Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 499 del 10/01/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 499 Anno 2013
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE PAOLA Claudia, elettivamente domiciliata in Roma, via Andrea
Doria n. 48, presso lo studio dell’Avvocato Ferdinando Emilio
Abbate, dal quale è rappresentata e difesa per procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
MINISTERO

DELLA GIUSTIZIA,

in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello

1

Data pubblicazione: 10/01/2013

Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;

controricorrente

avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia n. 787/11,
depositato in data 15 settembre 2011.

del 22 novembre 2012 dal Consigliere relatore Dott.ssa Maria
Rosaria San Giorgio;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato Ranieri Roda con delega;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. Costantino Fucci, il quale ha chiesto il rigetto del
ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con ricorso depositato presso la Corte d’appello di
Perugia, Claudia De Paola ha proposto, ai sensi della legge n. 89
del 2001, domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale
sofferto a causa della non ragionevole durata del giudizio di equa
riparazione introdotto dinnanzi alla Corte d’appello di Roma con
ricorso depositato nel mese di novembre 2005, concluso con decreto

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

di parziale accoglimento depositato nel mese di settembre 2007 e
definito, a seguito di ricorso per cessazione notificato nel mese
di ottobre 2008, con sentenza depositata nel mese di febbraio
2010.
L’adita

Corte

d’appello

ha

dichiarato

la

domanda

inammissibile, ritenendo non esperibile il rimedio di cui alla
legge n. 89 del 2001 in relazione a procedimenti relativi alla

2

L,

denunciata violazione della durata ragionevole dei giudizi di

equa

riparazione, non discendendo tale proponibilità dalla Convenzione
europea dei diritti dell’uomo ed essendo l’eventuale ritardo nella
definizione dei procedimenti

ex lege n. 89 del 2001 compensabile

dal giudice del procedimento.

proposto ricorso sulla base di un unico motivo, cui ha resistito,
con controricorso, l’intimata Amministrazione.

moTrvI

DELLA DECISIONE

1. – Il collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione
semplificata nella redazione della sentenza.
2.

– Con l’unico mezzo la ricorrente denuncia violazione e

falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001 e degli
artt. 6, 13 e 41 della CEDU, nonché dell’art. 111 Cost.,
richiamando numerosi decreti emessi dalla stessa Corte d’appello
di Perugia, con i quali l’eccezione di inammissibilità del rimedio
ex lega n. 89 del 2001 in relazione a procedimenti introdotti ai
sensi di tale legge è stata rigettata, rilevandosi che la citata
legge non consente in alcun modo di distinguere i procedimenti di
equa riparazione da quelli ai quali la medesima legge si applica e
di sottrarli quindi al regime di ragionevole durata, che discende
direttamente dalla Convenzione europea e dalla Costituzione
italiana.
3.

Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi più volte in ordine
alla applicabilità del procedimento disciplinato dalla legge n.

3

89

2. – Per la cassazione di questo decreto Cladia De Paola ha

del 2001 ai procedimenti introdotti sulla base della legge stessa,
per i quali deve ritenersi predicabile l’operatività del termine
ragionevole di durata e del conseguente regime indennitario in
caso di sua violazione.
Come affermato di recente (Cass. n. 5924 del 2012 e altre

le Corti d’appello ed eventualmente, in sede di impugnazione,
dinnanzi a questa Corte, è un ordinario processo di cognizione,
soggetto, in quanto tale, alla esigenza di una definizione in
tempi ragionevoli, esigenza, questa, tanto più pressante per tale
tipologia di giudizi, in quanto finalizzati proprio
all’accertamento della violazione di un diritto fondamentale nel
giudizio presupposto, la cui lesione genera di per sé una
condizione di sofferenza e un patema d’animo che sarebbe
eccentrico non riconoscere anche per i procedimenti

ex lege n. 89

del 2001. Né appare condivisibile l’assunto che il giudizio
dinnanzi alla Corte d’appello e l’eventuale giudizio di
impugnazione costituiscano una fase necessaria di un unico
procedimento destinato a concludersi dinanzi alla Corte europea,

conformi), il giudizio di equa riparazione, che si svolge presso

nel caso in cui nell’ordinamento interno la parte interessata non
ottenga una efficace tutela all’indicato diritto fondamentale,
atteso che il procedimento interno rappresenta una forma di tutela
adeguata ed efficace, sempre che, ovviamente, si svolga esso

stesso nell’ambito di una ragionevole durata.
Quanto alla determinazione della ragionevole durata di un
procedimento di equa riparazione, nelle numerose sentenze emesse

4

,j7

nel 2012 (vedi, segnatamente, la n. 5924, cit.), questa Corte ha
ritenuto che ove, come nel caso di specie, venga in rilievo un
giudizio “Pinto” svoltosi anche dinnanzi alla Corte di cassazione,
la durata complessiva dei due gradi debba essere ritenuta
ragionevole ove non ecceda il termine di due anni.

decisione della Corte territoriale che ha ritenuto inammissibile
il procedimento di equa riparazione per la irragionevole durata di
un procedimento di equa riparazione relativamente a giudizio
presupposto di altra natura.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la
causa può essere decisa nel merito.
Nel caso di specie, infatti, risulta che il ricorso è stato
depositato presso la Corte d’appello di Roma nel mese di novembre
2005; che l’unico grado di giudizio di merito si è concluso con
decreto depositato nel mese di settembre 2007; che il giudizio di
cassazione è stato introdotto con ricorso notificato nel mese di
ottobre 2008 ed è terminato con sentenza depositata nel mese di
febbraio 2010. La durata complessiva del procedimento di equa
riparazione è stata dunque di circa quattro anni e tre mesi.
Detratto il termine ragionevole, stimato in due anni, nonché il
termine di undici mesi intercorso tra il deposito del decreto e la
proposizione della impugnazione, ulteriore rispetto al termine
breve previsto per il ricorso per cassazione, la durata non
ragionevole risulta essere stata di circa un anno e quattro mesi.

5

4. – Il ricorso deve quindi essere accolto, essendo erronea la

Alla luce dell’accertata irragionevole durata del giudizio,
alla ricorrente spetta un indennizzo che va liquidato sulla base
di euro 750 per anno, e quindi in complessivi euro 1000, oltre
interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Alla ricorrente compete altresì il rimborso delle spese

indicata in dispositivo.
Le spese devono essere distratte in favore dei difensori della
ricorrente, dichiaratisi antistatari.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte
decidendo

accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e,

nel merito,

condanna

il

Ministero della giustizia al

pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 1000,
oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;

condanna

il Ministero alla rifusione delle spese dell’intero giudizio che
liquida, per il giudizio di merito, in euro 806, di cui euro 50
per esborsi, 311 per diritti e 445 per onorari, oltre alle spese
generali e agli accessori di legge, e, per il giudizio di
legittimità in euro 606,25, di cui euro 506,25 per compensi ed
euro 100 per esborsi, oltre agli accessori di legge.

Dispone la

distrazione delle spese del giudizio di merito in favore dei
difensori della ricorrente, Avvocati Giovanbattista Ferriolo e
Ferdinando Emilio Abbate, dichiaratisi antistatari, e quelle del

giudizio di legittimità in favore del
dichiaratosi antistatario.

6

solo Avvocato

Abbate,

dell’intero giudizio, liquidate complessivamente nella misura

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 22 novembre

2012.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA