Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4989 del 21/02/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2019, (ud. 13/09/2018, dep. 21/02/2019), n.4989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23497-2017 proposto da:

D.M., G.R., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZALE DON LUIGI STURZO 9, presso lo studio dell’avvocato

GIOVANNI NAPPI, rappresentati e difesi dall’avvocato FABIO

D’ARGENZIO;

– ricorrente –

contro

ZURICH INSURANCE PLC, P.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4405/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

03/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, D.M. e G.R. proponevano impugnazione avverso l’ordinanza emessa dal Giudice di Pace di Roma in data 24 aprile 2014, con cui veniva dichiarata la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c.

Si costituiva in giudizio la Zurich Insurance P.L.C., che insisteva per il rigetto del gravame, infondato in fatto ed in diritto.

Con sentenza 4405/2017, pubblicata il 3/03/2017, il Tribunale di Roma rigettava il gravame, potendo la cancellazione della causa dal ruolo essere oggetto di sindacato di legittimità esclusivamente attraverso il rimedio della riassunzione.

Avverso la sentenza d’appello, D.M. e G.R. propongono ricorso per cassazione, sulla base di un motivo articolato in più censure.

3. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio, in forza delle seguenti precisazioni di non condividere la proposta del relatore in quanto l’esposizione del fatto è sufficiente per consentire l’esame del motivo di ricorso.

5.1. Con l’unico motivo di ricorso si eccepisce la violazione, inosservanza e/o falsa applicazione degli artt. 181,307,309 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c.; D.L. n. 112 del 2008, art. 50, n. 1, convertito, con modificazioni, nella L. 133 del 2008, nonchè artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; nullità della sentenza e/o del procedimento di prime e di seconde cure, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. In particolare, si assume che il Giudice del gravame avrebbe errato nel ritenere che rispetto alla cancellazione della causa dal ruolo, le parti potessero esperire il solo rimedio della riassunzione.

Il motivo è fondato.

L’art. 181 c.p.c., comma 1, nel testo novellato dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 50, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all’entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e, quindi, a far data dal 25 giugno 2008. (Cass. n. 7614/2017; Cass. 16358/2015; Cass. n. 4721/2014).

Pertanto i giudizi instaurati – come quello in esame – dopo il 25 giugno 2008 ricadono nella disciplina del nuovo art. 181 c.p.c., a mente del quale in caso di mancata comparizione alla prima udienza delle parti costituite, il giudice fissa un’udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti; se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo. Invero, esigenze di economia processuale impongono che a fronte della carenza di interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, questi si estingua.

Nella nuova previsione normativa viene meno ogni riferimento all’esclusione dell’impugnabilità dell’ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, sicchè deve ritenersi che, rispetto ai procedimenti instaurati dopo l’entrata in vigore della novella – come nel caso sottoposto all’attenzione di questa Corte – contro l’eventuale provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo e di estinzione del giudizio, ex artt. 181 e 309, siano ammissibili gli ordinari mezzi di impugnazione, atteso che il provvedimento definisce il giudizio in cui è pronunciata e, che quando essa sia stata pronunciata erroneamente assume carattere di sentenza in senso sostanziale, perchè il giudizio con sentenza doveva essere definito.

Pertanto ha errato il Tribunale di Roma, quale giudice dell’appello, che ha ritenuto non impugnabile l’ordinanza con cui il Giudice di pace ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del giudizio ritenendo che l’unico rimedio esperibile fosse quello della riassunzione. Essa non era possibile stante il carattere definitivo del giudizio da assegnarsi alla ordinanza.

6. La Corte accoglie il ricorso come in motivazione cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Roma in diversa composizione.

PQM

la Corte accoglie il ricorso come in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019

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