Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4988 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 24/02/2020), n.4899

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15944-2018 proposto da:

R.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PREMUDA 18,

presso lo studio dell’avvocato EMILIA RICCI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE RAIMONDI;

– ricorrente –

contro

R.I.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7478/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/11/2017;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. R.R. impugna l’epigrafata sentenza, con la quale la Corte d’Appello ha confermato le statuizione adottate dal giudice di primo grado in ordine alla separazione con addebito pronunciata a carico del medesimo e alla determinazione in Euro 200,00 dell’assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione o falsa applicazione di norme di diritto in ordine all’addebitabilità della separazione in assenza di un processo logico valutativo dei fatti contestati, essendosi il Tribunale, prima, e la Corte d’Appello, dopo, pronunciati nei riferiti termini sulla base delle produzioni fotografica ritraenti il ricorrente in pretesi “atteggiamenti intimi con una donna”, ancorchè il medesimo fosse stato colto solo “vicino” ad una donna in un atteggiamento puramente “amicale”; 2) della violazione o falsa applicazione di norme di diritto in ordine al contributo di mantenimento in favore della figlia maggiorenne avendo la Corte d’Appello rigettato il gravame sul punto sebbene l’interessata avesse raggiunto i propri obiettivi professionali e godesse di un reddito adeguato.

Non ha svolto attività difensiva l’intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Entrambi i motivi, esaminabili congiuntamente, poichè, ad onta della denunciata erroneità in diritto della decisione impugnata, ad essa si addebita più esattamente un errato apprezzamento in fatto, si prestano come tali ad una preliminare dichiarazione di inammissibilità.

3. La Corte d’Appello ha invero respinto il duplice motivo di gravame proposto avanti a sè dal R. osservando, quanto all’addebito della separazione, che le risultanze probatorie emergenti dalle citate produzioni fotografiche “sono state correttamente valutate dal giudice di primo grado come dimostrative della violazione del dovere di fedeltà coniugale da parte del marito”, mostrando infatti il R.’ “in un atteggiamento di intimità con una donna che secondo la comune esperienza induce a presumere l’esistenza tra i due di una relazione extraconiugale”; e, quanto all’assegno di mantenimento, peraltro già ridotto dal primo giudice rispetto alla determinazione adottata in sede di pronuncia dei provvedimenti di cui all’art. 708 c.p.c., che “da modesta entità del reddito percepito induce a ritenere la sua inadeguatezza al fine di escludere la cessazione dell’obbligo del contributo posto a carico dell’appellante, dovendosi osservare che la retribuzione percepita dalla figlia maggiorenne non consente il conseguimento della piena autosufficienza economica tale da determinare la cessazione dell’obbligo”.

4. In tal modo il decidente del grado ha esternato un compiuto giudizio di fatto rispetto al quale la critica ricorrente assume un’intonazione puramente motivazionale, che non trova sbocco nell’attuale ricorribilità per cassazione del vizio di motivazione e rimanda unicamente ad una pretesa rivalutazione delle risultanze di fatto del processo estranea ai compiti di questa Corte.

5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

6. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.

Ove dovuto il raddoppio del contributo si applicherà il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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