Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4987 del 21/02/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2019, (ud. 03/05/2018, dep. 21/02/2019), n.4987

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso iscritto al n. 12642-2017 R.G. proposto da:

F.F., elettivamente domiciliato in Roma, via Pietro Borsieri

n. 3, presso lo studio dell’avvocato Renzo Gattegna, rappresentato e

difeso dall’avvocato Alessandro Moscatelli;

– ricorrente –

contro

BANCA CARIGE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

SOCIETA’ AGRICOLA PIANO MANGIERI di M.R. S.A.S., in

persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 9256/2017 della Corte Suprema di Cassazione,

depositata l’11/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/05/2018 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.

Fatto

RITENUTO

Con sentenza n. 9256 del 2017, questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla Banca Carige s.p.a. avverso una sentenza della Corte d’appello di Lecce, contro la Società Agricola Piano Mangieri s.a.s. e F.F., condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Con ricorso ex art. 391-bis c.p.c., F.F. propone ricorso per correzione di taluni errori materiali contenuti nella citata sentenza. Deduce, in particolare, che il suo nominativo non risulta nell’intestazione della sentenza e che, pur essendo risultato vincitore, è stata omessa la pronuncia della condanna al pagamento delle spese processuali, da parte della soccombente, nei suoi confronti. Rileva altresì che è stata omessa la pronuncia di distrazione dei compensi non liquidati – in favore del suo avvocato, che si era dichiarato anticipatario.

Disposta la trattazione dell’istanza in camera di consiglio non partecipata, il ricorrente ha depositato successive memorie nelle quali ha insistito in domanda.

Diritto

CONSIDERATO

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Anzitutto, occorre dare atto dell’erronea omissione contenuta nell’intestazione della sentenza predisposta dalla cancelleria. Nella sentenza da correggere il F. non è indicato fra le parti intimate e, tantomeno, fra le controricorrenti. Si tratta di una mera omissione materiale, come risulta già dalla lettura del testo della sentenza, in cui invece si dà atto dell’attività difensiva svolta dal F..

Va quindi disposta la correzione della sentenza anche nella parte in cui, dopo aver posto a carico della Banca Carige s.p.a. le spese del processo, ha condannato la stessa al pagamento dell’importo liquidato in dispositivo solamente in favore “della controricorrente” (ossia della Società Agricola Piano Mangieri) anzichè dei controricorrenti (cioè anche del F.).

Infatti, la procedura di correzione di errore materiale di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c., è esperibile anche per rimediare all’omessa liquidazione delle spese processuali nel dispositivo della sentenza, qualora l’omissione non evidenzi un contrasto tra motivazione e dispositivo, ma solo una dimenticanza dell’estensore (Sez. U, Sentenza n. 16415 del 21/06/2018, Rv. 649295 – 01).

Provvedendo sulle spese processuali, occorre altresì disporne la distrazione in favore del difensore di fiducia del F., che ha dichiarato nell’ambito del controricorso, di esserne anticipatario.

Difatti, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma (Sez. 6 3, Ordinanza n. 12437 del 17/05/2017, Rv. 644292 – 01).

Non vi è luogo a provvedere sulla liquidazione delle spese processuali, giacchè nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 c.p.c. e all’art. 391-bis c.p.c. non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente (Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002, Rv. 555429; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 14 del 04/01/2016, Rv. 638387; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 21213 del 17/09/2013, Rv. 627802; Sez. 3, Ordinanza n. 10203 del 04/05/2009, Rv. 608122).

PQM

dispone procedersi alle seguenti correzioni di errori materiali contenuti nella sentenza di questa Corte n. 9256/2017:

1) nell’intestazione, a pag. 2, prima delle parole “avverso la sentenza n. 1327/2013″ si aggiungano le parole: ” F.F., elettivamente domiciliato in Roma, via Pietro Borsieri n. 3, presso lo studio dell’avvocato Renzo Gattegna, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Moscatelli;

– ricorrente -”

2) il dispositivo si sostituisca con il seguente:

“dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti Società Agricola Piano Mangieri di R.M. s.a.s. e di F.F., che liquida in Euro 20.000,00 per compensi per ciascuna parte vittoriosa, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Distrae le spese spettanti a F.F. in favore del difensore di fiducia Alessandro Moscatelli”.

Dispone che la Cancelleria, a norma dell’art. 288 c.p.c., comma 2, provveda alla annotazione delle correzioni disposte con il presente provvedimento sull’originale del provvedimento corretto.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019

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