Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4989 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 25/02/2020, (ud. 11/09/2019, dep. 25/02/2020), n.4989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

suI ricorsc 930-2315 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI.L2, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SCIROCCO SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2998/2014 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 12/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/09/2019 dal Consigliere Dott. TADDEI MARGHERITA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato PELUSO che si riporta e insiste

per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate articola un solo motivo di ricorso per l’annullamento della sentenza della CTR Lazio n. 2998/21/14 che ha accolto l’appello della società “Scirocco srl “avverso il silenzio-rifiuto di un atto di autotutela richiesto dalla contribuente con riguardo alla estensione a sè del giudicato favorevole riguardante il proprio coobbligato solidale nella alienazione a titolo oneroso di terreni e la relativa imposta di registro. La vicenda a monte dell’attuale controversia è conseguente alla alienazione di alcuni lotti di terreno edificabile, disposta con Delib. 16 dicembre 1989, n. 75, dal Comune di Mandela, mediante offerta al pubblico

i lotti in gara venivano aggiudicati alla società “Scirocco srl ” ma, l’Agenzia delle Entrate di Tivoli, nonostante il disposto del del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 44, che in materia di registro, predetermina la base imponibile nel prezzo dell’aggiudicazione, in deroga ai normali criteri di determinazione del valore ai fini impositivi, procedeva ad accertamento di congruità, notificando ad entrambi i contraenti l’accertamento n. (OMISSIS), di maggior valore del prezzo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE.

Con l’unico motivo, l’Agenzia ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 19, del D.M. n. 37 del 1997, art. 2, comma 2 e dell’art. 1306 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4. A tenore del D.M. n. 37 del 1997, art. 2, comma 2 del la richiesta di autotutela può valere solo come sollecito ad effettuare una attività che rimane nell’ambito della discrezionalità della P.A. effettuare; tale richiesta non determina un obbligo giuridico a provvedere nè a fornire risposta alla richiesta. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, ritenuto ammissibile, a norma del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 19, soltanto l’impugnazione avverso l’atto di diniego espresso di autotutela, che essendo atto amministrativo deve essere motivato congruamente e sotto tale profilo censurabile nel giudizio di legittimità. Secondo la ricorrente l’inammissibilità dell’impugnazione, pertanto, consegue alla mancata specifica previsione legislativa di tale mezzo, che si potrebbe configurare solo in via di analogia,peraltro inammissibile, con il diniego espresso di autotutela ed nonostante il contrasto con il disposto del D.M. n. 37 del 1997, art. 2 comma 2 del che vieta l’annullamento di ufficio o la rinuncia all’imposizione nel caso di sentenza passata in giudicato favorevole all’amministrazione.

La contribuente non ha svolto difese.

II ricorso è fondato avuto riguardo alla dedotta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, atteso che avverso l’atto con il quale l’amministrazione manifesta il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo (come è nella fattispecie), non è sicuramente esperibile una autonoma tutela giurisdizionale, sia per la discrezionalità propria, in questo caso, dell’attività di autotutela, sia perchè, diversamente opinando, si darebbe inammissibilmente ingresso ad una controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo (SS.UU n. 3698/2009).Sul fronte della tutela giurisdizionale, contro il diniego dell’Amministrazione di procedere all’esercizio del potere di autotutela può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria, e comunque ” il sindacato giurisdizionale sull’impugnato diniego, espresso o tacito, di procedere ad un annullamento in autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell’Amministrazione, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l’esercizio di tale potere, e non la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un’indebita sostituzione del giudice nell’attività amministrativa o un’inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo” (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 7616 del 28/03/2018, Rv. 647518-01). Nel caso in esame, comunque, non è stato correttamente evidenziato e specificato il rilevante interesse generale che avrebbe giustificato l’esercizio del potere di autotutela, tanto più che milita in senso contrario, come evidenziato nel ricorso, il principio che il coobbligato d’imposta può avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro obbligato, anche se non vi abbia partecipato, secondo la regola generale stabilita dall’art. 1306 c.c., sempre che non si sia già formato un diverso giudicato. Pertanto, nel caso in cui il coobbligato non sia rimasto inerte, ma abbia a propria volta promosso un giudizio e questo si sia concluso in modo a lui sfavorevole, con una decisione passata in giudicato (per non essere stata impugnata dall’interessato), il medesimo coobbligato non può invocare a proprio vantaggio la diversa successiva pronuncia emessa nei riguardi di altro debitore in solido (n. 11400 del 1996; n. 1615 del 1996; n. 7053 del 1991).

Il ricorso deve essere, per i motivi che precedono, accolto; alla stregua dei principi su indicati, la sentenza deve essere cassata, senza rinvio, non essendoci accertamenti in fatto da compiere.Le spese possono essere compensate tenuto conto del consolidarsi,nel tempo, della giurisprudenza di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del giudizio. Spese compensate.

Così deciso in Roma, pubblica udienza, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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