Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4989 del 01/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 01/03/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 01/03/2011), n.4989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9836-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato DE MARINIS NICOLA, che la rappresenta e

difende giusta in atti;

– ricorrente –

contro

D.P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

COSTANTINO MAES 50, presso lo studio dell’avvocato FABRIZI ANTONIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato SOLFANELLI ANDREA, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

e sul ricorso 17941-2008 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

D.P.S.;

– intimato –

avverso la sentenza non definitiva n. 7945/2005 della CORTE D’APPELLO

di ROMA, depositata il 25/03/2006 R.G.N. 10936/02 (per il ricorso n.

9836/07);

avverso la sentenza n. 682/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/07/2007 r.g.n. 10936/02 (per il ricorso n.

17941/08);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI per delega DE MARINIS NICOLA (per il

ricorso n. 9836/07);

udito l’Avvocato SOLFANELLI ANDREA (per il ricorso n. 9836/07);

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI (per il ricorso n. 17941/08);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per la dichiarazione di

inammissibilità (per il ricorso n. 9836/07) e per il rigetto del

ricorso (per il ricorso n. 17941/08).

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

La Corte d’appello di Roma, con sentenza non definitiva depositata il 25 marzo 2006, ha dichiarato, in particolare, l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro con decorrenza 30 aprile 1999 stipulato da Poste Italiane s.p.a. con D.P.S..

Con sentenza definitiva depositata il 5 luglio 2007 la stessa Corte territoriale dichiarava la nullità del termine apposto ai contratti stipulati tra le stesse parti con decorrenza, rispettivamente, 17 febbraio 1998, 22 giugno 1998, 20 ottobre 1998.

Per la cassazione delle suddette sentenze Poste Italiane s.p.a. ha proposto due distinti ricorsi; il lavoratore ha resistito con controricorso unicamente nel giudizio promosso con ricorso avverso la prima delle sentenze sopra indicate; nel primo giudizio Poste Italiane ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei giudizi.

Sempre preliminarmente deve osservarsi che, come risulta dalla relata di notifica concernente il ricorso avverso la seconda delle sentenze sopra indicate, quest’ultimo non è stato notificato alla controparte. Questo ricorso deve considerarsi pertanto inammissibile in quanto la mancata notifica dello stesso ha impedito la formazione del contraddittorio tra le parti.

Per quanto concerne il primo ricorso deve rilevarsi che lo stesso contiene due distinti motivi; col il primo viene denunziata violazione di legge (art. 1362 e segg.) ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; col secondo viene denunziata violazione di legge (artt. 1217 e 1233 cod. civ.).

Poichè la sentenza è stata depositata in data 25 marzo 2006, e quindi dopo l’entrata in vigore de D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, si applica al presente ricorso per cassazione il disposto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. in base al quale è necessario, a pena di inammissibilità, che ciascun motivo di ricorso, nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 si concluda con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Quanto al quesito di diritto la giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad esempio, Cass. S.U. 16 novembre 2007 n. 23732) ha chiarito che esso deve essere formulato in modo esplicito e deve essere tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito stesso; quanto all’ipotesi di censura ex art. 360, comma 1, n. 5, è stato precisato (cfr., in particolare, Cass. S.U. 1 ottobre 2007 n. 20603) che la stessa deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze quanto alla formulazione del ricorso e alla valutazione della sua ammissibilità.

Nel caso di specie non sono stati formulati i quesiti di diritto nè, con riferimento alla prima censura, nella parte in cui si riferisce al vizio di motivazione, è rinvenibile il “momento di sintesi” nell’accezione sopra indicata. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

Non incide sulla suddetta conclusione la circostanza che la seconda censura di cui al ricorso riguarda le conseguenze economiche della declaratoria di illegittimità del termine in relazione alle quali si potrebbe porre il problema dell’applicabilità dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7 in vigore dal 24 novembre 2010, del seguente tenore:

Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo una indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8.

In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità fissata dal comma 5 è ridotto alla metà.

Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennità di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l’eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell’art. 421 c.p.c..

Ed infatti deve osservarsi che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27 febbraio 2004 n. 4070); in tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria; in particolare, con riferimento alla disciplina qui invocata, la necessaria sussistenza della questione ad essa pertinente nel giudizio di cassazione presuppone che i motivi di ricorso investano specificatamente le conseguenze patrimoniali dell’accertata nullità del termine, che essi non siano tardivi o generici, etc.,; in particolare, ove, come nel caso in esame, il ricorso sia stato proposto avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, tali motivi devono essere altresì ammissibili ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ.; ne consegue che l’inammissibilità della censura in ordine alle conseguenze economiche dell’accertata nullità del termine produce la stabilità delle statuizioni di merito relative a tali conseguenze.

Alla declaratoria di inammissibilità di quest’ultimo ricorso consegue la condanna della società ricorrente, in applicazione del criterio della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili – condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 26,00 oltre Euro 2000 per onorari e oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA