Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4988 del 24/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 24/02/2021), n.4988

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4920/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t, rappresentata e

difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è

domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Open Space Associazione Polisportiva Dilettantistica, in persona del

l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Mariagrazia Soleri,

elettivamente domiciliata presso l’avv. Gianna Baldoni in Roma in

via Cassiodoro n. 6;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 85/1/13 della Commissione tributaria regionale

del Piemonte, pronunciata il 30 novembre 2012, depositata il 16

luglio 2013 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 3 dicembre

2020 dal Consigliere Andreina Giudicepietro.

 

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la Open Space Associazione Polisportiva Dilettantistica per la cassazione della sentenza n. 85/1/13 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, pronunciata il 30 novembre 2012, depositata il 16 luglio 2013 e non notificata, che ha accolto l’appello della contribuente contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cuneo, favorevole all’Ufficio, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento per Ires, Iva ed Irap dell’anno di imposta 2008;

l’associazione resiste con controricorso;

il ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio del 3 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;

il P.G. Stefano Visonà ha fatto pervenire requisitoria scritta, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso;

successivamente, l’associazione ha presentato domanda di definizione della controversia D.L. n. 199 del 2018, ex art. 6, con documentazione allegata attestante il pagamento della prima rata in data 24 maggio 2019 e delle rate successivamente maturate;

l’associazione ha chiesto, quindi, sospendersi il processo fino al 31 dicembre 2020, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10;

l’Agenzia delle entrate ha attestato che la domanda risulta ammissibile e che il pagamento è stato correttamente effettuato, chiedendo l’estinzione del giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

preliminarmente, deve rilevarsi che l’associazione ha presentato domanda di definizione della controversia D.L. n. 199 del 2018, ex art. 6, in relazione all’avviso di accertamento per Ires, Irap ed Iva dell’anno di imposta 2008;

l’associazione ha chiesto, quindi, sospendersi il processo fino al 31 dicembre 2020, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10;

l’Agenzia delle entrate ha attestato che la domanda risulta ammissibile e che il pagamento è stato correttamente effettuato, chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio;

pertanto, mancando un perdurante interesse dell’associazione condonante alla sospensione del giudizio e ad una sua eventuale prosecuzione, può dichiararsi l’estinzione del procedimento e la cessazione della materia del contendere;

ai sensi di legge, le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.

PQM

la Corte dichiara estinto il processo per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6 e cessata la materia del contendere;

dichiara che le spese nel relativo rapporto processuale estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

 

 

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