Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4989 del 24/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 24/02/2021), n.4989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11697/2014 R.G. proposto da:

Panificio G. di G.N. & C. s.n.c., in persona

del l.r.p.t., G.N. e G.L., rappresentati e

difesi dall’avv. Tiziano Lucchese, elettivamente domiciliati un Roma

al viale Parioli n. 43, presso l’avv. Francesco d’Ayala Valva;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 137/15/13 della Commissione tributaria

regionale del Veneto, pronunciata in data 10 giugno 2013, depositata

il 6 novembre 2013 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/12/2020 dal

consigliere Andreina Giudicepietro.

 

Fatto

RILEVATO

che:

il Panificio G. di G.N. & C. s.n.c., in persona del l.r.p.t., G.N. e G.L. ricorrono avverso l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 137/15/13 della Commissione tributaria regionale del Veneto, pronunciata in data 10 giugno 2013, depositata il 6 novembre 2013 e non notificata, che ha parzialmente accolto l’appello dei contribuenti in controversia avente ad oggetto l’impugnazione degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società e dei soci per maggiori Irap, Iva ed Irpef dell’anno di imposta 2008;

con la sentenza impugnata, la C.t.r. riteneva che vi fossero i presupposti per l’accertamento analitico induttivo dell’Ufficio, ma riduceva del 20% il reddito accertato induttivamente, in considerazione all’erroneo conteggio della quantità di pomodoro utilizzato per la produzione della pizza ed alla sopravvalutazione della difformità tra la retribuzione di un dipendente ed il reddito della socia di minoranza;

a seguito della notifica del ricorso, resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate;

il ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio del 3 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, i contribuenti denunziano la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d) e art. 40, nonchè del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

il motivo è infondato e va rigettato;

invero, come ritenuto dal giudice di appello, l’avviso di accertamento, con metodo analitico induttivo, si fondava su una serie di rilievi, che univocamente portavano a ritenere che la contabilità, pur regolarmente tenuta da un punto di vista formale, non fosse attendibile;

in particolare, come riportato dall’amministrazione, l’Ufficio aveva rilevato la scarsa redditività del panificio negli anni 2007, 2008 e 2009, nonostante l’elevata entità dei ricavi;

la redditività non risultava congrua, nè coerente, con gli indici degli studi di settore per gli anni 2008 e 2009;

le retribuzioni dei dipendenti regolarmente inquadrati erano superiori ai redditi della società ed, in particolare, quella di un dipendente era di molto superiore al reddito della socia di minoranza;

in sede di ispezione, i verbalizzanti avevano riscontrato che l’importo presente in cassa era inferiore rispetto agli incassi certificati fino a quel momento e che vi era una dipendente non in regola (la cui comunicazione di assunzione è stata fatta il giorno successivo all’ispezione);

infine, l’Ufficio rilevava che, nell’anno precedente all’accesso, risultava l’omessa emissione dello scontrino fiscale per un acquisto di 11 Euro;

dal completo quadro indiziario, emerge la sussistenza di sufficienti elementi, che giustificano il ricorso all’accertamento analitico induttivo;

come è stato detto, anche di recente, da questa Corte “in tema di accertamento dei redditi, costituisce presupposto per procedere col metodo analitico induttivo la complessiva inattendibilità della contabilità, da valutarsi sulla base di presunzioni D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), alla stregua di criteri di ragionevolezza, ancorchè le scritture contabili siano formalmente corrette” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 22184 del 14/10/2020);

dunque, in tema di imposte sui redditi, la tenuta della contabilità in maniera formalmente regolare non è di ostacolo alla rettifica delle dichiarazioni fiscali ed è legittimo l’accertamento su base presuntiva, in presenza di un comportamento del contribuente contrario ai canoni dell’economia, che il contribuente non spieghi in alcun modo;

anche in materia di IVA, si è detto che “l’Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, commi 2 e 3, sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest’ultimo l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 26036 del 30/12/2015);

nel caso di specie, l’Ufficio ha ricostruito i ricavi sulla base dei dati forniti dalla parte e del consumo delle materie prime (quali la farina ed il pomodoro), ricavando la quantità di prodotti realizzati e venduti ad un prezzo medio;

pertanto la C.t.r. non è incorsa in alcuna violazione di legge, ritenendo che l’amministrazione avesse fatto legittimamente ricorso all’accertamento induttivo;

con il secondo motivo, i contribuenti denunziano l’omesso esame di fatti decisivi e controversi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

il motivo è inammissibile;

in particolare, non ricorre la decisività del fatto che, come nel caso di specie, va esclusa in una pluralità di fatti, nessuno dei quali ex se risolutivo, nel senso dell’idoneità a determinare il segno della decisione (cfr. Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439);

il motivo tende, piuttosto, ad una rivalutazione complessiva del merito, preclusa in sede di legittimità;

pertanto il ricorso va complessivamente rigettato; le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

la Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido a pagare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3500,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA