio enunciato dalle Sezioni unite (C. sez. un. 5456/09), secondo le quali il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità, si impone la disamina preliminare della fondatezza del ricorso incidentale. Ebbene, la lavoratrice si duole del fatto che il giudice d’appello non si è pronunziato su tutta la domanda, in quanto avrebbe trascurato quella parte di essa diretta all’accertamento della nullità del termine apposto al contratto in epoca successiva alla scadenza temporale dell’accordo per la parte inerente la causale di riferimento della sua assunzione e, dall’altra, si lamenta della circostanza che vi è stata una omessa motivazione su una questione decisiva, in quanto la cessazione di efficacia del contratto collettivo alla data prestabilita avrebbe di per sè comportato la nullità dell’apposizione del termine.

Le censure della M. vanno disattese.

Si osserva, infatti, che l’accordo del 25 settembre 1997, nell’aggiungere l’ipotesi delle esigenze eccezionali, ha confermato la volontà congiunta delle parti stipulanti di ritenere tuttora legittimamente operanti le altre ipotesi, tra cui quella dell’assenza per ferie, previste dall’art. 8 del c.c.n.l. del 1994; tale volontà di ritenere vigente quest’ultima ipotesi a prescindere da limitazioni di carattere temporale ha trovato esplicita conferma nell’accordo 27 aprile 1998 che estende al mese di maggio, limitatamente all’anno 1998, il periodo di ferie di cui all’art. 8 del c.c.n.l. del 1994.

Infatti, l’estensione al mese di maggio 1998 del periodo di ferie previsto dall’art. 8 del c.c.n.l. del 1994 (inizialmente fissato al periodo giugno – settembre) dimostra l’implicito riconoscimento dell’operatività dell’ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie anche per i successivi mesi estivi del 1998 (e per i successivi periodi feriali), a prescindere da ulteriori accordi autorizzatori; deve osservarsi da ultimo che la suddetta interpretazione non si pone in contrasto con la sopra citata norma di cui all’art. 87 del c.c.n.l. del 1994, Sa quale fa salve le diverse decorrenze fissate per singoli istituti.

Il fatto che il limite del 30/4/98 era stato previsto esclusivamente per la diversa ipotesi, di cui all’art. 8 del citato ccnl, della stipula di contratti a termine per esigenze eccezionali legate al processo di trasformazione e ristrutturazione aziendale oltre che di rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di trattativa, trova riscontro anche in una recente pronunzia di questa Corte, resa in un caso analogo riflettente l’ulteriore ipotesi, prevista dallo stesso accordo collettivo, dell’assunzione a termine in punte di più intensa attività stagionale. Si è, infatti, accertato (Cass. sez. lav. n. 16302 de 12/7/2010) che “in tema di contratto a termine dei dipendenti postali l’assunzione per “punte di più intensa attività stagionale”, rientra nell’originaria formulazione dell’art. 8 del c.c.n.l. del 1994 ed è una ipotesi di contratto a termine direttamente introdotta dalla contrattazione collettiva, che ha natura autonoma non solo rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie ai sensi della L. n. 230 del 1962, ma anche rispetto ai vincoli cui è sottoposta la fattispecie introdotta dall’accordo integrativo 25/9/1997 (le cd.

esigenze eccezionali). Pertanto deve essere escluso per le “punte stagionali” il limite temporale del 30/4/1998 previsto per l’assunzione per esigenze eccezionali, in quanto l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo contempla, quale unico presupposto per la sua operatività, l’assunzione in periodo caratterizzato da intensa attività di servizio. Ne discende che il giudice di merito è tenuto unicamente a verificare se sussistano elementi di fatto tali da supportare l’esistenza delle “punte” richieste dal CCLN.” Con riferimento ai primi due motivi di censura del ricorso principale si rileva che gli stessi sono fondati.

Invero, questa Corte Suprema (cfr., da ultimo, Cass. 2 marzo 2007 n. 4933; conf. anche Cass. sez. lav. n. 18293 del 30/8/2007), decidendo su una fattispecie sostanzialmente simile a quella in esame (contratto a termine stipulato ex art. 8 c.c.n.l. 26.11.1994, in relazione alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre) ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato la sussistenza dell’obbligo di indicare nel contratto a termine il nome del lavoratore sostituito avendo ritenuto la sussistenza di una violazione di norme di diritto e di un vizio di interpretazione della normativa collettiva.

In particolare la violazione di norme di diritto è stata individuata nella statuizione con la quale la sentenza di merito ha negato che l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva fosse del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie; tale statuizione del giudice di merito si pone in contrasto col principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Cass. S.U. 2 marzo 2006 n. 4588) secondo cui la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge.

Inoltre, altre decisioni di questa Suprema Corte (cfr. ad esempio Cass. 6 dicembre 2005 n. 26678, Cass. 7-3-2008 n. 6204) hanno confermato la decisione di merito che, decidendo sulla stessa fattispecie, aveva ritenuto l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie e interpretato l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo nel senso che l’unico presupposto per la sua operatività fosse costituita dall’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie.

Infine, è stato anche affermato (v. Cass. 28-3-2008 n. 8122) che “l’unica interpretazione corretta della norma collettiva in esame (art. 8 ccnl 26-11-1994) è quella secondo cui, stante l’autonomia di tale ipotesi rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti in ferie, l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo non prevede come presupposto per la sua operatività l’onere, per il datore di lavoro, di provare le esigenze di servizio in concreto connesse all’assenza per ferie di altri dipendenti, nonchè la relazione causale fra dette esigenze e l’assunzione de lavoratore con specifico riferimento all’unità organizzativa alla quale lo stesso è stato destinato”.

Il sopra citato orientamento, ormai costante, di questa Corte deve essere pienamente confermato atteso che le tesi difensive che si sono confrontate nelle fasi di merito, quelle oggi proposte all’attenzione della Corte e, infine, le ragioni esposte nella sentenza impugnata non sono sorrette da argomenti che non siano già stati scrutinati nelle ricordate decisioni o che propongano aspetti di tale gravità da esonerare la Corte dal dovere di fedeltà ai propri precedenti, pur riguardanti la interpretazione di norme collettive (cfr. Cass. 29- 7-2005 n. 15969, Cass. 21-3-2007 n. 6703).

Resta, pertanto, assorbito il terzo motivo che investe la questione risarcitoria che avrebbe avuto rilievo solo nell’ipotesi di rigetto delle prime due censure, rivelatesi, invece, fondate per le ragioni appena enunciate.

Pertanto, il ricorso incidentale va rigettato, mentre trovano accoglimento i primi due motivi del ricorso principale, restando assorbita la terza censura. Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata e, ricorrendo i presupposti per la pronunzia nel merito ai sensi dell’art 384 c.p.c., la domanda introduttiva del giudizio di primo grado va rigettata.

Motivi di equità, dovuti alla qualità di lavoratrice della M., inducono la Corte a compensare le spese dei primi due gradi di giudizio. Le spese del presente giudizio seguono, invece, la soccombenza della stessa M. e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie i primi due motivi de ricorso principale e dichiara assorbito il terzo; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda proposta col ricorso di primo grado.

Compensa tra le parti le spese dei primi due gradi del giudizio e condanna la M. al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 32,00 per esborsi e di Euro 2000,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA ai sensi di legge.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2011

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