Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4988 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 25/02/2020, (ud. 11/09/2019, dep. 25/02/2020), n.4988

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10976-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SOGLIA SERVITE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 17, presso

lo studio dell’avvocato CANTILLO ORESTE, rappresentato e difeso

dall’avvocato NOCILLA VINCENZO, giusta procura a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 85/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 13/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/09/2019 dal Consigliere Dott. TADDEI MARGHERITA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato PELUSO che ha chiesto

l’accoglImento del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato TROVATO per delega

dell’Avvocato NOCILLA che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Soglia Service srl impugnava, avanti alla CTP di Salerno l’avviso di recupero con cui l’amministrazione finanziaria aveva riquantificato l’importo degli ammortamenti ed il costo non ammortizzato dei beni ceduti in ordine al credito d’imposta,di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 8, fruito per le annualità comprese tra il 2001 ed il 2005. In particolare, la parte ricorrente eccepiva, in via preliminare che per l’anno 2001 aveva presentato istanza di condono tombale L. n. 289 del 2002, ex art. 9 e, di conseguenza, il credito d’imposta utilizzato non poteva essere disconosciuto.

La CTP, con la decisione n. 175/01/2009, accoglieva il ricorso e la CTR della Campania, a sezione staccata di Salerno a seguito dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, con la sentenza n. 85/09/2012 del 07.12.2011,confermava tale decisione, rilevando la strumentalità, ai fini dell’impresa, degli investimenti contestati.

Motivi della decisione

L’Ufficio propone ricorso per la cassazione di tale sentenza, articolando i tre motivi di seguito indicati:

Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 1 e dell’art. 36 in combinato disposto con l’art. 132 c.p.c., n. 4, dell’art. 118 disp att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 rivendicando la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione. Sostiene, in particolare, che il raffronto dei testi delle sentenza di merito dimostra la pedissequa identità del contenuto, senza alcun riferimento alle considerazioni critiche elaborate con l’appello e senza alcuna indicazione delle ragioni che hanno indotto il giudice di appello a condividere la motivazione del primo giudice. Ne consegue che la motivazione confermativa è meramente apparente perchè non esplicita le ragioni che hanno indotto il giudice a confermare il primo verdetto nè il percorso logico che ha condotto a tale conclusione, mancando ogni apprezzamento circa i motivi di appello, dei quali non si fa neanche menzione.

Con il secondo motivo, riprendendo lo specifico motivo di appello, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 perchè il giudice di appello, nel confermare la prescrizione del credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate riguardante l’anno 2001 a causa della domanda di condono, non ha considerato che la L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 9 ha espressamente fatto salvi gli effetti delle liquidazioni delle imposte e del controllo formale in base, rispettivamente, al D.P.R. n. 600 del 1973,art. 36 bis e 36-ter, quale è quello nello specifico dedotto, che, al punto d) consente all’Ufficio di determinare i crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti.

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di un punto decisivo della 1 controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 con ciò intendendosi riferire alla mancata pronuncia circa il carattere agevolabile del costo di acquisto di un bene accessorio, che insiste sul bene principale non di proprietà della società che vanta il credito per aver realizzato nuovi investimenti in aree depresse.

La contribuente si è costituita con controricorso

E’ fondato il primo motivo di ricorso; inammissibili gli altri che presuppongono valutazioni di merito non consentite nel giudizio di legittimità.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che ” la sentenza pronunziata in sede di gravame è legittimamente motivata per relationem se il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purchè il rinvio sia operato in modo da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata, mentre va cassata la decisione con cui il giudice si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame” (Cass. n. 14786/2016 e negli stessi termini, fra le tante, Cass. nn. 15187/2018, 14401/2018, 13594/2018, 8684/2018, 8012/2018);

Il giudice di appello, al quale non è imposta nè l’originalità nè dei contenuti nè delle modalità espositive, ben può aderire alla motivazione della statuizione impugnata ove la condivida, senza necessità di ripeterne tutti gli argomenti o di rinvenirne altri, ma a condizione che la condivisione della motivazione sia stata raggiunta attraverso una autonoma valutazione critica, che deve emergere, sia pure in modo sintetico, dal testo della decisione (Cass. n. 15884/2017 e Cass. n. 5209/2018);

Nel caso di specie la Commissione Regionale si è limitata a trascrivere integralmente la sentenza di primo grado, senza dare alcun conto, neanche nelle premesse, delle censure mosse alla decisione oggetto di gravame i cui motivi sono stati integralmente omessi ad ulteriore compromissione della comprensione dei termini della controversia.

Occorre evidenziare che i giudici d’appello, nella valutazione complessiva e generalizzata dell’impugnazione, hanno omesso di fornire una adeguata e specifica motivazione, previ, eventualmente, i necessari accertamenti in fatto e le valutazioni in ipotesi ritenute opportune, sulle circostanze messe in evidenza dalla ricorrente in ordine al fatto, certamente decisivo, che l’investimento ha riguardato anche beni iscritti nelle immobilizzazioni immateriali aventi ad oggetto interventi su immobili che non sono di proprietà della società ed anche beni che vengono impiegati nel ciclo produttivo dell’azienda senza essere dotati di autonomia funzionale, accedendo a beni non di proprietà della società stessa. Alla luce di quanto sopra esposto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, cui è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Alla stregua delle argomentazioni che precedono, deve essere accolto il primo motivo di ricorso e dichiarati inammissibili gli altri, attesa la loro natura di merito: essi potranno essere riproposti nel giudizio di rinvio. La Corte, pertanto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo. Dichiara inammissibili gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, pubblica udienza, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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